Competenze dell'assemblea condominiale - Art. 1135
L'articolo 1135 stabilisce le attribuzioni dell'assemblea: conferma dell'amministratore, approvazione di preventivo e rendiconto, e lavori straordinari.
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione; 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti . L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1135 individua le deliberazioni principali riservate alla competenza dell'assemblea dei condomini. Rientrano tra queste la conferma dell'amministratore in carica con la determinazione del suo eventuale compenso, l'approvazione del preventivo delle spese annuali con la ripartizione tra i condomini, nonche l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'amministratore e la gestione del residuo attivo.
L'assemblea e inoltre l'organo competente a deliberare sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazioni. Per l'esecuzione di tali interventi, la norma impone di costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, oppure commisurato ai singoli pagamenti dovuti qualora sia previsto un contratto a stato di avanzamento lavori.
L'amministratore non puo ordinare interventi di manutenzione straordinaria di propria iniziativa, tranne nel caso in cui rivestano carattere di urgenza; in tale ipotesi ha l'obbligo di riferirne all'assemblea nella prima riunione utile. L'assemblea puo infine autorizzare l'amministratore a partecipare a progetti di riqualificazione territoriale promossi da enti locali o privati.
Quando si applica
- L'approvazione del preventivo annuale di spesa dell'edificio e delle relative quote condominiali.
- La discussione e l'approvazione del rendiconto consuntivo di gestione con la destinazione delle somme avanzate.
- La decisione di eseguire interventi straordinari sulle parti comuni con la creazione del fondo speciale obbligatorio.
- La ratifica in assemblea dei lavori straordinari ed urgenti ordinati direttamente dall'amministratore.
Cosa questo articolo non dice
- La nomina iniziale e la revoca dell'amministratore, disciplinate dall'articolo 1129.
- L'elenco dei compiti e dei doveri ordinari dell'amministratore, definiti dall'articolo 1130.
- L'impugnazione e l'annullamento delle deliberazioni assembleari illegittime, previsti dall'articolo 1137.
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