Art. 967 Codice Civile

Alienazione enfiteutica: diritti e obblighi (Art. 967)

Art. 967: alienazione enfiteutica - nuovo enfiteuta solidale per canoni arretrati; precedente liberato con notifica; acquirente non esige senza notifica.

Testo ufficiale Art. 967 Codice Civile — Italia

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente. In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il diritto di enfiteusi viene alienato (venduto, donato, ecc.), il nuovo enfiteuta è obbligato insieme a quello precedente per i canoni non ancora pagati. Il vecchio enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi fino a quando non ha notificato l'atto di acquisto al concedente (il proprietario del fondo).

Se invece è il concedente ad alienare il proprio diritto, il nuovo concedente non può pretendere dall'enfiteuta l'adempimento degli obblighi (come il pagamento del canone) prima che l'alienazione sia stata notificata all'enfiteuta stesso.

La solidarietà tra vecchio e nuovo enfiteuta riguarda solo i canoni scaduti e non pagati al momento dell'alienazione. La mancata notifica al concedente mantiene in vita gli obblighi del cedente.

Quando si applica

  • Tizio vende il suo diritto enfiteutico su un terreno a Caio. Caio scopre che Tizio non aveva pagato gli ultimi due canoni. Caio è obbligato insieme a Tizio a pagarli.
  • Sempronio, enfiteuta, cede il diritto a Mevio, ma dimentica di comunicare la vendita al concedente. Il concedente può ancora chiedere i canoni a Sempronio, che non è liberato.
  • Il concedente vende la proprietà del fondo a un terzo. Il terzo non può pretendere il canone dall'enfiteuta finché non gli ha notificato l'avvenuta alienazione.
  • Un enfiteuta muore e i suoi eredi alienano il diritto a un acquirente. L'acquirente è solidalmente responsabile per i canoni non pagati dal defunto enfiteuta.
  • Il concedente, dopo aver alienato il diritto, notifica all'enfiteuta il nuovo proprietario. Solo da quel momento l'enfiteuta deve pagare al nuovo concedente.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non stabilisce cosa accade se il canone è stato pagato da un terzo per conto dell'enfiteuta; tale situazione è regolata dalle norme generali sulle obbligazioni solidali.
  • Non disciplina la subenfiteusi (concessione del diritto enfiteutico a un terzo da parte dell'enfiteuta), che è trattata dall'art. 968.
  • Non dice nulla sull'affrancazione del canone (diritto dell'enfiteuta di diventare proprietario), che è regolata dall'art. 971.
  • Non riguarda la prescrizione del diritto dell'enfiteuta a richiedere l'affrancazione o la devoluzione del fondo (artt. 970 e 972).

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