Art. 448 Codice Civile

Cessazione per morte dell'obbligato - Art. 448

L'obbligo di somministrare gli alimenti cessa alla morte della persona obbligata, anche se stabilito con sentenza. Art. 448 codice civile.

Testo ufficiale Art. 448 Codice Civile — Italia

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'obbligazione alimentare si estingue con la morte del soggetto tenuto a prestare gli alimenti. Questo vale anche quando l'obbligo è stato imposto con una sentenza del giudice.

Gli eredi dell'obbligato non sono tenuti a continuare i pagamenti. La regola riguarda solo la morte di chi deve dare gli alimenti; la morte dell'avente diritto è disciplinata da altre norme.

L'articolo specifica che la cessazione opera anche se l'obbligo era stato accertato giudizialmente. Non è necessaria alcuna dichiarazione formale; l'obbligo termina automaticamente al momento del decesso.

Quando si applica

  • Un padre che versa gli alimenti al figlio disabile maggiorenne muore; l'obbligo cessa e gli eredi non devono continuare.
  • Un ex coniuge condannato a pagare gli alimenti all'altro muore; i pagamenti si interrompono immediatamente.
  • Un donatario obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 437 muore; l'obbligo si estingue.
  • Un fratello tenuto a dare alimenti alla sorella ai sensi dell'art. 439 muore; l'obbligo termina.

Cosa questo articolo non dice

  • La morte del creditore di alimenti (l'avente diritto) non è regolata da questo articolo; l'obbligo cessa per altre ragioni.
  • L'obbligo di mantenimento dei figli minori (diverso dagli alimenti) non cessa automaticamente con la morte del genitore obbligato.
  • Gli arretrati di alimenti già maturati prima della morte dell'obbligato potrebbero essere ancora dovuti dagli eredi; l'articolo non li menziona.
  • La cessazione dell'obbligo per decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 448-bis, non da questo articolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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