Divieto di acquisto e garanzia partecipazioni Art. 2474
Art. 2474 vieta assolutamente acquisto o garanzia di partecipazioni proprie, nonché prestiti o garanzie per acquisto o sottoscrizione.
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. ------------------ AGGIORNAMENTO (113) Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica alle società a responsabilità limitata. Vieta in ogni caso alla società di comprare le proprie quote, accettarle in pegno o garanzia, oppure concedere finanziamenti o garanzie a terzi per acquistare o sottoscrivere le quote della società stessa.
Il divieto è assoluto e senza eccezioni. Per "partecipazioni proprie" si intendono le quote emesse dalla società medesima. "Accordare prestiti" significa dare denaro a un socio o a un terzo perché acquisti quote. "Fornire garanzia" significa rilasciare fideiussioni, avalli o altre forme di garanzia per agevolare l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie quote.
Quando si applica
- La società vuole riacquistare le quote di un socio che intende uscire.
- Un socio dà in pegno la propria quota alla società stessa come garanzia di un debito personale.
- La società concede un prestito a un terzo per permettergli di acquistare quote della società.
- La società firma una fideiussione a favore di una banca che finanzia l'acquisto di quote della società da parte di un nuovo socio.
- Un amministratore chiede alla società di garantire un finanziamento che lui stesso ottiene per comprare quote.
Cosa questo articolo non dice
- Non vieta l'acquisto di partecipazioni in altre società (es. azioni di una S.p.A.).
- Non vieta alla società di emettere nuove quote in un aumento di capitale.
- Non vieta ai soci di acquistare quote tra loro senza coinvolgimento finanziario della società.
- Non vieta agli amministratori di acquistare quote personalmente se non usano prestiti o garanzie della società.
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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