Art. 977 Codice Civile

Enfiteusi e persone giuridiche: Art. 977

L'art. 977 c.c. estende le norme sull'enfiteusi alle persone giuridiche, fatti salvi i casi in cui le leggi speciali dispongano diversamente.

Testo ufficiale Art. 977 Codice Civile — Italia

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 977 del Codice Civile stabilisce che le regole generali del codice relative all'enfiteusi trovano applicazione anche quando il diritto viene costituito da una persona giuridica, come una fondazione, un'associazione o un ente pubblico.

L'enfiteusi è un diritto reale di godimento che attribuisce a chi ne usufruisce gli stessi diritti di godimento del proprietario sul fondo, a fronte dell'obbligo di migliorare il bene e di versare un canone periodico.

La norma chiarisce che la disciplina ordinaria cede il passo soltanto qualora leggi speciali prevedano regole differenti e specifiche per determinate persone giuridiche.

Quando si applica

  • Una fondazione proprietaria di un terreno agricolo concede il fondo in enfiteusi a un agricoltore
  • Un ente ecclesiastico costituisce un diritto di enfiteusi su un immobile di sua proprietà a favore di privati
  • Un ente pubblico concede un fondo in enfiteusi applicando la disciplina ordinaria del codice civile in assenza di norme speciali contrarie

Cosa questo articolo non dice

  • La costituzione di diritti di enfiteusi tra privati cittadini persone fisiche
  • Le condizioni di affrancazione del fondo enfiteutico, previste dall'articolo 971
  • La disciplina del diritto di usufrutto costituito in favore o da parte di persone giuridiche

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