Locazioni dell'enfiteuta: rinvio all'art. 999 (Art. 976)
L'articolo 976 stabilisce che per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le stesse norme previste per le locazioni dell'usufruttuario (art. 999).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 976 del codice civile detta una regola di rinvio: per le locazioni stipulate dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999, relative alle locazioni dell'usufruttuario.
Ciò significa che la disciplina delle locazioni dell'enfiteuta è la stessa di quelle dell'usufruttuario. In particolare, l'enfiteuta può concedere in locazione il fondo, ma la durata e le condizioni del contratto sono soggette ai limiti previsti per l'usufrutto.
La norma si inserisce nel contesto delle disposizioni sull'enfiteusi, che regolano i diritti e gli obblighi dell'enfiteuta e del concedente.
Quando si applica
- Un enfiteuta affitta un terreno agricolo a un coltivatore per nove anni.
- Un enfiteuta concede in locazione un appartamento a un inquilino e il concedente chiede la devoluzione dell'enfiteusi.
- L'enfiteuta stipula una locazione di durata superiore a quella consentita dall'art. 999 per l'usufruttuario.
- L'enfiteuta muore e i suoi eredi subentrano nel diritto; le locazioni in corso proseguono secondo le regole dell'art. 999.
- Il concedente dell'enfiteusi contesta la validità di una locazione stipulata dall'enfiteuta perché non conforme ai limiti dell'art. 999.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 976 non disciplina la subenfiteusi, che è regolata dall'art. 968.
- Non si applica alle locazioni concluse dal concedente dell'enfiteusi.
- Non regola i rapporti tra enfiteuta e concedente in caso di alienazione del diritto di enfiteusi (art. 967).
- Non riguarda i miglioramenti e le addizioni (art. 975).
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