Giuramento del tutore prima dell'ufficio - Art. 349
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di fedeltà e diligenza davanti al giudice tutelare. Art. 349 c.c.
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore, prima di iniziare le sue funzioni, deve presentarsi davanti al giudice tutelare e prestare giuramento. Con questo giuramento si impegna a esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
L'articolo 349 non indica una formula specifica, ma stabilisce l'obbligo del giuramento come condizione per assumere la tutela. Senza questo adempimento, il tutore non può validamente iniziare l'ufficio.
Quando si applica
- Un genitore nominato tutore del figlio minore dopo la morte dell'altro genitore deve giurare davanti al giudice.
- Un tutore volontario che si offre per assistere un minore orfano deve prestare giuramento prima di amministrare i beni.
- Il giudice tutelare fissa un'udienza per ricevere il giuramento del tutore nominato.
- Un tutore che ha già iniziato l'ufficio senza giurare deve regolarizzare la sua posizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la nomina del tutore (art. 346).
- Non stabilisce le funzioni del tutore dopo il giuramento (art. 357).
- Non si applica al protutore (art. 355).
- Non dice cosa succede se il tutore non giura, se non che non può assumere l'ufficio.
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