Ricognizione del diritto enfiteutico: Art. 969
Il concedente può chiedere la ricognizione a chi possiede il fondo enfiteutico, un anno prima del ventennio. Nessuna prestazione, spese a carico del concedente.
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio. Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La ricognizione è un atto formale con cui l'enfiteuta riconosce il diritto del concedente sul fondo enfiteutico. Il concedente può richiedere questo atto solo un anno prima del compimento del ventennio. Per la ricognizione non è dovuto alcun pagamento e le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Quando si applica
- Il concedente chiede all'enfiteuta di firmare un atto di ricognizione un anno prima che scadano i vent'anni di possesso.
- L'enfiteuta riceve una richiesta di ricognizione e si domanda se deve pagare qualcosa per l'atto.
- Il concedente paga le spese notarili per la redazione dell'atto di ricognizione senza chiedere rimborso all'enfiteuta.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non regola il contenuto dell'atto di ricognizione né le conseguenze del rifiuto dell'enfiteuta.
- Non stabilisce l'importo delle spese, ma solo a chi spetta pagarle.
- Non riguarda la ricognizione richiesta prima del termine di un anno dal ventennio: la richiesta è valida solo nell'anno precedente.
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