Cedibilità del diritto di enfiteusi - Art. 965
L'enfiteuta può vendere o lasciar in eredità il proprio diritto senza pagare il concedente. Il divieto di alienazione dura massimo venti anni.
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'enfiteuta ha la facoltà di trasferire liberamente il proprio diritto sul fondo, sia mediante atti tra vivi (come compravendite o donazioni) sia per testamento. Per effettuare questa cessione non deve versare alcuna somma o compenso al proprietario originale (concedente), né deve chiedergli l'autorizzazione.
Nel contratto costitutivo dell'enfiteusi le parti possono inserire un divieto temporaneo di vendita tra vivi. Tale divieto non può comunque superare la durata massima di venti anni. Se nel contratto è previsto un termine più lungo, la clausola si riduce al limite legale.
Se l'enfiteuta vende il proprio diritto violando un divieto di alienazione valido, la vendita rimane efficace, ma il venditore non viene liberato dai suoi obblighi contrattuali verso il concedente e ne risponde in solido insieme al nuovo acquirente.
Quando si applica
- Un enfiteuta vende il proprio diritto sul terreno agricolo a un terzo tramite rogito notarile senza chiedere il consenso al concedente
- Un enfiteuta inserisce nel proprio testamento la disposizione del diritto di enfiteusi a favore dei propri eredi
- Il proprietario di un terreno pretese il pagamento di una percentuale sul prezzo di cessione dell'enfiteusi tra privati
- L'enfiteuta cede il fondo dopo dieci anni dalla stipula nonostante il contratto originario vietasse la vendita per venti anni
Cosa questo articolo non dice
- La procedura di affrancazione per diventare pieno proprietario del fondo, disciplinata dall'articolo 971
- La richiesta di devoluzione del fondo da parte del concedente per mancato pagamento del canone, regolata dall'articolo 972
- I dettagli sul subingresso nei debiti previsti in caso di alienazione, regolati dall'articolo 967
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