Art. 389 Codice Civile

Cosa va annotato nel registro delle tutele: Art. 389

Il cancelliere iscrive nel registro delle tutele nomine, inventari e modifiche per il minore e avvisa lo stato civile entro dieci giorni.

Testo ufficiale Art. 389 Codice Civile — Italia

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il registro delle tutele è un registro formale istituito presso ogni giudice tutelare e gestito dal cancelliere del tribunale. In questo registro devono essere annotate le fasi principali e i ruoli legali della tutela di un minore: l'apertura e la chiusura della procedura, la nomina del tutore e del protutore, nonché i provvedimenti di esonero o rimozione dalle loro funzioni.

Oltre alle vicende personali dei soggetti coinvolti, il cancelliere deve registrare tutti i documenti e gli atti che incidono sulla situazione economica e personale del minore. Rientrano tra questi le risultanze degli inventari dei beni, i rendiconti periodici della gestione e ogni decisione giudiziaria che comporti modifiche al patrimonio o allo stato del minore.

La norma fissa anche un preciso obbligo di comunicazione verso gli uffici comunali: il cancelliere deve informare l'ufficiale dello stato civile dell'apertura e della chiusura della tutela entro dieci giorni, affinché la notizia venga annotata a margine dell'atto di nascita del minore.

Quando si applica

  • Verificare se la nomina di un determinato tutore o protutore è stata registrata ufficialmente in cancelleria.
  • Controllare l'iscrizione dei rendiconti e degli inventari patrimoniali presentati durante la tutela di un minore.
  • Accertare se l'apertura o la chiusura della tutela è stata comunicata all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione sul certificato di nascita.
  • Rintracciarvi i provvedimenti giudiziari che hanno modificato il patrimonio o lo stato personale del minore.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dei doveri di gestione del patrimonio da parte del tutore (regolata dall'articolo 380).
  • Le cause e le motivazioni per la rimozione o la sospensione del tutore dal suo incarico (regolate dall'articolo 384).
  • Le modalità di presentazione e approvazione del conto finale della tutela (regolate dagli articoli 385 e 386).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 389 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile