Art. 2831 Codice Civile

Ipoteca su titoli all'ordine e al portatore - Art. 2831

L'art. 2831 disciplina l'ipoteca a garanzia di titoli all'ordine e al portatore, stabilendo le regole di iscrizione e annotazione.

Testo ufficiale Art. 2831 Codice Civile — Italia

Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843. Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2831 regola l'ipoteca concessa a garanzia di crediti incorporati in titoli all'ordine o al portatore.

Per i titoli all'ordine, l'ipoteca viene iscritta a favore del possessore e si trasferisce ai successivi giratari senza che sia necessaria l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore, l'iscrizione a favore degli obbligazionisti deve indicare emittente, data dell'atto di emissione, serie, numero e valore delle obbligazioni. Il nome del rappresentante degli obbligazionisti va annotato a margine dell'iscrizione previa esibizione del documento di nomina.

Quando si applica

  • Emissione di cambiali garantite da ipoteca e loro successivo trasferimento tramite girata a un nuovo giratario.
  • Emissione di un prestito obbligazionario al portatore con iscrizione di ipoteca a garanzia di tutti i sottoscrittori.
  • Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e successiva annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria.

Cosa questo articolo non dice

  • Le formalità generali per la redazione della nota di iscrizione ipotecaria, disciplinate dall'articolo 2839.
  • Le regole generali per la concessione volontaria dell'ipoteca mediante contratto, previste dall'articolo 2821.
  • La disciplina ordinaria dell'annotazione dei trasferimenti dei crediti ipotecari in generale, regolata dall'articolo 2843.

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