Divieto di ribocco o ristagno - Art. 1089
L'articolo 1089 del Codice Civile vieta di causare ribocco o ristagno dell'acqua usata come forza motrice, salvo disposizione contraria del titolo.
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi ha il diritto di usare l'acqua come forza motrice (ad esempio per un mulino o una turbina) non può creare un rigurgito (ribocco) o un ristagno che rallenti o blocchi il flusso. Questo vale anche se l'acqua viene utilizzata solo parzialmente: non è consentito trattenere l'acqua in modo da ostacolare il corso normale.
L'unica eccezione è quando il titolo costitutivo del diritto (ad esempio l'atto di servitù o la concessione) prevede espressamente la possibilità di causare tali effetti. Senza questa clausola il divieto è assoluto.
Quando si applica
- Un muliniere chiude parzialmente la paratoia per aumentare la pressione, causando ristagno a monte.
- Un titolare di derivazione idroelettrica accumula acqua in un bacino senza autorizzazione, provocando ribocco nel canale.
- Un irrigatore usa l'acqua come forza motrice per una pompa e ostruisce il canale con detriti, stagnando il flusso.
- Un proprietario di una cartiera devia l'acqua in un laghetto di decantazione, rallentandone il corso oltre il consentito.
- Un utente di servitù di presa d'acqua continua blocca il corso per pulire il canale, senza che il titolo lo permetta.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'uso dell'acqua per scopi domestici o irrigui, disciplinati da altre norme sulle servitù d'acqua.
- Non vieta il semplice rallentamento del corso se non si verifica ribocco o ristagno.
- Non si applica a chi non ha un diritto formalmente costituito (ad esempio un semplice possessore senza titolo).
- Non disciplina la quantità d'acqua prelevabile (vedi art. 1083).
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