Libro VIDella tutela dei diritti
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- Art. 2932 Sentenza al posto del contratto non concluso L'articolo 2932 del Codice Civile permette di ottenere una sentenza con gli stessi effetti del contratto non concluso quando una parte non adempie l'obbligo.
- Art. 2933 Esecuzione forzata per obblighi di non fare Obbligo di non fare violato: distruzione di quanto costruito a spese dell'obbligato, o risarcimento se dannoso per l'economia nazionale.
- Art. 2934 Estinzione dei diritti per prescrizione La regola della prescrizione estingue i diritti non esercitati per il tempo stabilito dalla legge, ma non si applica ai diritti indisponibili.
- Art. 2935 Decorrenza della prescrizione Art. 2935 c.c.: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nessun altro evento necessario per l'inizio del termine.
- Art. 2936 Nullità di patti sulla prescrizione L'art. 2936 c.c. dichiara nullo qualsiasi patto che modifichi la disciplina legale della prescrizione. Le norme sulla prescrizione sono inderogabili.
- Art. 2937 Rinuncia alla prescrizione L'art. 2937 c.c. disciplina la rinuncia alla prescrizione: chi non può disporre del diritto non può rinunciare; solo dopo il compimento; può essere tacita.
- Art. 2938 Non rilevabilità d'ufficio della prescrizione L'art. 2938 c.c. vieta al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Solo la parte interessata può eccepirla.
- Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da terzi I creditori e chiunque vi abbia interesse possono opporre la prescrizione anche se la parte non la fa valere o vi ha rinunziato. Art. 2939.
- Art. 2940 Nessun rimborso per debito prescritto pagato Chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiederne la restituzione. L'articolo 2940 vieta la ripetizione di quanto versato spontaneamente.
- Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti La prescrizione è sospesa tra coniugi, conviventi, genitori e figli, tutore e minore, curatore e minore emancipato, erede con beneficio d'inventario. Art. 2941.
- Art. 2942 Sospensione per condizione del titolare Sospensione prescrizione per minori e interdetti senza rappresentante legale per durata e per sei mesi dopo; in guerra per militari secondo leggi di guerra.
- Art. 2943 Interruzione prescrizione da parte del titolare La prescrizione è interrotta da notifica di citazione, domanda in corso, atti di costituzione in mora e dichiarazione di avviare arbitrato.
- Art. 2944 Interruzione prescrizione per riconoscimento L'articolo 2944 c.c. prevede che il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione, azzerando il termine già decorso.
- Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione L'articolo 2945 CC: interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo; sospensione fino al giudicato per atti giudiziali; regole per arbitrato.
- Art. 2946 Estinzione dei diritti in dieci anni L'articolo 2946 stabilisce la regola generale: i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo diverse norme.
- Art. 2947 Tempi di prescrizione del risarcimento danni Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni, che scendono a due per la circolazione di veicoli.
- Art. 2948 Prescrizione in cinque anni per affitti L'art. 2948 del Codice Civile fissa in cinque anni la prescrizione per affitti, interessi, assegni alimentari, TFR e pagamenti periodici.
- Art. 2949 Prescrizione quinquennale diritti sociali Diritti da rapporti sociali in società iscritte si prescrivono in 5 anni. Stesso termine per azione di responsabilità creditori verso amministratori.
- Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatore Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno ai sensi dell'Art. 2950 del Codice Civile.
- Art. 2951 Prescrizione per trasporto e spedizione I diritti da trasporto e spedizione si prescrivono in un anno, o diciotto mesi se fuori d'Europa. Termine dall'arrivo, dal sinistro o dalla riconsegna.
- Art. 2952 Prescrizione biennale e annuale assicurazione Art. 2952: prescrizione annuale per premi, biennale per altri diritti assicurativi (decennale per vita). Sospensione in RC per richiesta del terzo.
- Art. 2953 Art.2953 - prescrizione decennale dopo giudicato Dopo una sentenza passata in giudicato, i diritti con prescrizione breve inferiore a dieci anni si prescrivono in dieci anni.
- Art. 2954 Prescrizione dei crediti per vitto e alloggio Il diritto di albergatori e osti per il pagamento di vitto e alloggio si prescrive in sei mesi. La regola vale anche per chi offre alloggio senza pensione.
- Art. 2955 Prescrizione presuntiva di un anno L'articolo 2955 stabilisce la prescrizione presuntiva di un anno per i crediti di insegnanti, lavoratori, commercianti, farmacisti e convitti.
- Art. 2956 Art. 2956: prescrizione triennale retribuzioni e compensi Prescrizione triennale (art. 2956) per retribuzioni, compensi, atti e lezioni. Decorrenza durante rapporto di lavoro illegittima per sentenza n. 63/1966.
- Art. 2957 Da quando decorrono le prescrizioni presuntive La prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza del compenso o dal compimento della prestazione. Per gli avvocati parte dalla decisione o revoca.
- Art. 2958 Decorrenza per forniture continue L'articolo 2958 del Codice Civile stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere anche se le somministrazioni o le prestazioni proseguono nel tempo.
- Art. 2959 Ammissioni in giudizio e rigetto prescrizione Art. 2959: se chi oppone la prescrizione (artt. 2954-2956) ammette in giudizio che il debito non è estinto, l'eccezione è rigettata.
- Art. 2960 Giuramento per prescrizione presuntiva Art. 2960 c.c.: chi subisce l'opposizione di prescrizione presuntiva può deferire giuramento all'altra parte per accertare se il debito è estinto.
- Art. 2961 Esonero dal rendere conto dei documenti L'art. 2961 c.c. esonera avvocati, cancellieri e arbitri dal rendere conto dei documenti dopo tre anni dalla lite, e gli ufficiali giudiziari dopo due.
- Art. 2962 Compimento della prescrizione L'articolo 2962 del Codice Civile stabilisce che la prescrizione si verifica alla fine dell'ultimo giorno del termine. Questo è il momento del compimento.
- Art. 2963 Calcolo dei termini di prescrizione Il calcolo della prescrizione segue il calendario comune: si esclude il giorno iniziale, scade all'ultimo istante del giorno finale o al primo non festivo.
- Art. 2964 Prescrizione inapplicabile alla decadenza Quando un termine è stabilito a pena di decadenza, non si applicano le norme sulla sospensione e sull'interruzione della prescrizione, salvo eccezioni.
- Art. 2965 Nullità del patto di decadenza troppo difficile L'articolo 2965: nullo il patto che fissa termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
- Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza Art. 2966: la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto o, per diritti disponibili, dal riconoscimento del diritto da parte del debitore.
- Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza Se la decadenza è impedita (es. per riconoscimento del diritto), il diritto non decade ma diventa soggetto alle norme sulla prescrizione.
- Art. 2968 Divieto di modifica della decadenza legale In materia di diritti indisponibili, le parti non possono modificare i termini di decadenza stabiliti dalla legge né rinunziare alla decadenza stessa.
- Art. 2969 Decadenza non rilevabile d'ufficio Il giudice non può rilevare d'ufficio la decadenza, salvo per cause di improponibilità in materie non disponibili. Art. 2969.