Estensione norme condominiali a più edifici: Art. 1117-bis
L'articolo 1117-bis estende le norme del condominio a complessi di più edifici o unità immobiliari che condividono parti comuni, se compatibili.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1117-bis stabilisce che le disposizioni del capo sul condominio si applicano anche quando più edifici, più unità immobiliari o più condominii hanno parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
L'applicazione è limitata ai casi in cui le norme siano compatibili con la situazione concreta. Non tutte le regole valgono automaticamente; bisogna valutare se ciascuna disposizione può essere adattata al caso di più edifici o condominii.
Questo articolo è la base normativa per i cosiddetti 'supercondominii' o 'condominii orizzontali'.
Quando si applica
- Un complesso residenziale con tre palazzine che condividono un'unica area verde comune.
- Due condominii adiacenti che utilizzano insieme un parcheggio condominiale.
- Un centro commerciale composto da più edifici con cortile comune.
- Un gruppo di ville a schiera con servizi idrici e fognari in comune.
- Un condominio di condominii (supercondominio) formato da più stabili con parti comuni come scale o ascensori.
Cosa questo articolo non dice
- Non determina quali sono le parti comuni (lo fa l'articolo 1117).
- Non regola le modalità di voto o le maggioranze per le delibere (sono disciplinate dagli articoli successivi).
- Non si applica automaticamente a qualsiasi gruppo di edifici: serve che abbiano effettivamente parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
- Non stabilisce l'obbligo di un regolamento condominiale unico.
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