Scioglimento del consorzio idrico - Art. 919
Lo scioglimento del consorzio idrico richiede la maggioranza superiore ai tre quarti oppure la domanda di un interessato senza grave danno.
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma regola le condizioni necessarie per sciogliere un consorzio costituito per la gestione delle acque tra proprietari di fondi vicini.
Lo scioglimento non avviene se non viene deliberato con una maggioranza che supera i tre quarti dei consorziati. In alternativa, la cessazione e la conseguente divisione possono essere chieste da uno solo degli interessati, purché la separazione delle opere possa avvenire senza causare un grave danno.
Quando si applica
- Un gruppo di agricoltori vota in assemblea lo scioglimento del consorzio di irrigazione superando la maggioranza dei tre quarti.
- Un proprietario chiede la divisione delle strutture di scolo condivise dimostrando che la separazione non reca grave danno ai fondi vicini.
- I consorziati di un canale comune decidono di porre fine all'accordo volontario di gestione dell'acqua.
Cosa questo articolo non dice
- La cessazione o la disciplina dei consorzi coattivi istituiti d'ufficio dall'autorità.
- L'esecuzione dei lavori per la riparazione o manutenzione degli argini e delle sponde.
- La ripartizione delle spese per la costruzione o rimozione delle opere idriche.
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