Art. 337-septies Codice Civile

Fino a indipendenza economica: Art. 337-septies

Il giudice può disporre assegno periodico per figlio maggiorenne non indipendente, versato direttamente. Per handicap grave, norme per minori.

Testo ufficiale Art. 337-septies Codice Civile — Italia

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo affronta il momento in cui il figlio compie diciotto anni ma non è ancora autonomo. Il codice non fa cessare nulla automaticamente: dice che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Il presupposto non è l'età, è l'indipendenza economica, che è una condizione di fatto da accertare caso per caso.

Il secondo elemento è il destinatario del pagamento. Salvo diversa determinazione del giudice, l'assegno è versato direttamente all'avente diritto, cioè al figlio stesso e non al genitore con cui convive. È una scelta di sistema — il diritto è del figlio maggiorenne — che il giudice può però modulare diversamente se le circostanze lo richiedono.

L'ultimo comma tratta a parte i figli maggiorenni portatori di handicap grave: a loro si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. La parola "integralmente" è pesante, perché estende l'intero apparato di tutela pensato per i minori, non solo la misura economica. Fuori da questo caso, il punto su cui nascono quasi tutte le liti è quando l'assegno può finire: non c'è un'età scritta nel codice, e la valutazione dipende da fatti concreti come il percorso di studi, le occasioni di lavoro rifiutate e la reale capacità di mantenersi. Sono elementi da documentare e da discutere con un legale prima di modificare unilateralmente i versamenti.

Quando si applica

  • Il figlio ventiduenne iscritto all'università fuori sede che chiede di continuare a essere mantenuto
  • Il figlio che ha finito gli studi e lavora con contratti brevi e discontinui
  • Il genitore separato che vuole smettere di versare all'altro genitore e pagare direttamente al figlio
  • Il figlio maggiorenne con handicap grave, per il quale si discute la durata e la misura del sostegno
  • Il genitore che considera concluso l'obbligo perché il figlio ha trovato un impiego stabile

Cosa questo articolo non dice

  • Non fissa un'età limite. Nel testo non compaiono i 21, i 25 o i 26 anni: quelle soglie circolano nella pratica, ma non stanno in questo articolo.
  • Non fa cessare l'assegno da solo quando il figlio comincia a lavorare. Per farlo modificare o revocare occorre un accordo o un provvedimento: interrompere i versamenti di propria iniziativa è una scelta rischiosa.
  • Non riguarda l'assegnazione della casa familiare né il mantenimento dei figli minori, disciplinati rispettivamente dagli artt. 337-sexies e 337-ter.
  • Non è l'obbligo alimentare tra parenti dell'art. 433 e seguenti, che ha presupposti diversi (lo stato di bisogno) e copre soltanto lo stretto necessario.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Un figlio di ventidue anni studia fuori sede e sta per laurearsi. Il genitore che versa l'assegno ritiene di aver fatto abbastanza e annuncia che smetterà a giugno; l'altro genitore sostiene che il percorso non è finito.

Come si applica la norma

Il codice non fa cessare nulla al compimento della maggiore età: il presupposto non è l'età ma la mancata indipendenza economica, che è una condizione di fatto da accertare caso per caso. Il fatto che decide è quindi il percorso concreto, cioè la regolarità degli studi, la loro durata residua e le occasioni di lavoro disponibili e rifiutate. Il testo aggiunge che l'assegno, salvo diversa determinazione, si versa direttamente al figlio.

Come si sono accordate le parti

I genitori concordano che l'assegno prosegua fino a sei mesi dopo la laurea, versato direttamente al figlio, con riduzione progressiva se nel frattempo il figlio inizia un'attività retribuita stabile.

Esempio illustrativo

Un figlio maggiorenne trova un impiego con contratti brevi e discontinui. Il genitore obbligato interrompe i versamenti perché “ora lavora”; il figlio non riesce a coprire l'affitto nei mesi senza contratto.

Come si applica la norma

Cominciare a lavorare non fa cessare da sé l'assegno: ciò che conta è l'indipendenza economica effettiva, cioè la capacità reale e non occasionale di mantenersi. Il fatto che decide è la stabilità e la sufficienza del reddito nel tempo, documentata con contratti e buste paga, non l'esistenza di un impiego in un dato mese.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano un assegno ridotto e variabile, sospeso nei mesi in cui il reddito del figlio supera una soglia concordata e ripristinato in quelli in cui resta sotto, con verifica semestrale.

Lo stesso problema altrove

Gli altri ordinamenti di questa raccolta rispondono allo stesso problema quotidiano con norme proprie.

Il confronto e queste sintesi sono in inglese.

The other parent stopped paying: child maintenance in four civil codes

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