Art. 964 Codice Civile

Imposte e altri pesi in enfiteusi: Art. 964

Art. 964 c.c. imposte e pesi sull'enfiteusi: a carico dell'enfiteuta, salve leggi speciali; se a carico del concedente per titolo, obbligo entro il canone.

Testo ufficiale Art. 964 Codice Civile — Italia

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'art. 964 del Codice Civile stabilisce chi deve pagare le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo oggetto di enfiteusi. La regola generale è che tali oneri sono a carico dell'enfiteuta, salvo quanto disposto da leggi speciali. Se invece il titolo costitutivo dell'enfiteusi prevede che siano a carico del concedente, l'obbligo di quest'ultimo non può superare l'importo del canone annuo. In pratica, il concedente non è mai tenuto a pagare più del canone ricevuto per coprire imposte e pesi.

Quando si applica

  • Un enfiteuta deve pagare l'IMU sul fondo enfiteutico, salvo che una legge speciale preveda diversamente.
  • Il contratto di enfiteusi pone le imposte a carico del concedente: il concedente è obbligato a pagarle fino all'ammontare del canone annuo.
  • Il concedente chiede all'enfiteuta il rimborso di imposte pagate per conto di quest'ultimo: l'art. 964 conferma che spettano all'enfiteuta.
  • Un enfiteuta si rifiuta di pagare una tassa sul fondo sostenendo che il contratto la mette a carico del concedente: la norma limita la responsabilità del concedente al canone.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del fondo.
  • Non stabilisce l'ammontare del canone né le modalità di pagamento.
  • Non disciplina la devoluzione o l'affrancazione dell'enfiteusi, oggetto degli artt. 971 e 972.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 964 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile