Art. 432 Codice Civile

Inabilitazione dopo revoca dell'interdizione - Art. 432

Il giudice può revocare l'interdizione e dichiarare l'inabilitato; gli atti di ordinaria amministrazione sono impugnabili dopo il passaggio in giudicato.

Testo ufficiale Art. 432 Codice Civile — Italia

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo regola il caso in cui il giudice, esaminando una richiesta di revoca dell'interdizione, ritiene che la persona non abbia ancora riacquistato la piena capacità. Invece di rigettare l'istanza o revocare senza misure, il giudice può revocare l'interdizione e dichiarare la persona inabilitata.

Il secondo comma protegge gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di revoca. Questi atti possono essere impugnati solo se la revoca viene definitivamente esclusa con sentenza passata in giudicato. Fino a quel momento, gli atti restano validi e non contestabili per questo motivo.

Si applica anche il primo comma dell'articolo 431, che riguarda la decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.

Quando si applica

  • Una persona interdetta per infermità mentale presenta istanza di revoca; il giudice ritiene che abbia recuperato parzialmente le facoltà, revoca l'interdizione e la dichiara inabilitata.
  • Dopo la pubblicazione della sentenza di revoca, l'inabilitato stipula un contratto di affitto per la propria abitazione (atto di ordinaria amministrazione). Il contratto non può essere impugnato finché la revoca non diventa definitiva.
  • Un creditore tenta di impugnare l'acquisto di generi alimentari fatto dall'inabilitato nel periodo tra la sentenza di revoca e il passaggio in giudicato; l'impugnazione sarà possibile solo se la revoca viene esclusa in via definitiva.
  • Il giudice, pur riconoscendo fondata la revoca, dubita che l'infermo abbia pienamente riacquistato la capacità di intendere e volere; applica quindi l'articolo 432 per dichiarare l'inabilitazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la procedura per ottenere l'interdizione o l'inabilitazione iniziale (articoli 414 e seguenti).
  • Non elenca gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che l'inabilitato non può compiere (regolati dall'articolo 427 e dalla curatela).
  • Non stabilisce gli obblighi alimentari tra familiari (articoli 433 e seguenti).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 432 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile