Esempio illustrativo
Un figlio di ventidue anni studia fuori sede e sta per laurearsi. Il genitore che versa l'assegno ritiene di aver fatto abbastanza e annuncia che smetterà a giugno; l'altro genitore sostiene che il percorso non è finito.
Il codice non fa cessare nulla al compimento della maggiore età: il presupposto non è l'età ma la mancata indipendenza economica, che è una condizione di fatto da accertare caso per caso. Il fatto che decide è quindi il percorso concreto, cioè la regolarità degli studi, la loro durata residua e le occasioni di lavoro disponibili e rifiutate. Il testo aggiunge che l'assegno, salvo diversa determinazione, si versa direttamente al figlio.
I genitori concordano che l'assegno prosegua fino a sei mesi dopo la laurea, versato direttamente al figlio, con riduzione progressiva se nel frattempo il figlio inizia un'attività retribuita stabile.