Art. 1104 Codice Civile

Spese della comunione e rinuncia al diritto Art. 1104

Ciascun comproprietario deve pagare le spese di conservazione e godimento del bene comune. Chi acquista risponde in solido dei debiti arretrati.

Testo ufficiale Art. 1104 Codice Civile — Italia

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi partecipa alla comunione di un bene ha l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la sua conservazione e per il suo godimento, oltre che a quelle regolarmente deliberate dalla maggioranza dei partecipanti.

L'unico modo per liberarsi dall'obbligo di contribuzione consiste nel rinunciare al proprio diritto di comproprieta. Tuttavia, la rinuncia non produce alcun effetto liberatorio per le spese che il partecipante ha approvato, anche soltanto in modo tacito o per fatti concludenti.

In caso di cessione della quota, chi acquista il diritto risponde del pagamento dei contributi maturati e non versati dal precedente proprietario, insieme a quest'ultimo e con vincolo di solidarieta verso gli altri partecipanti.

Quando si applica

  • Un comproprietario di un immobile deve versare la sua quota per le spese di riparazione del tetto deliberate dalla maggioranza.
  • Un partecipante alla comunione vuole rinunciare al suo diritto di comproprieta per non sostenere le spese di manutenzione future.
  • Un comproprietario vota a favore di un intervento di restauro e poi cerca di evitare il pagamento rinunciando alla propria quota.
  • L'acquirente di una quota di comproprieta si vede richiedere dagli altri partecipanti i contributi non pagati dal venditore.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione delle spese condominiali negli edifici, soggetta alla disciplina specifica del condominio.
  • Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo comproprietario senza previa delibera, regolato dall'articolo 1110.
  • La disciplina generale del pagamento dei debiti della comunione verso i terzi creditori, previsti dall'articolo 1115.

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