Art. 1063 Codice Civile

Estensione ed esercizio delle servitù - Art. 1063

L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo costitutivo e, in mancanza, dagli articoli 1064-1074 del Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1063 Codice Civile — Italia

L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1063 stabilisce che l'estensione e l'esercizio di una servitù (diritto reale su fondo altrui) sono determinati innanzitutto dal titolo costitutivo, cioè dall'atto (contratto, testamento o sentenza) che ha creato la servitù. Se il titolo non specifica nulla, si applicano le regole contenute negli articoli da 1064 a 1074.

Il 'titolo' è il documento che definisce il contenuto della servitù. Se, ad esempio, una servitù di passaggio è stata concessa 'per ogni necessità', il titolo fornisce la regola. In mancanza di indicazioni, si ricorre alle disposizioni sussidiarie del codice.

Queste disposizioni successive (artt. 1064-1074) trattano, tra l'altro, dell'estensione del diritto, dell'esercizio conforme al titolo o al possesso, del divieto di aggravare o diminuire la servitù, e delle modalità in caso di divisione dei fondi.

Quando si applica

  • Il proprietario del fondo dominante vuole ampliare il percorso della servitù di passaggio, ma il titolo non lo specifica.
  • Il titolo costitutivo di una servitù di acquedotto non dice chi deve riparare le condutture.
  • Il fondo servente viene diviso tra più eredi e si deve stabilire come ciascuno sopporta l'onere.
  • Una servitù di veduta è stata costituita senza indicare l'altezza massima delle costruzioni ammesse.
  • Il possessore di una servitù non apparente invoca le regole degli articoli successivi perché manca un titolo scritto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non spiega come si costituisce una servitù (vedi art. 1058).
  • Non disciplina l'estinzione della servitù per prescrizione o confusione (artt. 1072-1073).
  • Non tratta dell'indennità dovuta per servitù coattive (art. 1053).
  • Non riguarda le servitù non apparenti e la loro tutela possessoria (art. 1061).

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