Art. 2474 Codice Civile

Divieto di acquisto e garanzia partecipazioni Art. 2474

Art. 2474 vieta assolutamente acquisto o garanzia di partecipazioni proprie, nonché prestiti o garanzie per acquisto o sottoscrizione.

Testo ufficiale Art. 2474 Codice Civile — Italia

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. ------------------ AGGIORNAMENTO (113) Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo si applica alle società a responsabilità limitata. Vieta in ogni caso alla società di comprare le proprie quote, accettarle in pegno o garanzia, oppure concedere finanziamenti o garanzie a terzi per acquistare o sottoscrivere le quote della società stessa.

Il divieto è assoluto e senza eccezioni. Per "partecipazioni proprie" si intendono le quote emesse dalla società medesima. "Accordare prestiti" significa dare denaro a un socio o a un terzo perché acquisti quote. "Fornire garanzia" significa rilasciare fideiussioni, avalli o altre forme di garanzia per agevolare l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie quote.

Quando si applica

  • La società vuole riacquistare le quote di un socio che intende uscire.
  • Un socio dà in pegno la propria quota alla società stessa come garanzia di un debito personale.
  • La società concede un prestito a un terzo per permettergli di acquistare quote della società.
  • La società firma una fideiussione a favore di una banca che finanzia l'acquisto di quote della società da parte di un nuovo socio.
  • Un amministratore chiede alla società di garantire un finanziamento che lui stesso ottiene per comprare quote.

Cosa questo articolo non dice

  • Non vieta l'acquisto di partecipazioni in altre società (es. azioni di una S.p.A.).
  • Non vieta alla società di emettere nuove quote in un aumento di capitale.
  • Non vieta ai soci di acquistare quote tra loro senza coinvolgimento finanziario della società.
  • Non vieta agli amministratori di acquistare quote personalmente se non usano prestiti o garanzie della società.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2474 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile