Esempio illustrativo
Un contratto di locazione scade a fine mese e l'inquilino, che ha già trovato un'altra casa ma non riesce a traslocare, resta nell'appartamento altre sette settimane. Il proprietario aveva già promesso l'immobile a un nuovo conduttore, che nel frattempo rinuncia.
Finché l'immobile non viene riconsegnato, chi è in mora deve continuare a dare il corrispettivo convenuto: non un valore di mercato, proprio la cifra del contratto ormai cessato. Quella somma è però un minimo, non un tetto, perché resta l'obbligo di risarcire il maggior danno. Il fatto che decide se ci sia qualcosa in più è l'esistenza di un pregiudizio ulteriore documentabile, per esempio una nuova locazione già conclusa e persa.
Le parti concordano il pagamento del corrispettivo per le settimane di occupazione più una somma forfetaria a ristoro della locazione saltata, con data certa di riconsegna delle chiavi e verbale di stato dei luoghi.