Interpretazione delle espressioni ambigue – Art. 1369
Per le espressioni contrattuali con più significati, l'art. 1369 impone di scegliere, in dubbio, il senso più adatto alla natura e all'oggetto del contratto.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se una clausola del contratto può essere letta in due o più modi diversi, e dopo aver considerato l'intenzione delle parti e le altre regole di interpretazione il dubbio resta, allora si deve scegliere il significato che meglio si adatta alla natura del contratto (se è una vendita, una locazione, un appalto, ecc.) e al suo oggetto (cosa viene comprato, affittato, costruito).
Questa regola non dice quale parte ha ragione, né permette di inventare un significato nuovo: si può solo scegliere tra quelli possibili. Fa parte del gruppo di articoli (1362-1371) che guidano l'interprete quando il testo non è chiaro.
Il dubbio deve essere reale: se il significato è univoco, l'articolo non si applica. La scelta cade sul senso più "conveniente", cioè più coerente con lo scopo pratico del contratto.
Quando si applica
- Un contratto di locazione parla di 'canone mensile' senza specificare se include le spese condominiali: si interpreta secondo la prassi del tipo di immobile (residenziale o commerciale).
- Una vendita di 'mobili' può indicare arredi oppure beni mobili in senso giuridico: si sceglie il significato più coerente con l'oggetto (es. vendita di una casa arredata vs vendita di attrezzature).
- Un contratto di appalto per 'lavori di ristrutturazione' non dice se i materiali sono inclusi: si interpreta in base alla natura dell'appalto (edilizia leggera o pesante).
- Un patto di non concorrenza che vieta di operare 'nel settore' senza specificare: si interpreta facendo riferimento al settore specifico dell'impresa oggetto del contratto.
- Una polizza assicurativa che copre 'danni diretti' senza definire: si sceglie il senso che corrisponde alla natura del rischio assicurato (es. incendio contro furto).
Cosa questo articolo non dice
- Non decide a favore di una delle parti (a meno che non sia anche l'autrice della clausola: per quello c'è l'art. 1370).
- Non permette di riscrivere il contratto o di aggiungere obblighi non previsti: si sceglie solo tra significati grammaticalmente possibili.
- Non si applica se la clausola è chiara e univoca: in quel caso si segue il senso letterale (art. 1362).
- Non stabilisce un ordine tra le regole di interpretazione: l'art. 1371 fornisce le regole finali per risolvere eventuali contrasti.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1369 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.