Libro IDelle persone e della famiglia
386 articoli · 93 abrogati · pagina 3 di 5
- Art. 191 Scioglimento della comunione Art. 191 cod. civ.: cause di scioglimento della comunione legale tra coniugi, incluso il momento in cui avviene in caso di separazione.
- Art. 192 Rimborsi e restituzioni tra coniugi L'art. 192 disciplina rimborsi e restituzioni tra coniugi. Esenta dal rimborso dei beni ex art. 189 l'atto di straordinaria amministrazione se vantaggioso.
- Art. 193 Passaggio giudiziale alla separazione dei beni Un coniuge può chiedere al giudice la separazione dei beni se l'altro gestisce male il patrimonio, è interdetto o non contribuisce ai bisogni familiari.
- Art. 194 Divisione in parti uguali dei beni coniugali La divisione dei beni della comunione legale avviene in parti uguali tra attivo e passivo. Il giudice puo' costituire l'usufrutto a tutela della prole.
- Art. 195 Prelevamento dei beni mobili nella divisione Nella divisione, coniugi o eredi prelevano beni mobili propri anteriori o pervenuti per successione/donazione; senza prova contraria, si presumono in comunione.
- Art. 196 Ripetizione del valore per beni mancanti Il coniuge può ripetere il valore dei beni mancanti, salvo che la mancanza sia dovuta a consumazione, perimento o causa non imputabile all'altro coniuge.
- Art. 197 Limiti prelevamento beni e terzi Il prelevamento dei beni personali non pregiudica i terzi senza atto con data certa. Il coniuge conserva il diritto di regresso verso l'altro.
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198 Abrogato
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199 Abrogato
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200 Abrogato
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201 Abrogato
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202 Abrogato
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203 Abrogato
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204 Abrogato
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205 Abrogato
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206 Abrogato
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207 Abrogato
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208 Abrogato
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209 Abrogato
- Art. 210 Modifica della comunione legale dei beni L'articolo 210 del Codice Civile disciplina le modifiche convenzionali alla comunione legale, indicando i limiti inderogabili e i beni che non vi rientrano.
- Art. 211 Debiti preconiugali e beni in comunione I beni della comunione rispondono dei debiti preconiugali di un coniuge solo entro il valore dei beni suoi conferiti in comunione per convenzione.
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212 Abrogato
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213 Abrogato
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214 Abrogato
- Art. 215 Separazione dei beni: titolarità esclusiva I coniugi possono convenire la separazione dei beni, conservando ciascuno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Art. 215 c.c.
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216 Abrogato
- Art. 217 Gestione beni personali dei coniugi Ogni coniuge gestisce i propri beni personali. In caso di procura o gestione abusiva, l'articolo stabilisce regole per frutti, rendiconto e danni.
- Art. 218 Obblighi del coniuge che usa i beni dell'altro Il coniuge che utilizza o gestisce i beni di proprietà esclusiva dell'altro è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti per l'usufruttuario. Art. 218.
- Art. 219 Prova della proprietà dei beni tra coniugi Art. 219 Codice Civile: il coniuge può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene; altrimenti è indivisa per pari quota tra i coniugi.
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220 Abrogato
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221 Abrogato
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222 Abrogato
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223 Abrogato
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224 Abrogato
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225 Abrogato
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226 Abrogato
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227 Abrogato
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228 Abrogato
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229 Abrogato
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230 Abrogato
- Art. 230-bis Impresa familiare: diritti e partecipazione Articolo 230-bis: diritti del familiare nell'impresa familiare, inclusi mantenimento, utili, prelazione. La Corte Cost. ha esteso al convivente di fatto.
- Art. 230-ter Art. 230-ter Codice Civile — Diritti del convivente nell'impresa (norma dichiarata incostituzionale) L'art. 230-ter c.c. dava al convivente di fatto una partecipazione agli utili dell'impresa. La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo nel 2024.
- Art. 231 Presunzione di paternità del marito L'articolo 231 del Codice Civile stabilisce la presunzione di paternità del marito per i figli concepiti o nati durante il matrimonio, salvo altre disposizioni.
- Art. 232 Presunzione di concepimento nel matrimonio Il figlio nato entro trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio si presume concepito durante le nozze secondo l'Art. 232 Codice Civile.
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233 Abrogato
- Art. 234 Prova concepimento oltre trecento giorni I coniugi, gli eredi e il figlio possono provare che il concepimento è avvenuto durante il matrimonio anche se la nascita avviene oltre i trecento giorni.
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235 Abrogato
- Art. 236 Prova della filiazione La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile o, in mancanza, con il possesso continuo dello stato di figlio.
- Art. 237 Possesso di stato: fatti costitutivi L'articolo 237 cc elenca i tre fatti costitutivi del possesso di stato: trattamento come figlio, costante considerazione sociale e riconoscimento familiare.
- Art. 238 Irreclamabilità di stato di figlio Art. 238 c.c. impedisce di reclamare uno stato di figlio diverso da atto di nascita e possesso di stato, tranne eccezioni ex artt. 128,234,239,240,244.
- Art. 239 Azione per il reclamo dello stato di figlio L'articolo 239 permette di reclamare un diverso stato di figlio in caso di supposizione di parto, sostituzione di neonato o iscrizione errata.
- Art. 240 Contestazione dello stato di figlio L'articolo 240 c.c. disciplina la contestazione dello stato di figlio, limitandola ai casi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 239.
- Art. 241 Prova della filiazione in giudizio L'articolo 241 c.c. stabilisce che, in mancanza di atto di nascita e possesso di stato, la filiazione può essere provata in giudizio con ogni mezzo.
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242 Abrogato
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243 Abrogato
- Art. 243-bis Disconoscimento della paternità L'articolo 243-bis disciplina l'azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio, la prova contraria e i soggetti legittimati.
- Art. 244 Termini disconoscimento paternità L'azione di disconoscimento della paternità scade in sei mesi per la madre e un anno per il marito, entro cinque anni. È imprescrittibile per il figlio.
- Art. 245 Sospensione termini disconoscimento paternità L'Art. 245 c.c. sospende i termini dell'azione di disconoscimento di paternità per chi è interdetto o infermo di mente, permettendo l'azione tramite curatore.
- Art. 246 Trasmissione disconoscimento paternità Se il genitore o il figlio muore prima di agire, il disconoscimento di paternità si trasmette ai parenti nei termini dell'articolo 244 e articolo 245.
- Art. 247 Legittimazione passiva nel disconoscimento Art. 247 c.c.: litisconsorti nel disconoscimento: padre, madre, figlio. Prevede curatore per minori, interdetti, emancipati, inabilitati e morte.
- Art. 248 Azione di contestazione dello stato di figlio Art 248 Azione imprescrittibile. Legittimati: genitore dall'atto di nascita e chiunque abbia interesse. Giudizio: chiamata obbligatoria di entrambi i genitori.
- Art. 249 Azione di reclamo dello stato di figlio L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta esclusivamente al figlio ed è imprescrittibile. Nel giudizio devono essere citati entrambi i genitori.
- Art. 250 Riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio Art. 250 CC: il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio richiede l'assenso se ha compiuto quattordici anni o il consenso dell'altro genitore.
- Art. 251 Riconoscimento del figlio nato da parenti Il figlio nato da parenti in linea retta o collaterale o affini puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice nell'interesse del figlio.
- Art. 252 Inserimento del figlio nella famiglia L'Art. 252 disciplina l'inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore, richiedendo l'autorizzazione del giudice e i consensi.
- Art. 253 Divieto di riconoscimento incompatibile L'articolo 253 vieta in modo assoluto il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio se in contrasto con lo stato di figlio in cui si trova.
- Art. 254 Forme per il riconoscimento del figlio Art. 254: riconoscimento del figlio naturale: forme ammesse: atto di nascita, dichiarazione posteriore, atto pubblico o testamento. Comma abrogato 2013.
- Art. 255 Riconoscimento del figlio premorto L'Art. 255 Codice Civile consente il riconoscimento di un figlio già morto per farne valere i diritti in favore dei suoi discendenti.
- Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento L'art. 256 c.c. sancisce l'irrevocabilità del riconoscimento. Se in testamento, ha effetto dalla morte del testatore, anche se il testamento è revocato.
- Art. 257 Nullità clausole limitatrici del riconoscimento L'articolo 257 del Codice Civile dichiara nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento del figlio.
- Art. 258 Effetti del riconoscimento del figlio Effetti del riconoscimento del figlio solo per chi lo fa e i suoi parenti. Divieto di indicare l'altro genitore: ammenda da ventimila a ottantamila lire.
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259 Abrogato
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260 Abrogato
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261 Abrogato
- Art. 262 Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se contemporaneo, del padre (norma in parte incostituzionale).
- Art. 263 Impugnare il riconoscimento del figlio L'azione per difetto di veridicità è imprescrittibile per il figlio, mentre per l'autore e altri vale il termine di un anno o cinque anni (Art. 263).
- Art. 264 Impugnare il riconoscimento del minore Per contestare il riconoscimento non veritiero di un minore, il giudice nomina un curatore speciale su istanza del figlio da quattordici anni o del PM.
- Art. 265 Impugnazione del riconoscimento per violenza Art. 265: impugnazione per violenza del riconoscimento entro un anno dalla cessazione; per il minore, entro un anno dalla maggiore età.
- Art. 266 Art. 266: Impugnazione del riconoscimento per interdizione Il rappresentante dell'interdetto può impugnare il riconoscimento per incapacità da interdizione giudiziale; dopo la revoca, l'autore ha un anno per impugnare.
- Art. 267 Trasmissibilità dell'azione Art. 267 cc: se l'autore muore prima di impugnare, l'azione passa a discendenti, ascendenti o eredi, con termini dalla morte o maggiore età.
- Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio Quando il riconoscimento di un figlio è impugnato, il giudice può adottare provvedimenti temporanei nell'interesse del minore durante il processo. Art. 268 c.c.
- Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità L'articolo 269 del Codice Civile disciplina l'accertamento giudiziale di paternità e maternità, ammettendo ogni mezzo di prova ma ponendo limiti specifici.
- Art. 270 Legittimazione attiva e termine Art. 270 Codice Civile: Azione per paternità o maternità: imprescrittibile per il figlio; i discendenti entro due anni dalla morte. Si applica l'articolo 245.
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271 Abrogato
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272 Abrogato
- Art. 273 Azione di paternità per minori e interdetti Chi stabilisce la paternità o maternità per un minore o un interdetto: ruoli del genitore, del tutore e consenso obbligatorio a 14 anni.
- Art. 274 Ammissibilità dichiarazione paternità/maternità Art. 274 c.c. regolava l'ammissibilità dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, ma è stato dichiarato incostituzionale.
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275 Abrogato
- Art. 276 Legittimazione passiva Domanda di paternità/maternità: va proposta contro il presunto genitore, se manca contro gli eredi, se mancano contro un curatore nominato dal giudice.
- Art. 277 Effetti della sentenza di filiazione Sentenza di filiazione produce effetti del riconoscimento. Il giudice può decidere su mantenimento, istruzione, educazione e interessi patrimoniali del figlio.
- Art. 278 Autorizzazione giudiziale di paternità Art. 278 del codice civile regola l'autorizzazione all'azione di paternità e maternità ex art. 251, rivisto dalla sentenza 494 del 2002.
- Art. 279 Mantenimento del figlio senza riconoscimento L'articolo 279 del Codice Civile attribuisce al figlio non riconosciuto il diritto al mantenimento se la dichiarazione di paternità non può essere proposta.
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280 Abrogato
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281 Abrogato
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282 Abrogato
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283 Abrogato
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284 Abrogato
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285 Abrogato
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286 Abrogato
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287 Abrogato