Libro VIDella tutela dei diritti
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- Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione immobiliare Elenco degli atti immobiliari da trascrivere, inclusi contratti di vendita, servitu, locazioni superiori a nove anni e cessioni di fitti oltre tre anni.
- Art. 2644 Priorità della trascrizione immobiliare L'art. 2644 c.c. sancisce la priorità della trascrizione: prevale sugli atti non trascritti, anche se anteriori, verso terzi che abbiano trascritto per primi.
- Art. 2645 Art. 2645 - Altri atti soggetti a trascrizione Ogni atto o provvedimento con effetti su beni immobili analoghi a quelli dell'art. 2643 va trascritto, salvo che la legge non richieda diversamente.
- Art. 2645-bis Trascrizione del contratto preliminare La trascrizione del contratto preliminare tutela chi acquista: gli effetti cessano entro un anno dalla data convenuta o entro tre anni dalla trascrizione.
- Art. 2645-ter Trascrizione atti di destinazione Art. 2645-ter: trascrizione di atti di destinazione di beni per interessi meritevoli. Vincolo opponibile ai terzi, max novanta anni o vita beneficiario.
- Art. 2645-quater Trascrizione di vincoli di uso pubblico Art. 2645-quater richiede la trascrizione di atti privati che costituiscono vincoli di uso pubblico o altri vincoli urbanistici su beni immobili.
- Art. 2646 Trascrizione delle divisioni immobiliari Trascrizione obbligatoria per divisioni di immobili, aggiudicazioni all'incanto, attribuzioni di quote e domande di divisione. Art. 2646.
- Art. 2647 Trascrizione di fondo e separazione beni L'articolo 2647 impone la trascrizione nei registri immobiliari del fondo patrimoniale, delle convenzioni matrimoniali e dello scioglimento della comunione.
- Art. 2648 Trascrizione dell'eredità e del legato L'Art. 2648 stabilisce la trascrizione obbligatoria dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato riguardanti beni immobili e diritti reali.
- Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori: trascrizione Art. 2649 richiede la trascrizione della cessione di beni immobili del debitore ai creditori. Le trascrizioni o iscrizioni successive sono inefficaci.
- Art. 2650 Continuità delle trascrizioni immobiliari L'articolo 2650 stabilisce che le trascrizioni o iscrizioni successive non hanno effetto se non è trascritto l'atto anteriore di acquisto.
- Art. 2651 Trascrizione sentenze usucapione e prescrizione L'articolo 2651 impone la trascrizione delle sentenze che accertano l'usucapione o l'estinzione per prescrizione di diritti reali su beni immobili.
- Art. 2652 Domande giudiziali da trascrivere Elenco delle domande giudiziali soggette a trascrizione ai sensi dell'art. 2643, con gli effetti della trascrizione e protezione dei terzi di buona fede.
- Art. 2653 Effetti della trascrizione di altre domande L'articolo 2653 disciplina la trascrizione di domande giudiziali come rivendicazione, devoluzione, riscatto ed atti di interruzione dell'usucapione.
- Art. 2654 Annotazione di domande o atti Le annotazioni previste dall'art. 2654 c.c. devono essere richieste entro 30 giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza (D.Lgs. 347/1990).
- Art. 2655 Annotazione di annullamento o risoluzione L'Art. 2655 impone l'annotazione nei registri immobiliari degli atti che annullano o risolvono contratti, da richiedere entro trenta giorni.
- Art. 2656 Forme per l'annotazione L'articolo 2656 del Codice Civile stabilisce che l'annotazione si esegue secondo le norme per la trascrizione, in quanto applicabili.
- Art. 2657 Titolo necessario per la trascrizione Trascrizione: serve sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Documenti esteri legalizzati.
- Art. 2658 Documenti da presentare per trascrizione Art. 2658 c.c. stabilisce quali documenti presentare al conservatore: copie autentiche di atti e sentenze, o l'originale delle scritture private.
- Art. 2659 Contenuto della nota di trascrizione Art. 2659: contenuto obbligatorio della nota di trascrizione: dati parti, titolo, ufficiale, beni, e menzione di termine/condizione.
- Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte Art. 2660 Cod. Civ.: elenca i documenti da presentare e le indicazioni obbligatorie nella nota di trascrizione per acquisti a causa di morte.
- Art. 2661 Trascrizioni successive allo stesso titolo Regola i documenti necessari quando si chiede la trascrizione di un acquisto ereditario e la stessa successione è già stata trascritta in precedenza.
- Art. 2662 Trascrizione acquisti sostituzione chiamati Art. 2662: documento per trascrivere acquisto mortis causa da sostituto se rinunzia o morte del chiamato; altrimenti dichiarazione (responsabilità per danni).
- Art. 2663 Ufficio per la trascrizione immobiliare Per l'Art. 2663, la trascrizione va fatta presso ogni ufficio dei registri immobiliari competente per la circoscrizione in cui si trovano i beni.
- Art. 2664 Conservazione titoli e restituzione nota Il conservatore immobiliare custodisce i titoli, trascrive la nota con numerazione progressiva annuale e restituisce un originale certificato.
- Art. 2665 Note con omissioni o inesattezze restano valide Errori nelle note di trascrizione non la invalidano, salvo che creino incertezza su persone, bene o rapporto giuridico (art. 2665 c.c.).
- Art. 2666 Efficacia trascrizione per tutti gli interessati L'articolo 2666 del Codice Civile stabilisce che la trascrizione giova a tutti coloro che vi hanno interesse, indipendentemente da chi l'ha eseguita.
- Art. 2667 Obbligo di trascrizione per atti di incapaci Art. 2667 c.c.: obbligo di trascrizione per rappresentanti di incapaci. La mancanza può essere opposta all'incapace, ma non a chi era obbligato.
- Art. 2668 Cancellazione della trascrizione Cancellazione della trascrizione di domande giudiziali e contratti preliminari: per consenso, sentenza, o obbligatoria in caso di rigetto o estinzione.
- Art. 2668-bis Durata trascrizione domanda giudiziale La trascrizione della domanda giudiziale conserva effetto per venti anni. Va rinnovata prima della scadenza con nota conforme alla precedente.
- Art. 2668-ter Durata trascrizione pignoramento e sequestro L'articolo 2668-ter estende le regole sulla durata dell'efficacia della trascrizione previste dall'articolo 2668-bis a pignoramenti e sequestri immobiliari.
- Art. 2669 Trascrizione senza imposta di registro La trascrizione può essere richiesta senza pagare l'imposta di registro per atti pubblici e sentenze dello Stato (Art. 2669).
- Art. 2670 Spese della trascrizione: anticipo e rimborso L'Art. 2670 c.c. regola le spese di trascrizione: chi le anticipa e chi le rimborsa. Più interessati: rimborso proporzionale.
- Art. 2671 Obbligo del notaio di curare la trascrizione Il notaio deve curare la trascrizione nel più breve tempo possibile, risarcimento danni per ritardo, e sanzione pecuniaria dopo trenta giorni.
- Art. 2672 Trascrizione e leggi speciali L'art. 2672 c.c. fa salve le norme delle leggi speciali sulla trascrizione di atti non compresi nel codice, se non incompatibili.
- Art. 2673 Obblighi del conservatore Il conservatore deve rilasciare copie di trascrizioni, iscrizioni, annotazioni o certificato di assenza, permettere ispezione e copie di documenti depositati.
- Art. 2674 Quando il conservatore può rifiutare atti Il conservatore può rifiutare la trascrizione solo per illeggibilità o vizi formali tassativi. In ogni altro caso non può rifiutare né ritardare gli atti.
- Art. 2674-bis Trascrizione con riserva dell'atto In caso di gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il conservatore esegue la formalità con riserva e la parte deve proporre reclamo.
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2675 Abrogato
- Art. 2676 Prevalenza dei registri su copie e certificati Ai sensi dell'art. 2676 c.c., in caso di diversità, i registri immobiliari prevalgono su copie e certificati del conservatore.
- Art. 2677 Art. 2677 Orario domande trascrizione e iscrizione L'art. 2677 vieta al conservatore di ricevere domande di trascrizione o iscrizione fuori dagli orari di apertura al pubblico, determinati dalla legge.
- Art. 2678 Tenuta del registro generale d'ordine L'articolo 2678 stabilisce l'obbligo per il conservatore di tenere il registro generale d'ordine, annotandovi i titoli presentati e rilasciando ricevuta.
- Art. 2679 Registri particolari del conservatore L'articolo 2679 impone al conservatore di tenere, oltre al registro generale, i registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
- Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine Art. 2680: regole per la tenuta del registro generale d'ordine: vidimazione, scrittura continua, approvazione cancellature, chiusura giornaliera.
- Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri Art. 2681 vieta la rimozione dei registri dall'ufficio del conservatore, salvo ordine di corte d'appello se necessaria e con cautele.
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2682 Abrogato
- Art. 2683 Beni soggetti a trascrizione obbligatoria L'art. 2683 c.c. elenca i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli) per cui è obbligatoria la trascrizione a fini di pubblicità.
- Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione Art. 2684: contratti di trasferimento proprietà, costituzione usufrutto, uso, comunione, transazioni e sentenze sono soggetti a trascrizione. Effetti art. 2644.
- Art. 2685 Trascrizione altri atti su beni mobili L'articolo 2685 stabilisce l'obbligo di trascrizione per divisioni, fondo patrimoniale, accettazione di eredità e legati sui beni mobili registrati.
- Art. 2686 Sentenze su titoli non trascritti Sentenze che acquistano, modificano o estinguono diritti (art. 2684 nn.1-2) da titolo non trascritto vanno trascritte (art. 2644).
- Art. 2687 Trascrizione della cessione dei beni La cessione dei beni ai creditori per la liquidazione deve essere trascritta nei pubblici registri per produrre gli effetti dell'articolo 2649.
- Art. 2688 Continuità delle trascrizioni Art. 2688: le trascrizioni successive sono inefficaci senza trascrizione anteriore; dopo, valgono per ordine, salvo art.2644.
- Art. 2689 Trascrizione delle sentenze di usucapione Art. 2689 del Codice Civile impone la trascrizione delle sentenze di usucapione per i diritti di cui all'art. 2684, nn. 1 e 2.
- Art. 2690 Domande soggette a trascrizione per atti L'articolo 2690 elenca le domande giudiziali da trascrivere per atti su beni immobili, con effetti sulla tutela dei terzi di buona fede entro tre anni.
- Art. 2691 Trascrizione domande per beni mobili registrati L'art. 2691 impone la trascrizione di determinate domande giudiziali e arbitrali sui beni menzionati nell'art. 2683, secondo l'art. 2653.
- Art. 2692 Annotazione di domande e atti trascritti L'art. 2692 stabilisce l'obbligo di annotazione per le trascrizioni di domande e atti precedenti, richiamando le modalita' degli artt. 2654, 2655 e 2656.
- Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro Il provvedimento di sequestro conservativo e l'atto di pignoramento vanno trascritti dopo la notificazione (art. 2693 c.c.).
- Art. 2694 Prevalenza leggi speciali sulla trascrizione L'art. 2694 c.c. fa salve le norme del codice della navigazione e delle leggi speciali sulla trascrizione di atti non contemplati e quelle non incompatibili.
- Art. 2695 Trascrizione navi, aeromobili, autoveicoli Per navi e aeromobili la trascrizione segue il codice della navigazione; per autoveicoli la legge speciale; altrimenti le norme per immobili.
- Art. 2696 Rinvio per trascrizione beni mobili L'art. 2696 del Codice Civile rinvia alle leggi speciali per la trascrizione di atti relativi a beni mobili non già regolati dal codice stesso.
- Art. 2697 Regola generale sull'onere della prova Art. 2697: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; chi eccepisce modifiche o estinzione deve provare i fatti dell'eccezione.
- Art. 2698 Nullità dei patti sull'onere della prova L'art. 2698 c.c. dichiara nulli i patti che alterano l'onere della prova in caso di diritti indisponibili o eccessiva difficoltà.
- Art. 2699 Definizione di atto pubblico Art. 2699 definisce l'atto pubblico come documento redatto con richieste formalità da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede.
- Art. 2700 Efficacia probatoria atto pubblico L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
- Art. 2701 Conversione atto pubblico in scrittura privata L'atto pubblico difettoso per incompetenza o mancanza di formalità, se sottoscritto dalle parti, ha efficacia probatoria di scrittura privata (Art. 2701).
- Art. 2702 Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha firmata, se la sottoscrizione è riconosciuta o autenticata.
- Art. 2703 Valore della firma autenticata L'autenticazione della sottoscrizione attesta che la firma è stata apposta davanti al notaio o pubblico ufficiale, previa verifica dell'identità.
- Art. 2704 Quando la data di un atto vale per i terzi La data di una scrittura privata non autenticata è certa per i terzi solo da registrazione, morte del firmatario o eventi equiparabili (Art. 2704).
- Art. 2705 Valore probatorio del telegramma Il telegramma ha valore probatorio di scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio è firmato dal mittente o da lui consegnato. Art. 2705 C.C.
- Art. 2706 Conformità telegramma L'art. 2706 c.c. presume conforme la riproduzione del telegramma all'originale, e esenta da colpa il mittente che lo ha fatto collazionare.
- Art. 2707 Efficacia probatoria delle carte domestiche Carte e registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti se indicano un pagamento ricevuto o annotano la mancanza di titolo verso un creditore.
- Art. 2708 Annotazioni del creditore su documento Art. 2708: valore probatorio delle annotazioni del creditore senza sottoscrizione che attestano la liberazione del debitore.
- Art. 2709 Prova contro l'imprenditore: libri contabili L'art. 2709 c.c. stabilisce che libri e scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma chi ne trae vantaggio non può scinderne il contenuto.
- Art. 2710 Efficacia probatoria libri contabili Art. 2710: i libri contabili bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, fanno prova tra imprenditori per i rapporti d'impresa.
- Art. 2711 Esibizione di libri contabili e corrispondenza Comunicazione integrale dei libri contabili solo per scioglimento, comunione o successione. Altrimenti, esibizione parziale per estrarre registrazioni.
- Art. 2712 Riproduzioni meccaniche come piena prova Riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, fonografiche e altre rappresentazioni meccaniche costituiscono piena prova se non disconosciute.
- Art. 2713 Prova per taglie o tacche di contrassegno Le taglie o tacche di contrassegno, se corrispondenti al contrassegno di riscontro, costituiscono piena prova delle somministrazioni al minuto tra chi le usa.
- Art. 2714 Copie di atti pubblici: fede come l'originale Le copie di atti pubblici rilasciate nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. Vale anche per copie di copie.
- Art. 2715 Copie di scritture private depositate Copie di scritture private depositate presso uffici pubblici, spedite da depositari autorizzati, hanno efficacia di originale. Art. 2715.
- Art. 2716 Valore copie senza originale o difettose Le copie di atti pubblici o scritture private senza originale fanno piena prova, ma con cancellature o difetti il valore probatorio spetta al giudice.
- Art. 2717 Art. 2717: valore probatorio copie da pubblici ufficiali Copie da pubblici ufficiali (fuori dai casi di atti pubblici o scritture depositate) valgono come principio di prova per iscritto, cioè indizio integrabile.
- Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali Art. 2718 c.c.: le copie parziali o per estratto rilasciate da pubblico ufficiale autorizzato fanno piena prova solo per la parte riprodotta letteralmente.
- Art. 2719 Efficacia copie fotografiche scritture Le copie fotografiche di scritture equivalgono a copie autentiche se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è disconosciuta.
- Art. 2720 Prova dell'atto di ricognizione o rinnovazione L'atto di ricognizione o rinnovazione fa piena prova del documento originale, a meno che non si dimostri errore producendo l'originale.
- Art. 2721 Prova testimoniale limitata a cinquemila lire L'articolo 2721 vieta la prova testimoniale per contratti di valore superiore a cinquemila lire, salvo autorizzazione del giudice.
- Art. 2722 Divieto di testimoni per patti anteriori L'articolo 2722 esclude la prova testimoniale per patti verbali aggiunti o contrari a un atto scritto, se dichiarati anteriori o contemporanei allo stesso.
- Art. 2723 Prova testimoniale per patti successivi Il giudice può ammettere prova per testimoni di patti aggiunti o contrari a un documento solo se verosimile date le parti e il contratto. Art. 2723.
- Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale La prova per testimoni è ammessa in tre eccezioni: principio di prova scritta, impossibilità di procurarsi prova scritta, perdita incolpevole del documento.
- Art. 2725 Limiti alla prova testimoniale dei contratti Quando la forma scritta è richiesta per la prova o per la validità di un contratto, la prova per testimoni è ammessa soltanto se il documento è stato perduto.
- Art. 2726 Prova del pagamento e remissione Art. 2726: le norme sulla prova testimoniale dei contratti valgono anche per pagamento e remissione del debito. Specifica l'ammissibilità della prova orale.
- Art. 2727 Nozione di presunzioni legali e giudiziali L'articolo 2727 del Codice Civile definisce le presunzioni come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
- Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali Art. 2728: le presunzioni legali esonerano dalla prova; contro quelle che dichiarano nulli atti o non ammettono azione, prova contraria vietata salvo eccezioni.
- Art. 2729 Presunzioni semplici Il giudice può usare presunzioni semplici solo se gravi, precise e concordanti. Sono vietate dove la legge esclude la prova per testimoni (artt. 2721 ss.).
- Art. 2730 Definizione di confessione La confessione è dichiarazione di parte su fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra. Si distingue in giudiziale e stragiudiziale. Art. 2730.
- Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione La confessione è efficace solo da persona capace di disporre del diritto. Per i rappresentanti, entro i limiti del loro potere.
- Art. 2732 Revoca della confessione: errore o violenza L'art. 2732 c.c. stabilisce che la confessione è irrevocabile, salvo che sia provato errore di fatto o violenza. Solo due motivi tassativi.
- Art. 2733 Confessione giudiziale: piena prova Confessione giudiziale: piena prova contro il dichiarante, salvo diritti indisponibili. In litisconsorzio necessario, è liberamente apprezzata.
- Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione Confessione con fatti aggiunti che ne infirmano l'efficacia: piena prova se l'altra parte non contesta, altrimenti decide il giudice.
- Art. 2735 Confessione stragiudiziale: efficacia Confessione stragiudiziale: alla parte stessa efficacia giudiziale; a terzi o in testamento libera valutazione. Non provabile per testimoni se vietato.
- Art. 2736 Tipi di giuramento: decisorio e suppletorio L'articolo 2736 del Codice Civile distingue il giuramento in decisorio, chiesto da una parte, e suppletorio, disposto dal giudice per integrare le prove.