Perimento del fondo ed enfiteusi Art. 963
Art. 963 c.c.: la distruzione totale del fondo estingue l'enfiteusi. Se parziale, l'enfiteuta può chiedere la riduzione del canone entro un anno.
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il terreno oggetto di enfiteusi viene distrutto del tutto da eventi naturali o cause di forza maggiore, il diritto si estingue automaticamente. L'enfiteuta (chi possiede e lavora il fondo) non è più tenuto a versare alcun canone al concedente (il proprietario).
Se il perimento riguarda solo una parte notevole del fondo e il canone originario diventa sproporzionato rispetto a ciò che rimane, l'enfiteuta può scegliere se chiedere una congrua riduzione del canone oppure rinunziare al diritto, restituendo il terreno restante al proprietario. In quest'ultimo caso, l'enfiteuta conserva il diritto di ricevere il rimborso per i miglioramenti apportati alla parte residua.
La richiesta di riduzione del canone o la rinunzia devono essere presentate entro il termine tassativo di un anno dall'evento. Se il fondo era assicurato o viene espropriato per pubblica utilità, l'indennità spettante viene ripartita tra proprietario ed enfiteuta in proporzione al valore dei rispettivi diritti.
Quando si applica
- Una frana distrugge interamente il terreno agricolo concesso in enfiteusi, rendendolo del tutto inutilizzabile.
- Un'alluvione trascina via una parte consistente del fondo e il canone pattuito diventa eccessivo rispetto alla parte rimasta.
- Un esproprio per pubblica utilità coinvolge il terreno enfiteutico e occorre dividere l'indennizzo tra concedente ed enfiteuta.
- L'enfiteuta sceglie di rinunziare al fondo parzialmente distrutto entro un anno e richiede il rimborso dei miglioramenti eseguiti.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice riduzione della produttività o del raccolto del terreno senza un effettivo perimento fisico del fondo.
- I danni causati a fabbricati urbani costituiti in condominio, regolati dalle norme sulla ricostruzione dell'edificio.
- Il mancato pagamento del canone dovuto a difficoltà economiche dell'enfiteuta in assenza di danni fisici al terreno.
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