Possesso servitù: regola anno precedente (Art. 1066)
Per il possesso delle servitù si guarda alla pratica dell'anno antecedente o, per servitù a intervalli maggiori di un anno, all'ultimo godimento. Art. 1066.
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1066 stabilisce come si determina il possesso di una servitù in caso di controversia. Bisogna guardare alla pratica effettiva dell'ultimo anno. Se la servitù viene esercitata a intervalli superiori a un anno (ad esempio, ogni due anni), si considera invece l'ultima volta in cui è stata goduta.
Questa norma riguarda solo la situazione possessoria, non il diritto di servitù in sé. Serve per decidere, ad esempio, in azioni di reintegrazione o manutenzione del possesso. Il possesso si valuta in base all'uso concreto, non al titolo.
Quando si applica
- Un vicino ha sempre attraversato il fondo altrui per andare al pozzo, ma nell'ultimo anno non l'ha fatto per un viaggio; si guarda all'anno precedente per stabilire il possesso.
- Una servitù di passaggio con carri usata solo ogni due anni per la mietitura; si guarda all'ultimo godimento, avvenuto due anni fa.
- Un proprietario impedisce il passaggio; il possessore contesta in base all'uso dell'ultimo anno.
- Una servitù di acquedotto usata continuamente; si considera la pratica dell'anno antecedente.
- Una servitù di pascolo esercitata solo in certi mesi; si guarda all'anno precedente.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce come si acquista una servitù per usucapione (articoli 1061 e seguenti).
- Non regola la misura del diritto di servitù (articolo 1065).
- Non si applica alle servitù coattive (articoli 1055-1057).
- Non riguarda la prova del possesso in generale (altre norme del codice).
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