Quando si applica l'affidamento dei figli: Art. 337-bis
L'articolo 337-bis del Codice Civile estende le regole sull'affidamento dei figli a separazioni, divorzi, annullamenti e figli nati fuori dal matrimonio.
Ambito di applicazione In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione definisce l'ambito di applicazione generale delle norme sull'affidamento e il mantenimento dei figli. La regola stabilisce la piena equiparazione delle tutele per i minori, indipendentemente dallo stato coniugale dei genitori.
Le tutele si applicano a tutte le forme di crisi della coppia married o convivente: separazione personale, divorzio, scioglimento o cessazione degli effetti civili, annullamento e dichiarazione di nullità del matrimonio.
La medesima disciplina si applica anche a tutti i procedimenti riguardanti i figli nati da genitori non coniugati, garantendo una disciplina uniforme per la gestione della responsabilità genitoriale.
Quando si applica
- Due genitori non sposati interrompono la convivenza e devono regolare affidamento e mantenimento dei figli
- Una coppia coniugata avvia un procedimento di separazione personale o di divorzio
- I coniugi ottengono la dichiarazione di nullità o l'annullamento del matrimonio in presenza di figli minori
Cosa questo articolo non dice
- Divisione del patrimonio o questioni economiche tra conviventi non sposati relative ai beni personali
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale per condotte gravemente pregiudizievoli
- Dettaglio sulle modalità specifiche dell'affidamento condiviso o sull'assegnazione della casa
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