Applica norme appalto e somministrazione Art. 1677
L'articolo 1677 regola gli appalti di servizi continuativi o periodici, applicando ad essi sia la disciplina dell'appalto sia quella della somministrazione.
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo disciplina i contratti in cui una parte si obbliga a prestare servizi in modo continuativo o a intervalli regolari nel tempo, anziché realizzare un'unica opera o eseguire una singola prestazione.
Per questi contratti la legge stabilisce l'applicazione congiunta di due gruppi di norme: quelle dell'appalto e quelle della somministrazione. Le regole di entrambe le discipline si applicano affiancate, nella misura in cui risultino compatibili tra loro.
L'incrocio tra le due discipline permette di regolare sia gli aspetti relativi all'organizzazione dei mezzi e alle garanzie sui difetti della prestazione, tipici dell'appalto, sia gli aspetti legati alle scadenze periodiche, alla durata del rapporto e alla determinazione del prezzo, tipici della somministrazione.
Quando si applica
- Il contratto per la pulizia quotidiana e l'igienizzazione dei locali aziendali.
- La manutenzione ordinaria e periodica degli impianti di ascensore in un condominio.
- Il servizio continuativo di sorveglianza e vigilanza notturna per un centro commerciale.
- La gestione continuativa dell'infrastruttura informatica e dell'assistenza tecnica per un'impresa.
Cosa questo articolo non dice
- La realizzazione di un'opera unica e determinata, governata dalle norme generali sull'appalto come gli articoli 1667 e 1668.
- Il recesso unilaterale dal contratto di appalto, disciplinato specificamente dall'articolo 1671.
- I contratti aventi ad oggetto il trasporto continuativo di cose, regolati dall'articolo 1677-bis e dall'articolo 1678.
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