Cessione dei beni ai creditori: trascrizione - Art. 2649
Art. 2649 richiede la trascrizione della cessione di beni immobili del debitore ai creditori. Le trascrizioni o iscrizioni successive sono inefficaci.
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2649 del Codice Civile prevede che, quando un debitore cede i propri beni ai creditori perché questi li liquidino e ripartiscano il ricavato, la cessione deve essere trascritta nei registri immobiliari se comprende beni immobili.
La trascrizione serve a rendere la cessione opponibile ai terzi. Una volta trascritta, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore dopo la trascrizione non hanno effetto nei confronti dei creditori beneficiari della cessione. In pratica, la trascrizione blocca la possibilità per altri creditori di ottenere diritti di prelazione successivi.
La norma non si applica alle cessioni che riguardano solo beni mobili.
Quando si applica
- Un imprenditore in difficoltà cede tutti i suoi immobili a un comitato di creditori per la vendita e la ripartizione del ricavato.
- Un creditore iscrive un'ipoteca sull'immobile del debitore dopo che la cessione ai creditori è stata trascritta; tale ipoteca non è opponibile agli altri creditori.
- Un debitore cede un appartamento a un singolo creditore come parte di una cessione globale dei beni immobili a tutti i creditori; la cessione deve essere trascritta.
- Un acquirente dell'immobile dopo la trascrizione della cessione non può opporre il suo diritto di proprietà ai creditori.
Cosa questo articolo non dice
- La cessione di beni mobili non è soggetta a trascrizione ai sensi di questo articolo.
- La semplice vendita di un immobile da parte del debitore a un terzo estraneo non è una cessione ai creditori regolata dall'art. 2649.
- L'articolo non stabilisce le modalità di liquidazione dei beni ceduti, ma solo l'obbligo di trascrizione e i suoi effetti.
- La cessione dei beni in garanzia (ad esempio, pegno o ipoteca) non è coperta da questo articolo, ma da altre norme.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2649 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.