Diritto di revisione affidamento - Art. 337-quinquies
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni su affidamento, responsabilità genitoriale e contributo.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo dà ai genitori il diritto di chiedere in qualsiasi momento la modifica delle decisioni prese dal giudice riguardo all'affidamento dei figli, all'esercizio della responsabilità genitoriale e all'importo o alle modalità del contributo economico.
Non sono previste condizioni particolari né limiti di tempo per presentare la richiesta: il diritto di chiedere la revisione è sempre esercitabile.
La revisione può riguardare sia provvedimenti emessi in sede di separazione o divorzio, sia altre disposizioni precedenti concernenti i figli minori.
Quando si applica
- Dopo una separazione, un genitore chiede di modificare l'affidamento perché l'altro genitore si è trasferito in una città lontana.
- Un genitore perde il lavoro e chiede di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice.
- Un figlio adolescente esprime chiaramente il desiderio di vivere con l'altro genitore, portando il genitore affidatario a chiedere la revisione.
- Il genitore affidatario si ammala gravemente e non può più prendersi cura del figlio, rendendo necessario un cambiamento dell'affidamento.
- Cambiamenti nelle condizioni abitative (es. trasloco in altra regione) rendono inadeguato l'affidamento attuale.
Cosa questo articolo non dice
- La decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330) – è un provvedimento più grave, non una semplice revisione.
- La reintegrazione nella responsabilità genitoriale dopo decadenza (art. 332) – segue un procedimento specifico.
- L'opposizione all'affidamento condiviso (art. 337-quater) – disciplinata da una norma separata.
- L'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies) – non rientra nell'oggetto di questo articolo.
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