Tutela dei minori affidata a enti assistenziali Art. 354
Se un minore non ha parenti noti o idonei nel domicilio, il giudice tutelare può affidarne la tutela a un ente di assistenza o all'ospizio di ricovero.
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un minore rimane privo di genitori e non vi sono parenti conosciuti o capaci nel luogo del suo domicilio, la tutela può essere assegnata dal giudice tutelare a un ente di assistenza del comune oppure alla struttura in cui il minore si trova ricoverato.
In questi casi l'amministrazione dell'ente o della struttura individua un proprio membro che esercita concretamente le funzioni di tutore, occupandosi della cura del minore e della gestione dei suoi interessi.
Se il minore possiede un patrimonio consistente o se concorrono particolari circostanze, il giudice tutelare conserva comunque la facoltà di nominare un tutore individuale invece di affidare l'incarico all'ente.
Quando si applica
- Un minore privo di genitori e senza parenti conosciuti nel luogo di domicilio viene affidato alla tutela dell'ente di assistenza comunale
- Un bambino senza famiglia ricoverato in una struttura assistenziale riceve un tutore designato dall'amministrazione della struttura stessa
- Il giudice tutelare nomina un tutore singolo anziché un ente perché il minore possiede beni rilevanti da amministrare
Cosa questo articolo non dice
- L'adozione definitiva o l'affidamento familiare del minore, disciplinati dalla legislazione speciale
- La scelta del tutore tra i parenti del minore quando esistono soggetti idonei, regolata dall'Art. 348
- I provvedimenti urgenti da adottare prima della nomina del tutore, previsti dall'Art. 361
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 354 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.