Imposte e altri pesi in enfiteusi: Art. 964
Art. 964 c.c. imposte e pesi sull'enfiteusi: a carico dell'enfiteuta, salve leggi speciali; se a carico del concedente per titolo, obbligo entro il canone.
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 964 del Codice Civile stabilisce chi deve pagare le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo oggetto di enfiteusi. La regola generale è che tali oneri sono a carico dell'enfiteuta, salvo quanto disposto da leggi speciali. Se invece il titolo costitutivo dell'enfiteusi prevede che siano a carico del concedente, l'obbligo di quest'ultimo non può superare l'importo del canone annuo. In pratica, il concedente non è mai tenuto a pagare più del canone ricevuto per coprire imposte e pesi.
Quando si applica
- Un enfiteuta deve pagare l'IMU sul fondo enfiteutico, salvo che una legge speciale preveda diversamente.
- Il contratto di enfiteusi pone le imposte a carico del concedente: il concedente è obbligato a pagarle fino all'ammontare del canone annuo.
- Il concedente chiede all'enfiteuta il rimborso di imposte pagate per conto di quest'ultimo: l'art. 964 conferma che spettano all'enfiteuta.
- Un enfiteuta si rifiuta di pagare una tassa sul fondo sostenendo che il contratto la mette a carico del concedente: la norma limita la responsabilità del concedente al canone.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del fondo.
- Non stabilisce l'ammontare del canone né le modalità di pagamento.
- Non disciplina la devoluzione o l'affrancazione dell'enfiteusi, oggetto degli artt. 971 e 972.
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