Art. 337-quater Codice Civile

Affidamento esclusivo dei figli - Art. 337-quater

L'articolo 337-quater regola l'affidamento esclusivo dei figli e la possibilità per i genitori di chiederlo, con conseguenze per richieste infondate.

Testo ufficiale Art. 337-quater Codice Civile — Italia

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il giudice può disporre l'affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore quando ritiene, con provvedimento motivato, che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore.

Ciascun genitore può chiedere in qualsiasi momento l'affidamento esclusivo. Se la richiesta è manifestamente infondata, il giudice può considerare questo comportamento nel decidere i provvedimenti nell'interesse dei figli, restando ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice, ma deve attenersi alle condizioni fissate. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, salvo diversa disposizione. Il genitore non affidatario ha diritto e dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli.

Quando si applica

  • Un genitore chiede l'affidamento esclusivo perché l'altro ha comportamenti violenti o abusivi.
  • Un genitore presenta una richiesta di affidamento esclusivo manifestamente infondata solo per ostacolare l'altro genitore.
  • Il giudice affida i figli esclusivamente alla madre perché il padre si è trasferito all'estero e non può esercitare la responsabilità condivisa.
  • Il genitore non affidatario vuole controllare le scelte educative dell'altro e si rivolge al giudice per opporsi a una decisione pregiudizievole.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'affidamento condiviso, che è regolato dall'art. 337-ter.
  • Non regola la decadenza dalla responsabilità genitoriale, trattata dall'art. 330.
  • Non stabilisce l'assegnazione della casa familiare, che è oggetto dell'art. 337-sexies.
  • Non riguarda i figli maggiorenni, per i quali si applica l'art. 337-septies.

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