Libro VIDella tutela dei diritti
330 articoli · 8 abrogati · pagina 3 di 4
-
2832 Abrogato
-
2833 Abrogato
- Art. 2834 Ipoteca legale dell'alienante e condividente Il conservatore deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale all'atto di alienazione o divisione, salvo prova di adempimento o rinuncia (art. 2834 c.c.).
- Art. 2835 Iscrizione ipoteca con scrittura privata L'iscrizione dell'ipoteca tramite scrittura privata richiede la sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e il deposito del titolo originale.
- Art. 2836 Copia del titolo per iscrivere ipoteca Per iscrivere un'ipoteca in base a atto pubblico o sentenza ricevuti nello Stato occorre presentare copia del titolo originario. Art. 2836 Codice Civile.
- Art. 2837 Legalizzazione degli atti esteri Per procedere all'iscrizione, gli atti formati in un paese estero devono essere preventivamente legalizzati secondo le formalità previste dalla legge.
- Art. 2838 Determinazione della somma ipotecaria In caso di iscrizione di ipoteca, la somma è determinata dal creditore nella nota se manca negli atti. In caso di divergenza, vale la somma minore.
- Art. 2839 Requisiti per iscrivere l'ipoteca Per iscrivere un'ipoteca servono il titolo e una nota in doppio originale con dati delle parti, importo, beni gravati e domicilio eletto dal creditore.
- Art. 2840 Certificato dell'iscrizione ipotecaria Il conservatore restituisce un originale della nota con data e numero d'ordine certificati in calce. I titoli sono custoditi ex art. 2664.
- Art. 2841 Validita' dell'ipoteca con errori nella nota Gli errori o le omissioni nella nota d'iscrizione ipotecaria non annullano l'ipoteca, a meno che generino incertezza su crediti, beni o parti coinvolte.
- Art. 2842 Variazione domicilio eletto Il creditore ipotecario può variare il domicilio eletto nell'iscrizione, con atto notarile depositato presso il conservatore che lo annota a margine. Art. 2842.
- Art. 2843 Annotazione atti sul credito ipotecario L'annotazione in margine all'iscrizione ipotecaria è necessaria per rendere efficaci cessioni, surrogazioni e vincoli sul credito garantito da ipoteca.
- Art. 2844 Notificazioni e citazioni relative all'ipoteca Regola dove notificare citazioni e atti al creditore ipotecario: al domicilio eletto, in Conservatoria se manca, o con rito ordinario se si chiede la riduzione.
- Art. 2845 Notifiche ipoteche su titoli di credito A chi e come notificare gli atti per ipoteche poste a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore e pubblicazione nel registro delle imprese.
- Art. 2846 Spese d'iscrizione dell'ipoteca Art. 2846 CC: le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario, ma anticipate dal richiedente.
- Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca Se l'ipoteca scade, il creditore può fare una nuova iscrizione. La nuova ipoteca prende grado dalla nuova data e non vale contro i terzi che hanno trascritto.
-
2849 Abrogato
- Art. 2850 Come rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca Per la rinnovazione dell'ipoteca si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme alla precedente, oppure la vecchia nota. Art. 2850.
- Art. 2851 Rinnovazione ipoteca su beni trasferiti a eredi Rinnovazione ipoteca: se immobili passati a eredi o aventi causa, va fatta anche verso di loro e nota deve includere indicazioni art. 2839 se nei registri.
- Art. 2852 Priorità dell'ipoteca dalla data di iscrizione L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche per crediti condizionali o futuri derivanti da un rapporto già esistente.
- Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione Se più persone presentano insieme la nota per iscrizione contro la stessa persona o gli stessi immobili, le iscrizioni hanno lo stesso grado. Art. 2853.
- Art. 2854 Concorrenza tra ipoteche dello stesso grado Se più ipoteche hanno lo stesso grado sullo stesso bene, i crediti concorrono in proporzione dell'importo, non per priorità d'iscrizione. Art. 2854
- Art. 2855 Spese e interessi collocati nello stesso grado Spese di costituzione, iscrizione, rinnovazione e intervento; interessi: due annate anteriori e quella in corso al pignoramento, più legali fino alla vendita.
- Art. 2856 Surroga del creditore ipotecario perdente Il creditore ipotecario insoddisfatto per l'intervento di un creditore anteriore si surroga nell'ipoteca di quest'ultimo sugli altri beni del debitore.
- Art. 2857 Limiti alla surrogazione ipotecaria L'articolo 2857 stabilisce i limiti alla surrogazione ipotecaria sui beni alienati o di terzi e la procedura d'annotazione per far valere il diritto.
- Art. 2858 Scelte del terzo acquirente di beni ipotecati Chi compra un bene ipotecato e non è debitore può evitare l'espropriazione pagando i creditori, rilasciando il bene o liberandolo dalle ipoteche.
- Art. 2859 Eccezioni del terzo acquirente d'immobile Art. 2859 c.c.: il terzo acquirente che ha trascritto prima della domanda contro il debitore può opporre al creditore le eccezioni non usate dal debitore.
- Art. 2860 Capacità per il rilascio Solo chi ha la capacità di alienare può procedere al rilascio di un immobile ipotecato. La capacità di alienare richiede maggiore età e assenza di interdizione.
- Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio Il terzo acquirente deve dichiarare il rilascio entro dieci giorni dal pignoramento, poi annotare e notificare il certificato entro cinque giorni.
- Art. 2862 Effetti del rilascio su ipoteche e servitù Il rilascio da parte del terzo acquirente non estingue ipoteche e servitù già iscritte contro di lui; fa rivivere quelle a suo favore prima dell'acquisto.
- Art. 2863 Recupero dell'immobile rilasciato Il terzo acquirente può ricuperare l'immobile rilasciato prima della vendita pagando crediti e spese, o incassare l'eccedenza del prezzo d'asta.
- Art. 2864 Danni e miglioramenti del terzo nell'ipoteca L'art. 2864 c.c. regola la responsabilità del terzo acquirente per danni da colpa grave all'immobile ipotecato e il recupero del valore dei miglioramenti.
- Art. 2865 Frutti dell'immobile ipotecato dovuti dal terzo I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo dal giorno del pignoramento; in caso di liberazione, dal pignoramento o dalla notificazione ex art. 2890.
- Art. 2866 Indennità e subingresso del terzo acquirente Il terzo acquirente che ha pagato i creditori o subito l'esproprio ha diritto di indennità verso il suo autore e subingresso nelle ipoteche su altri beni.
- Art. 2867 Obblighi del terzo debitore del prezzo I creditori ipotecari possono esigere dal terzo acquirente il pagamento del prezzo dovuto per l'acquisto. Il pagamento libera l'immobile da ogni ipoteca.
- Art. 2868 Beneficio escussione ipoteca debito altrui Chi ha concesso ipoteca per debito altrui non ha diritto alla preventiva escussione del debitore, salvo patto contrario. Art. 2868 cod. civ.
- Art. 2869 Estinzione ipoteca per fatto del creditore L'ipoteca costituita da un terzo si estingue se il creditore impedisce la surrogazione del terzo nei suoi diritti. Art. 2869.
- Art. 2870 Eccezioni del terzo datore non parte in giudizio Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio di condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
- Art. 2871 Regresso del terzo datore Il terzo datore che ha pagato o sofferto espropriazione ha regresso verso debitore, debitori solidali, fideiussori e altri terzi datori per la loro quota.
- Art. 2872 Metodi per ridurre ipoteche Art. 2872: modalità riduzione ipoteca – riducendo somma o restringendo iscrizione a parte beni, su singolo bene con parti distinte.
- Art. 2873 Quando è esclusa la riduzione d'ipoteca La riduzione dell'ipoteca è esclusa se pattuita o decisa con sentenza. È ammessa sulla somma dopo aver estinto il quinto del debito o per sopraelevazioni.
- Art. 2874 Riduzione ipoteca legale e giudiziale L'ipoteca legale o giudiziale deve ridursi se il valore dei beni eccede la cautela o se la somma iscritta eccede di un quinto quella dichiarata dovuta.
- Art. 2875 Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni Il valore dei beni eccede la cautela se supera di un terzo i crediti iscritti più accessori (art. 2855), sia all'iscrizione che dopo. Art. 2875.
- Art. 2876 Limiti della riduzione di ipoteca La riduzione dell'ipoteca rispetta l'eccedenza del quinto per la somma del credito e l'eccedenza del terzo per il valore della cautela.
- Art. 2877 Spese della riduzione Le spese per la riduzione sono a carico del richiedente, salvo che per eccesso del creditore nella determinazione del credito, allora a carico di quest'ultimo.
- Art. 2878 Quando e come si estingue l'ipoteca L'art. 2878 stabilisce i 7 casi di estinzione dell'ipoteca: cancellazione, mancata rinnovazione ex art. 2847, estinzione del debito, perimento o rinunzia.
- Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca: requisiti e terzi La rinunzia all'ipoteca deve essere espressa e scritta a pena di nullità. Non ha effetto verso i terzi che abbiano già annotato il loro diritto all'ipoteca.
- Art. 2880 Estinzione ipoteca per prescrizione ventennale L'ipoteca su beni acquistati da terzi si estingue per prescrizione dopo 20 anni dalla trascrizione, indipendentemente dal credito.
- Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca dopo nullità Nullità causa estintiva o rinunzia all'ipoteca: nuova iscrizione se originaria non conservata; grado da nuova data (art. 2881).
- Art. 2882 Formalità per la cancellazione dell'ipoteca Art. 2882: la cancellazione con consenso del creditore richiede atto nelle forme degli artt. 2821, 2835, 2837, presentato al conservatore.
- Art. 2883 Chi può acconsentire a cancellare l'ipoteca L'articolo 2883 stabilisce i requisiti di capacità per acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca e limita i poteri dei rappresentanti se non soddisfatti.
- Art. 2884 Cancellazione ipoteca ordinata con sentenza Il conservatore deve cancellare l'ipoteca quando ordinata con sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo. Art. 2884 c.c.
- Art. 2885 Cancellazione ipoteca sotto condizione Cancellazione ipoteca subordinata a condizioni (nuova ipoteca, nuovo impiego o altra) richiede verifica adempimento dal conservatore (Art. 2885).
- Art. 2886 Formalità cancellazione ipoteca Per cancellare un'ipoteca, occorre presentare l'atto giustificativo; la cancellazione è annotata a margine con data e firma del conservatore. (Art. 2886)
- Art. 2887 Cancellazione ipoteca su titoli all'ordine Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di titoli all'ordine: servono atto di consenso e titolo. Essa comporta la perdita del regresso sui giranti.
- Art. 2888 Reclamo per rifiuto di cancellazione L'art. 2888 c.c. prevede: in caso di rifiuto del conservatore alla cancellazione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
- Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche Il terzo acquirente con titolo trascritto, non obbligato personalmente, può liberare i beni da ipoteche anteriori entro trenta giorni, anche dopo pignoramento.
- Art. 2890 Notifica per liberare un immobile da ipoteca L'acquirente di un bene ipotecato deve notificare ai creditori e al vecchio proprietario un atto con titolo, dati catastali e il prezzo offerto.
- Art. 2891 Richiesta di espropriazione dei creditori I creditori iscritti possono chiedere l'espropriazione entro quaranta giorni, aumentando il prezzo di un decimo e offrendo una cauzione pari a un quinto.
- Art. 2892 Divieto di proroga dei termini Il termine per liberare i beni ipotecati (art. 2889 c.2) e per far vendere i beni (art. 2891 c.1) non può essere prorogato.
- Art. 2893 Mancata richiesta incanto: prezzo definitivo Mancata richiesta incanto (art. 2891): valore = prezzo offerto (art. 2890 n.3). Liberazione ipoteche dopo deposito prezzo e procedure c.p.c.
- Art. 2894 Mancato deposito: liberazione senza effetto Se il terzo acquirente non deposita il prezzo, la richiesta di liberazione è senza effetto; rimane la responsabilità per danni ai creditori iscritti.
- Art. 2895 Desistenza del creditore dall'incanto Il creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione desistendo, salvo consenso espresso di tutti gli altri creditori iscritti.
- Art. 2896 Annotazione del decreto di trasferimento Se l'immobile ipotecato viene aggiudicato al terzo acquirente, il decreto di trasferimento va annotato a margine dell'atto di acquisto entro trenta giorni.
- Art. 2897 Regresso del terzo acquirente Il terzo acquirente aggiudicatario ha regresso contro il venditore per il rimborso di quanto eccede il prezzo di vendita. Art. 2897 c.c.
- Art. 2898 Limiti all'espropriazione del terzo Il creditore non può essere costretto ad estendere l'espropriazione ai beni liberi. Il terzo acquirente deve dichiarare il prezzo del bene ipotecato.
- Art. 2899 Divieto di rinuncia ipoteca a danno altri Il creditore con ipoteca su più beni non può rinunciarvi se danneggia altri creditori iscritti prima. In mancanza di giusti motivi risponde dei danni.
- Art. 2900 Azione surrogatoria del creditore L'articolo 2900 c.c. permette al creditore di surrogarsi nei diritti patrimoniali del debitore trascurati, con l'obbligo di citare il debitore in giudizio.
- Art. 2901 Azione revocatoria patrimoniale Il creditore può rendere inefficaci gli atti con cui il debitore svuota il patrimonio, se c'è consapevolezza del danno o malafede del terzo.
- Art. 2902 Effetti dell'azione revocatoria Ottenuta l'inefficacia dell'atto, il creditore agisce sui beni alienati. Il terzo contraente si soddisfa sul ricavato solo dopo il creditore. Art. 2902.
- Art. 2903 Prescrizione dell'azione revocatoria L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'atto è stato compiuto.
- Art. 2904 Rinvio alle disposizioni fallimentari e penali L'articolo 2904 del Codice Civile stabilisce che restano ferme le disposizioni sull'azione revocatoria previste in ambito fallimentare e penale.
- Art. 2905 Sequestro conservativo dei beni Il creditore puo chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore o del terzo acquirente se e stata promossa l'azione revocatoria.
- Art. 2906 Inefficacia di alienazioni e pagamenti Gli atti di disposizione della cosa sequestrata e i pagamenti eseguiti nonostante l'opposizione non hanno effetto contro il creditore. Art. 2906 Codice Civile.
- Art. 2907 Tutela dei diritti e iniziativa di parte L'articolo 2907 stabilisce che la tutela giurisdizionale dei diritti e' attivata su domanda di parte, dal pubblico ministero o d'ufficio nei casi di legge.
- Art. 2908 Sentenze costitutive L'art. 2908 c.c.: il giudice può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici solo nei casi di legge, con effetto tra parti, eredi e aventi causa.
- Art. 2909 Effetto della sentenza passata in giudicato L'accertamento contenuto nella sentenza definitiva (passata in giudicato) è vincolante tra le parti, i loro eredi e aventi causa per ogni effetto giuridico.
- Art. 2910 Oggetto dell'espropriazione Il creditore può espropriare i beni del debitore e, in alcuni casi, i beni di terzi vincolati a garanzia o oggetto di revocatoria. Art. 2910 cc.
- Art. 2911 Pignoramento di beni gravati da pegno o ipoteca Il creditore con pegno o ipoteca su beni del debitore deve sottoporre a esecuzione anche quei beni prima di pignorare altri beni del debitore.
- Art. 2912 Pignoramento: accessori, pertinenze, frutti Il pignoramento si estende automaticamente a accessori, pertinenze e frutti del bene (Art. 2912). Non serve un atto separato.
- Art. 2913 Vendita di bene pignorato: inefficacia Gli atti di vendita di beni pignorati non hanno effetto contro il creditore pignorante, salvo l'acquisto in buona fede di beni mobili non registrati.
- Art. 2914 Opponibilità alienazioni e cessioni L'Art. 2914 stabilisce quando alienazioni e cessioni di crediti anteriori al pignoramento non sono opponibili ai creditori pignoranti e intervenuti.
- Art. 2915 Inopposibilità vincoli su beni pignorati Gli atti che creano vincoli di indisponibilità su beni pignorati sono inefficaci verso i creditori se trascritti dopo il pignoramento. Art. 2915.
- Art. 2916 Ipoteche e privilegi dopo pignoramento L'art. 2916 stabilisce che nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione non contano le ipoteche o i privilegi iscritti o sorti dopo il pignoramento.
- Art. 2917 Estinzione del credito pignorato L'estinzione del credito avvenuta dopo il pignoramento non ha effetto contro il creditore pignorante e gli intervenuti nell'esecuzione. Art. 2917 cc.
- Art. 2918 Opponibilità cessione e liberazione fitti Le cessioni e liberazioni di fitti futuri oltre i tre anni richiedono trascrizione prima del pignoramento. Sotto i tre anni serve data certa, entro un anno.
- Art. 2919 Effetti del trasferimento nella vendita forzata L'articolo 2919 stabilisce che la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti del debitore, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
- Art. 2920 Terzi e vendita forzata beni mobili Chi ha diritti su un bene mobile pignorato e venduto non può rivalersi sull'acquirente di buona fede né sui creditori, salvo mala fede del creditore.
- Art. 2921 Ripetizione del prezzo per evizione L'acquirente evitto può ripetere il prezzo non distribuito (dedotte spese) o la quota dei creditori. Esclusi privilegiati o ipotecari non opponibili.
- Art. 2922 Nessuna garanzia vizi in vendita forzata Nella vendita forzata (esecuzione) non si applica la garanzia per vizi della cosa e non è possibile impugnare per lesione (prezzo inadeguato).
- Art. 2923 Opponibilità della locazione all'acquirente L'acquirente dell'immobile pignorato deve rispettare la locazione con data certa anteriore. Se supera nove anni non trascritta, vale nei limiti di un novennio.
- Art. 2924 Opponibilità di cessioni e liberazioni fitti Cessioni e liberazioni di canoni futuri non sono opponibili all'acquirente all'asta, salvo trascrizione oltre il triennio o anticipi secondo usi locali.
- Art. 2925 Assegnazione forzata: norme vendita forzata L'articolo 2925 del Codice Civile stabilisce che le norme sulla vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo le disposizioni successive.
- Art. 2926 Diritti dei terzi su mobili assegnati I terzi proprietari di beni mobili assegnati possono chiedere all'assegnatario in buona fede la somma del credito entro sessanta giorni dall'assegnazione.
- Art. 2927 Evizione della cosa assegnata Evizione: assegnatario ripete quanto pagato ad altri creditori; creditore procedente risponde per danni. Conserva ragioni verso debitore, non garanzie di terzi.
- Art. 2928 Assegnazione di crediti Art. 2928 c.c.: il diritto dell'assegnatario di un credito verso il debitore espropriato si estingue solo al momento della riscossione.
- Art. 2929 Protezione acquirente da nullità esecuzione Art. 2929 c.c. protegge l'acquirente da nullità degli atti esecutivi precedenti, salvo collusione; altri creditori non restituiscono.
- Art. 2929-bis Espropriazione di beni vincolati o donati Il creditore può pignorare beni donati o vincolati dal debitore senza sentenza dichiarativa, purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dall'atto.
- Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio L'articolo disciplina l'esecuzione forzata per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili quando il debitore non adempie spontaneamente l'obbligo.
- Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare Se un obbligo di fare non è adempiuto, l'avente diritto può ottenere l'esecuzione a spese dell'obbligato nelle forme del codice di procedura civile. Art. 2931.