Libro VIDella tutela dei diritti
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- Art. 2737 Requisiti di capacità per giuramento L'art. 2737 c.c. stabilisce che per deferire o riferire il giuramento occorre la capacità di disporre del diritto oggetto della causa, prevista dall'art. 2731.
- Art. 2738 Efficacia del giuramento e reato di falso Il giuramento prestato blocca le prove contrarie e la revocazione della sentenza. Se falso, si può chiedere solo il risarcimento dei danni in sede civile.
- Art. 2739 Limiti e oggetto del giuramento probatorio L'art. 2739 stabilisce i limiti del giuramento: non è ammesso su diritti indisponibili, fatti illeciti, contratti scritti obbligatori e atti pubblici.
- Art. 2740 Responsabilità patrimoniale del debitore Il debitore è responsabile con tutti i beni presenti e futuri per l'adempimento delle obbligazioni. Limitazioni solo per legge. Art. 2740.
- Art. 2741 Parità dei creditori e cause di prelazione L'articolo 2741 del Codice Civile sancisce la parità dei creditori, salvo le cause di prelazione: privilegi, pegno e ipoteche.
- Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa Se un bene in garanzia distrutto è assicurato, l'indennizzo spetta ai creditori. L'assicuratore è libero se paga dopo trenta giorni senza opposizioni.
- Art. 2743 Diminuzione della garanzia Se il bene in pegno o ipoteca perisce o si deteriora, anche per caso fortuito, il creditore può chiedere altra garanzia o, in mancanza, il pagamento immediato.
- Art. 2744 Divieto del patto commissorio L'art. 2744 dichiara nullo il patto commissorio, che prevede il passaggio della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento.
- Art. 2745 Fondamento del privilegio Il privilegio è accordato dalla legge in base alla causa del credito, ma può essere subordinato a convenzione o a forme di pubblicità. Art. 2745 Codice Civile.
- Art. 2746 Distinzione tra privilegio generale e speciale L'Art. 2746 del Codice Civile distingue i privilegi in generali (su tutti i beni mobili del debitore) e speciali (su beni mobili o immobili determinati).
- Art. 2747 Efficacia del privilegio: generale e speciale Il privilegio generale non può pregiudicare i diritti dei terzi sui mobili; il privilegio speciale può prevalere sui diritti acquistati dopo, salvo eccezioni.
- Art. 2748 Privilegio speciale contro pegno e ipoteche L'art. 2748 c.c. dispone: il privilegio speciale su mobili non prevale sul pegno; su immobili prevale sull'ipoteca, salvo legge contraria.
- Art. 2749 Estensione del privilegio Il privilegio copre spese esecutive e interessi dell'anno in corso e precedente al pignoramento, più interessi successivi al tasso legale fino alla vendita.
- Art. 2750 Privilegi marittimi e aeronautici I privilegi marittimi e aeronautici sono regolati dal codice della navigazione; per quelli da leggi speciali si applicano le norme del capo.
- Art. 2751 Spese funebri, infermità, alimenti: privilegio Crediti con privilegio generale sui mobili: spese funebri, infermità ultimi 6 mesi, vitto e alloggio ultimi 6 mesi, alimenti ultimi 3 mesi - Art. 2751.
- Art. 2751-bis Privilegio generale stipendi e compensi Art. 2751-bis c.c. garantisce il privilegio generale sui mobili per stipendi, TFR, compensi di professionisti (ultimi 2 anni) e provvigioni d'agenzia (1 anno).
- Art. 2752 Privilegio generale sui mobili per tributi L'art. 2752 c.c. prevede un privilegio generale sui mobili per crediti tributari dello Stato e degli enti locali, con subordinazione di questi ultimi.
- Art. 2753 Crediti contributi assicurazione obbligatoria Privilegio generale sui mobili del datore per crediti da mancato versamento contributi assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
- Art. 2754 Contributi previdenziali e assistenziali Art. 2754: privilegio generale sui mobili per crediti contributivi previdenziali e assistenziali, accessori limitati al cinquanta per cento.
- Art. 2755 Spese per atti conservativi o espropriazione Art. 2755 c.c.: crediti per spese di atti conservativi o espropriazione nell'interesse comune hanno privilegio speciale sui beni mobili. Regola il concorso.
- Art. 2756 Crediti per conservazione e miglioramento Il creditore per prestazioni e spese su beni mobili ha privilegio finché li detiene, opponibile a terzi se in buona fede, con diritto di ritenzione e vendita.
- Art. 2757 Privilegio per crediti agricoli su frutti Privilegio sui frutti per crediti di forniture e lavori agricoli dell'annata, esercitabile finché i frutti sono nel fondo o dipendenze.
- Art. 2758 Privilegio per crediti tributi indiretti Privilegio per tributi indiretti sui mobili. Include rivalsa IVA. Per successione non prevale su creditori con separazione.
- Art. 2759 Privilegio sui beni aziendali per imposte I crediti dello Stato per le imposte sul reddito d'impresa dei due anni anteriori hanno privilegio speciale sui beni mobili e merci dell'impresa.
- Art. 2760 Privilegio dell'albergatore per crediti Il privilegio dell'albergatore per mercedi e somministrazioni ha effetto anche contro i terzi, salvo che l'albergatore ne fosse a conoscenza.
- Art. 2761 Privilegio su cose trasportate o custodite L'art. 2761 garantisce a vettori, spedizionieri, mandatari e depositari un privilegio speciale sulle merci detenute a garanzia dei crediti contrattuali.
- Art. 2762 Garanzia sul prezzo di macchine Il privilegio sul prezzo delle macchine oltre lire trentamila dura un triennio e richiede la trascrizione nel registro del tribunale. Art. 2762.
- Art. 2763 Privilegio sui frutti per canoni enfiteutici Il concedente ha privilegio sui frutti del fondo per canoni enfiteutici dell'anno in corso e precedente, purché i frutti siano nel fondo o dipendenze.
- Art. 2764 Privilegio del locatore per pigioni e fitti Il locatore ha privilegio sui frutti e sulle cose che servono all'immobile per crediti di pigioni, fitti, danni e riparazioni, secondo i termini dell'art. 2764.
- Art. 2765 Crediti da mezzadria e colonia Crediti da mezzadria e colonia: privilegio su frutti e cose per coltivazione. Dura finché frutti nel fondo. Si applicano ultimi tre commi art. 2764.
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2766 Abrogato
- Art. 2767 Privilegio del danneggiato sull'indennità Il credito del danneggiato per risarcimento danni ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore nella responsabilità civile. Art. 2767 c.c.
- Art. 2768 Art. 2768: privilegio per crediti da reato Privilegio su cose sequestrate per crediti da reato: spetta a Stato e altre persone indicate dal codice penale, secondo le norme penali e di procedura.
- Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio Creditore con privilegio su cosa mobile può chiedere sequestro conservativo se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla situazione.
- Art. 2770 Privilegio per spese di giustizia su immobili Privilegio sul prezzo degli immobili per spese di giustizia in atti conservativi o espropriazione e per spese di liberazione da ipoteche dell'acquirente.
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2771 Abrogato
- Art. 2772 Crediti per tributi indiretti Privilegio per tributi indiretti su immobili (art. 2772). Include IVA solo con responsabilità solidale. Limiti: diritti terzi, imposte suppletive, successione.
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2773 Abrogato
- Art. 2774 Privilegio dello Stato su impianti idrici Lo Stato ha privilegio sugli impianti per i canoni di acque pubbliche e lavori d'ufficio. Il privilegio non e' opponibile a terzi con diritti anteriori.
- Art. 2775 Contributi bonifica e miglioramento - privilegio Privilegio sugli immobili per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775 c.c.) - subordinato per il miglioramento a leggi speciali.
- Art. 2775-bis Privilegio sul preliminare ineseguito In caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto ex art. 2645-bis, i crediti dell'acquirente hanno privilegio speciale sull'immobile.
- Art. 2776 Privilegio sussidiario sugli immobili Art. 2776 Codice Civile: se l'esecuzione sui mobili non soddisfa TFR, indennità di preavviso, contributi o imposte, questi si soddisfano sugli immobili.
- Art. 2777 Spese giustizia e privilegi 2751-bis Spese giustizia (artt. 2755, 2770) hanno preferenza assoluta, anche su pegno e ipoteca; seguono crediti 2751-bis: n.1, poi 2-3, poi 4-5. Privilegi speciali dopo
- Art. 2778 Ordine di preferenza dei privilegi mobiliari L'articolo 2778 del Codice Civile stabilisce la graduatoria e l'ordine di priorità tra i diversi crediti privilegiati sui beni mobili del debitore.
- Art. 2779 Art. 2779 - Concorso privilegi e ipoteche autoveicoli Le ipoteche sugli autoveicoli sono subordinate ai primi dieci privilegi dell'art.2778 ma preferite a tutti gli altri (Art.2779 c.c.).
- Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili L'articolo 2780 del Codice Civile fissa la graduatoria di preferenza tra crediti privilegiati sullo stesso immobile in sede di distribuzione del prezzo.
- Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con pegno Se un credito con privilegio speciale è preferito al pegno, prevale sugli altri privilegi posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
- Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati Art. 2782: concorso proporzionale tra crediti con stesso privilegio. Vale anche per crediti con prelazione generica su ogni altro credito per legge speciale.
- Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge Se la legge non precisa il grado di preferenza di un privilegio speciale, esso viene dopo ogni altro privilegio speciale del codice (Art. 2783).
- Art. 2783-bis Crediti CECA equiparati all'IVA I crediti per prelievi CECA e relative maggiorazioni di mora sono equiparati ai crediti dello Stato per l'IVA nell'ordine dei privilegi sui beni mobili.
- Art. 2783-ter Equiparazione crediti UE risorse proprie I crediti dello Stato per le risorse proprie tradizionali dell'UE sono equiparati ai crediti IVA, con uguale grado di privilegio.
- Art. 2784 Nozione del pegno Art. 2784 definisce il pegno e indica i beni oggetto: mobili, universalità, crediti, diritti su mobili – garanzia dell'obbligazione.
- Art. 2785 Rinvio a leggi speciali per pegno L'art. 2785 dispone che le disposizioni del capo non derogano alle leggi speciali su pegni particolari o istituti autorizzati a prestiti su pegno.
- Art. 2786 Come si costituisce il pegno Il pegno si costituisce consegnando il bene o il documento al creditore o a un terzo, oppure in custodia condivisa rendendolo indisponibile al debitore.
- Art. 2787 Diritto di prelazione nel pegno Il creditore pignoratizio ha diritto di prelazione se conserva la cosa. Per crediti oltre lire cinquemila serve la scrittura con data certa.
- Art. 2788 Prelazione interessi anno in corso e successivi La prelazione per interessi copre gli interessi dell'anno in corso al pignoramento o precetto e quelli successivi al tasso legale fino alla vendita.
- Art. 2789 Rivendicazione del creditore pignoratizio Il creditore pignoratizio che ha perso il possesso del pegno può esercitare l'azione di rivendicazione se spetta al costituente, oltre alle azioni possessorie.
- Art. 2790 Custodia e rimborso spese per pegno Il creditore pignoratizio ha l'obbligo di custodire la cosa in pegno e risponde di perdita o deterioramento. Il debitore rimborsa le spese di conservazione.
- Art. 2791 Incasso dei frutti della cosa in pegno In mancanza di patto contrario, il creditore pignoratizio può far propri i frutti del bene in pegno, imputandoli a spese, interessi e infine al capitale.
- Art. 2792 Uso e disposizione della cosa in pegno Il creditore non può usare la cosa in pegno senza consenso, salvo che per conservarla, né darla ad altri. L'utile va a spese, interessi e capitale.
- Art. 2793 Sequestro per abuso del creditore pignoratizio Art. 2793 Codice Civile: il costituente del pegno può chiedere il sequestro del bene se il creditore ne abusa. Rimedio specifico.
- Art. 2794 Restituzione del pegno e ritenzione La restituzione del pegno richiede il saldo totale di debito, interessi e spese. Per un nuovo debito nato dopo e scaduto prima, vale la sola ritenzione.
- Art. 2795 Vendita anticipata del pegno Vendita anticipata pegno per deterioramento o occasione. Creditore o costituente chiede autorizzazione giudice. Costituente può offrire altra garanzia reale.
- Art. 2796 Il creditore puo' far vendere la cosa in pegno L'articolo 2796 autorizza il creditore pignoratizio a vendere la cosa in pegno per ottenere il dovuto, secondo le forme dell'art. 2797.
- Art. 2797 Intimazione e vendita del pegno Il creditore pignoratizio intima il pagamento con 5 giorni per l'opposizione; passato il termine, può vendere all'asta o a prezzo di mercato.
- Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento Il creditore pignoratizio può chiedere al giudice l'assegnazione della cosa in pagamento fino al debito, secondo stima peritale o prezzo di mercato.
- Art. 2799 Indivisibilità del pegno Il pegno è indivisibile: garantisce l'intero credito fino alla completa soddisfazione, anche se il debito o la cosa è divisibile. Art. 2799 Codice Civile.
- Art. 2800 Prelazione nel pegno di crediti La prelazione nel pegno di crediti richiede atto scritto e notifica al debitore del credito dato in pegno o accettazione con scrittura data certa.
- Art. 2801 Consegna del documento per pegno di credito Se il credito dato in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore pignoratizio (Art. 2801 c.c.).
- Art. 2802 Riscossione interessi e prestazioni periodiche Il creditore pignoratizio deve riscuotere interessi e prestazioni periodiche, imputandoli a spese e interessi poi al capitale, e compiere atti conservativi.
- Art. 2803 Riscossione del credito in pegno L'art. 2803 c.c. obbliga a riscuotere il credito dato in pegno alla scadenza; se il credito garantito è scaduto, il creditore può trattenere quanto spettante.
- Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito in pegno Il creditore insoddisfatto può ottenere l'assegnazione del credito in pegno fino a concorrenza del suo credito, o venderlo se non scaduto (art. 2797).
- Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore di credito Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le sue eccezioni, ma perde la compensazione anteriore se accetta senza riserve.
- Art. 2806 Forma del pegno su diritti diversi dai crediti Il pegno su diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma del trasferimento del diritto, salvo l'art. 2787, c.3. Leggi speciali prevalgono.
- Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti Art. 2807 c.c. richiama le norme generali sul pegno per la disciplina del pegno di crediti, ove non regolato diversamente.
- Art. 2808 Definizione ed effetti dell'ipoteca L'articolo 2808 definisce l'ipoteca: attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati, anche se venduti, e di soddisfarsi con preferenza.
- Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca L'ipoteca va iscritta su beni specifici e per somma determinata. È indivisibile: grava per intero su tutti i beni, ciascuno e ogni loro parte.
- Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca Art. 2810 elenca i beni capaci di ipoteca: immobili, usufrutto, superficie, diritti enfiteutici, rendite dello Stato, navi, aeromobili e autoveicoli.
- Art. 2811 Estensione ipoteca miglioramenti e accessioni L'ipoteca su un immobile si estende automaticamente ai miglioramenti, costruzioni e accessioni successive, salvo eccezioni previste dalla legge. Art. 2811 c.c.
- Art. 2812 Opponibilità diritti su cosa ipotecata L'Art. 2812 stabilisce l'opponibilità ai creditori ipotecari di servitù, usufrutto, superficie, enfiteusi e cessioni di fitti.
- Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate Art. 2813 cod. civ.: il creditore ipotecario può chiedere al giudice la cessazione di atti che minacciano i beni ipotecati e l'adozione di cautele.
- Art. 2814 Ipoteca su usufrutto e nuda proprietà L'ipoteca sull'usufrutto si estingue col cessare dell'usufrutto, ma perdura se rinunzia, abuso o acquisto. L'ipoteca sulla nuda proprietà si estende alla piena.
- Art. 2815 Destino dell'ipoteca in enfiteusi Disciplina delle ipoteche sul diritto del concedente e dell'enfiteuta in caso di affrancazione, devoluzione, prescrizione o riunione dei diritti.
- Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie Le ipoteche sul diritto di superficie si estinguono per devoluzione al proprietario per decorso del termine; quelle sul suolo non si estendono alla superficie.
- Art. 2817 Chi ha diritto all'ipoteca legale L'ipoteca legale spetta all'alienante sull'immobile venduto, ai condividenti per i conguagli e allo Stato sui beni dell'imputato.
- Art. 2818 Provvedimenti che danno ipoteca giudiziale Sentenze di condanna e altri provvedimenti giudiziali costituiscono titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (Art. 2818 c.c.)
- Art. 2819 Ipoteca su lodo arbitrale esecutivo Art. 2819 c.c.: l'iscrizione d'ipoteca su lodo arbitrale è possibile solo dopo che il lodo è stato reso esecutivo con decreto.
- Art. 2820 Iscrizione ipoteca su sentenze straniere Art. 2820 c.c.: iscrizione ipoteca su sentenze straniere dopo dichiarazione di efficacia da autorità giudiziaria italiana, salvo convenzioni internazionali.
- Art. 2821 Concessione ipoteca unilaterale Ipoteca concessa per dichiarazione unilaterale: richiede atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità; non per testamento.
- Art. 2822 Ipoteca su beni altrui: condizioni di validità L'ipoteca su beni altrui è valida solo se il concedente acquista l'immobile oppure, se rappresentante senza poteri, il proprietario ratifica.
- Art. 2823 Iscrizione di ipoteca su cose future L'ipoteca su beni futuri può essere iscritta nei registri immobiliari solo quando il bene è venuto ad esistenza. Art. 2823 Codice Civile.
- Art. 2824 Convalida dell'ipoteca su titolo annullabile L'articolo 2824 c.c. stabilisce che l'iscrizione ipotecaria su titolo annullabile si consolida con la convalida del titolo, senza necessità di nuova iscrizione.
- Art. 2825 Ipoteca su bene indiviso dopo la divisione L'ipoteca sulla quota si sposta sui beni assegnati con la divisione. Per mantenere il grado occorre reiscriverla entro 90 giorni nei limiti del valore.
- Art. 2825-bis Prevalenza ipoteca sul preliminare L'ipoteca edilizia prevale sul preliminare anteriore nei limiti della quota di debito da finanziamento accollata dal promissario acquirente.
- Art. 2826 Dati dell'immobile nell'atto d'ipoteca L'art. 2826 c.c. impone di indicare nell'atto di ipoteca la natura, il comune e i dati catastali dell'immobile, o del terreno se in costruzione.
- Art. 2827 Art. 2827: Luogo dell'iscrizione dell'ipoteca L'art. 2827 c.c. dispone che l'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
- Art. 2828 Immobili su cui iscriversi ipoteca giudiziale L'articolo 2828 permette di iscrivere ipoteca giudiziale su tutti gli immobili del debitore, anche quelli acquistati dopo la condanna.
- Art. 2829 Iscrizione ipoteca su beni del defunto Art. 2829 c.c.: iscrizione ipotecaria sui beni del defunto. Se trascritto acquisto eredi, iscrizione va contro di loro; altrimenti basta indicare il defunto.
- Art. 2830 Divieto ipoteca giudiziale su eredità Non si possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni dell'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario, neppure con sentenze anteriori.
- Art. 2831 Ipoteca su titoli all'ordine e al portatore L'art. 2831 disciplina l'ipoteca a garanzia di titoli all'ordine e al portatore, stabilendo le regole di iscrizione e annotazione.