Responsabilità per rovina di edificio – Art. 2053
Il proprietario di un edificio è responsabile per i danni da rovina, salvo che provi che non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile per i danni causati dalla rovina, cioè dal crollo totale o parziale. La legge pone a suo carico una presunzione di responsabilità.
Il proprietario può liberarsi dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Se non riesce a provarlo, resta obbligato al risarcimento.
Per 'difetto di manutenzione' si intende l'omissione di cure necessarie; per 'vizio di costruzione' si intende un errore originario nella realizzazione dell'opera.
Quando si applica
- Il crollo di un muro perimetrale che danneggia l'auto di un vicino.
- Il distacco di un cornicione che colpisce un passante.
- Il cedimento di un solaio interno che distrugge i mobili.
- La caduta di una parte del tetto che danneggia l'appartamento sottostante.
Cosa questo articolo non dice
- Danni da infiltrazione d'acqua da un tetto non crollato (art. 2051).
- Danni da caduta di un albero su un edificio (non coperto, eventualmente art. 2052).
- Danni da un oggetto lanciato da una finestra (art. 2049 o 2051).
- Danni da un'auto che urta il muro dell'edificio (non è rovina).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2053 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.