Art. 887 Codice Civile

Spese muro tra fondi a dislivello – Art. 887

Art. 887: il proprietario del fondo più alto paga l'intero muro fino al proprio livello; la parte superiore è divisa. Il muro sta metà sul terreno di ciascuno.

Testo ufficiale Art. 887 Codice Civile — Italia

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione si applica a due fondi situati in un'abitato (centro abitato o zona edificata) quando uno è più alto dell'altro. Il muro di separazione o di sostegno deve essere costruito per metà sul terreno di ciascun proprietario. Il proprietario del fondo superiore sopporta da solo tutte le spese di costruzione e manutenzione del muro dalla fondazione fino all'altezza del proprio suolo. Per la parte di muro che resta al di sopra di quel livello, le spese sono divise a metà tra i due proprietari.

La norma non dice nulla su chi debba eseguire materialmente i lavori: l'obbligo è solo sul riparto dei costi. Il muro è considerato comune per la parte superiore (dove le spese sono divise) ma con un regime speciale per la parte inferiore.

Il termine "fondi a dislivello negli abitati" indica che la regola vale solo per terreni in zone urbane o comunque edificate; per terreni agricoli o extraurbani si applicano altre norme sulle distanze e sulle costruzioni.

Quando si applica

  • Il giardino del vicino è più alto del mio cortile: lui deve pagare l'intero muro di contenimento fino al livello del suo giardino, io contribuisco per la parte superiore.
  • Due terreni edificabili in collina: il proprietario a monte paga la fondazione e il muro fino alla quota del suo terreno, poi si dividono i costi per l'alzata ulteriore.
  • In un condominio a gradoni, il fondo superiore è un parcheggio, quello inferiore è un cortile: il muro divisorio segue la regola dell'art. 887.
  • Una villetta a schiera su pendio: la costruzione del muro di confine tra le due unità immobiliari è regolata da questo articolo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica se i fondi sono in zona extraurbana o agricola: in quel caso valgono le distanze legali e le norme sugli alberi (artt. 892 ss.).
  • Non dice chi deve fare il muro se i terreni sono allo stesso livello: per i fondi piani si applicano le presunzioni di comunione (artt. 880-881).
  • Non regola l'innalzamento di un muro già esistente: per l'innalzamento vale l'art. 885.
  • Non si occupa di muri di sostegno interni a un unico fondo (senza confine): questi sono a carico esclusivo del proprietario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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