Cessazione per morte dell'obbligato - Art. 448
L'obbligo di somministrare gli alimenti cessa alla morte della persona obbligata, anche se stabilito con sentenza. Art. 448 codice civile.
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'obbligazione alimentare si estingue con la morte del soggetto tenuto a prestare gli alimenti. Questo vale anche quando l'obbligo è stato imposto con una sentenza del giudice.
Gli eredi dell'obbligato non sono tenuti a continuare i pagamenti. La regola riguarda solo la morte di chi deve dare gli alimenti; la morte dell'avente diritto è disciplinata da altre norme.
L'articolo specifica che la cessazione opera anche se l'obbligo era stato accertato giudizialmente. Non è necessaria alcuna dichiarazione formale; l'obbligo termina automaticamente al momento del decesso.
Quando si applica
- Un padre che versa gli alimenti al figlio disabile maggiorenne muore; l'obbligo cessa e gli eredi non devono continuare.
- Un ex coniuge condannato a pagare gli alimenti all'altro muore; i pagamenti si interrompono immediatamente.
- Un donatario obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 437 muore; l'obbligo si estingue.
- Un fratello tenuto a dare alimenti alla sorella ai sensi dell'art. 439 muore; l'obbligo termina.
Cosa questo articolo non dice
- La morte del creditore di alimenti (l'avente diritto) non è regolata da questo articolo; l'obbligo cessa per altre ragioni.
- L'obbligo di mantenimento dei figli minori (diverso dagli alimenti) non cessa automaticamente con la morte del genitore obbligato.
- Gli arretrati di alimenti già maturati prima della morte dell'obbligato potrebbero essere ancora dovuti dagli eredi; l'articolo non li menziona.
- La cessazione dell'obbligo per decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 448-bis, non da questo articolo.
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