Ricostruzione e vendita dell'edificio distrutto Art. 1128
In caso di distruzione totale o pari a tre quarti del valore dell'edificio, l'Art. 1128 C.C. disciplina la vendita all'asta o la ricostruzione condominiale.
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un edificio condominiale subisce un crollo o una distruzione grave, la legge stabilisce regole diverse a seconda dell'entità del danno. La soglia di riferimento stabilita dal codice è pari a tre quarti del valore complessivo dell'immobile.
Se il perimento è totale o supera i tre quarti del valore, ogni singolo condomino ha la facoltà di richiedere la vendita all'asta del terreno e dei materiali rimanenti, salvo diversa intesa tra i proprietari.
Se la distruzione riguarda una parte minore, l'assemblea delibererà la ricostruzione delle parti comuni, con ripartizione delle spese in proporzione ai diritti di ciascuno. Le somme liquidate dall'assicurazione per i beni comuni sono vincolate al ripristino. Il condomino che non intende contribuire deve cedere i propri diritti, inclusi quelli sulle proprietà esclusive, agli altri condomini dietro pagamento del valore stimato.
Quando si applica
- Un incendio distrugge l'intero fabbricato rendendolo del tutto inabitabile.
- Un'esplosione abbatte un'ala del palazzo superando i tre quarti del valore dello stabile.
- Un terremoto provoca il crollo del tetto e delle scale comuni senza intaccare la struttura principale.
- Un proprietario rifiuta di pagare la propria quota per ricostruire le parti comuni danneggiate.
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria o la sostituzione di scale e ascensori (Art. 1124).
- La realizzazione di innovazioni voluttuarie o gravose sull'edificio integro (Art. 1121).
- I lavori di ricostruzione dei soli soffitti o solai tra appartamenti sovrapposti (Art. 1125).
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