Libro IDelle persone e della famiglia
386 articoli · 93 abrogati · pagina 2 di 5
- Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita Art. 101: matrimonio senza pubblicazione e senza assenso in pericolo di vita, con giuramento e dichiarazione dell'ufficiale.
- Art. 102 Chi può opporsi al matrimonio Art. 102: elenca le persone legittimate a opporsi al matrimonio: genitori, ascendenti, collaterali entro il terzo grado, tutore/curatore, coniuge e PM.
- Art. 103 Contenuto dell'opposizione al matrimonio L'articolo 103 del Codice Civile stabilisce i requisiti formali dell'atto di opposizione al matrimonio, inclusi legittimazione, cause ed elezione di domicilio.
- Art. 104 Effetti dell'opposizione al matrimonio respinta Art. 104 (abrogato): prevedeva la condanna al risarcimento danni per l'opponente al matrimonio la cui opposizione era respinta. Abrogato dal D.P.R. 396/2000.
- Art. 105 Esenzione per Re Imperatore e Famiglia Reale L'articolo 105 esclude il Re Imperatore e i membri della Famiglia Reale dall'applicazione delle disposizioni della sezione corrente e di quella precedente.
- Art. 106 Luogo della celebrazione del matrimonio Il matrimonio va celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione.
- Art. 107 Forma della celebrazione del matrimonio Il matrimonio si celebra nel giorno stabilito, con due testimoni, leggendo gli artt. 143, 144 e 147 e ricevendo le dichiarazioni degli sposi.
- Art. 108 Divieto di termini e condizioni nel matrimonio Art. 108 vieta termini e condizioni nella dichiarazione matrimoniale. Se inseriti, sono considerati non apposti; l'ufficiale non può celebrare.
- Art. 109 Celebrazione in un comune diverso Procedura per matrimonio in comune diverso: richiesta scritta, menzione nell'atto, invio copia autentica per trascrizione il giorno successivo.
- Art. 110 Matrimonio fuori casa comunale per impedimento L'ufficiale dello stato civile si reca nel luogo dello sposo impedito con il segretario e celebra il matrimonio con quattro testimoni.
- Art. 111 Matrimonio per procura: regole e limiti L'articolo 111 regola il matrimonio per procura per militari in guerra o residenti all'estero con gravi motivi. La procura dura centottanta giorni.
- Art. 112 Rifiuto della celebrazione del matrimonio L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare il matrimonio se non per cause legali; in caso di rifiuto, certificato motivato; ricorso al tribunale.
- Art. 113 Matrimonio davanti a falso ufficiale Il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile è valido, salvo che entrambi gli sposi sapessero che non era tale. Art. 113 cc.
- Art. 114 Matrimonio della Famiglia Reale Per i matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale, l'ufficiale di stato civile è il presidente del Senato. È ammessa la celebrazione per procura.
- Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero Il cittadino italiano che sposa all'estero con forme locali resta soggetto alla prima sezione del capo. Comma abrogato dal D.P.R. 396/2000.
- Art. 116 Requisiti per matrimonio dello straniero Lo straniero che si sposa in Italia deve presentare il nulla osta. Si applicano gli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Art. 116.
- Art. 117 Impugnazione del matrimonio vietato L'articolo 117 stabilisce chi puo impugnare il matrimonio celebrato in violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88, indicando i termini e i limiti di legge.
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118 Abrogato
- Art. 119 Impugnazione del matrimonio dell'interdetto Art. 119 Codice Civile: annullamento del matrimonio dell'interdetto. L'azione è preclusa se vi è coabitazione per un anno dopo la revoca.
- Art. 120 Impugnare il matrimonio per incapacità Un coniuge può impugnare il matrimonio se al momento della celebrazione era incapace di intendere o di volere. L'azione decade dopo un anno di coabitazione.
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121 Abrogato
- Art. 122 Annullamento matrimonio per violenza o errore L'articolo 122 del Codice Civile disciplina l'impugnazione del matrimonio per violenza, timore o errore. L'azione decade con un anno di coabitazione.
- Art. 123 Impugnazione del matrimonio simulato Il matrimonio può essere impugnato per simulazione entro un anno dalla celebrazione, ma non se i coniugi hanno convissuto come tali dopo la celebrazione.
- Art. 124 Impugnazione del matrimonio dell'altro coniuge Il coniuge può impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altro coniuge se già sposato. La nullità del primo matrimonio è questione pregiudiziale.
- Art. 125 Azione nullità PM: limite dopo morte coniuge Art. 125 Codice Civile: il pubblico ministero non può promuovere l'azione di nullità del matrimonio dopo la morte di uno dei coniugi.
- Art. 126 Separazione temporanea nelle cause di nullità Il tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi durante la causa di nullità del matrimonio, anche d'ufficio per minori o interdetti.
- Art. 127 Nullità del matrimonio: azione intrasmissibile L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte dell'attore. Art. 127.
- Art. 128 Effetti del matrimonio nullo (putativo Il matrimonio nullo produce effetti validi fino alla sentenza per coniugi in buona fede o costretti; sempre per i figli, tranne incesto. (Art. 128 c.c.)
- Art. 129 Assegno temporaneo nel matrimonio putativo Se il matrimonio è nullo ma entrambi erano in buona fede, il giudice può fissare un assegno temporaneo fino a tre anni per chi non ha redditi né nuove nozze.
- Art. 129-bis Responsabilità coniuge e terzo per nullità Indennità per nullità matrimoniale: coniuge in mala fede deve mantenimento triennale più alimenti; terzo responsabile solidale.
- Art. 130 Obbligo di presentare l'atto di celebrazione Per reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio serve l'atto di celebrazione dai registri. Il possesso di stato non basta.
- Art. 131 Sana difetti di forma del matrimonio Il possesso di stato, se conforme all'atto di celebrazione, sana ogni difetto di forma del matrimonio, come l'assenza di testimoni.
- Art. 132 Prova del matrimonio in caso di atto mancante L'art. 132 ammette la prova del matrimonio in assenza dell'atto se vi è possesso di stato non dubbio e l'omissione è dovuta a dolo, colpa o forza maggiore.
- Art. 133 Prova della celebrazione da sentenza penale Se la prova del matrimonio è da sentenza penale, l'iscrizione di questa assicura pieni effetti dal giorno della celebrazione per coniugi e figli.
- Art. 134 Pena per omessa pubblicazione del matrimonio Art. 134 c.c.: ammenda da lire quattrocento a lire duemila per sposi e ufficiale che celebrano matrimonio senza pubblicazione.
- Art. 135 Punizione per pubblicazione senza documenti L'ufficiale che pubblica matrimonio senza richiesta o senza i documenti prescritti è punito con ammenda da lire duecento a lire mille. Art. 135.
- Art. 136 Celebrazione matrimonio con impedimenti noti L'ufficiale dello stato civile che celebra matrimonio nonostante impedimenti noti è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
- Art. 137 Multa all'ufficiale per errori nel matrimonio L'Art. 137 stabilisce un'ammenda da lire trecento a lire duemila per l'ufficiale di stato civile incompetente o che celebra nozze senza testimoni.
- Art. 138 Violazioni dell'ufficiale dello stato civile L'articolo 138 del Codice Civile: ammenda per l'ufficiale dello stato civile che viola articoli specifici o commette altre infrazioni non penalizzate.
- Art. 139 Sanzione per chi nasconde la nullità Chi tace all'altro coniuge una causa di nullità del matrimonio è punito, se annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.
- Art. 140 Inosservanza divieto temporaneo nuove nozze Punisce con ammenda da ventimila a ottantamila lire chi viola il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89): donna, ufficiale e altro coniuge.
- Art. 141 Art. 141 – Competenza del tribunale per reati precedenti L'Art. 141 del Codice Civile stabilisce che i reati degli articoli precedenti (es. art. 140) sono di competenza del tribunale.
- Art. 142 Prevalenza del reato più grave L'articolo 142 del Codice Civile stabilisce che le norme della sezione si applicano solo se il fatto non costituisce un reato penale più grave.
- Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi Art. 143: parità di diritti e doveri tra coniugi, obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
- Art. 143-bis Aggiunta del cognome del marito al proprio La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante la vedovanza fino a nuove nozze. Art. 143-bis Codice Civile.
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143-ter Abrogato
- Art. 144 Coniugi concordano indirizzo vita familiare Art. 144: i coniugi concordano indirizzo vita familiare e residenza secondo esigenze comuni e preminenti della famiglia. Ciascuno attua l'indirizzo.
- Art. 145 Intervento del giudice nei disaccordi In caso di disaccordo tra coniugi, ciascuno può chiedere senza formalità l'intervento del giudice. Per residenza e affari essenziali decide il giudice.
- Art. 146 Sospensione dell'assistenza per allontanamento Il coniuge che si allontana senza giusta causa ha sospeso il diritto all'assistenza. La domanda di separazione o annullamento è giusta causa.
- Art. 147 Obblighi dei coniugi verso i figli Art. 147 impone ai coniugi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettando capacità, inclinazioni e aspirazioni (art. 315-bis).
- Art. 148 Obbligo coniugi mantenimento e istruzione figli Art. 148 del Codice Civile obbliga i coniugi a mantenere, istruire, educare e assistere i figli secondo l'art. 316-bis sulla responsabilità genitoriale.
- Art. 149 Scioglimento del matrimonio: morte e altri casi Matrimonio sciolto per morte o altri casi di legge. Art.149 cod.civ. specifica cessazione effetti civili del matrimonio religioso trascritto.
- Art. 150 Separazione personale dei coniugi Art. 150 cc: la separazione personale è ammessa, può essere giudiziale o consensuale, e solo i coniugi possono chiederla.
- Art. 151 Separazione giudiziale: cause e addebito Art. 151 c.c.: separazione giudiziale per intollerabilità o danno alla prole. Il giudice può dichiarare l'addebito. Il secondo comma è incostituzionale.
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152 Abrogato
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153 Abrogato
- Art. 154 Riconciliazione: abbandono domanda separazione. Art. 154 del Codice Civile: la riconciliazione tra coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
- Art. 155 Tutela dei figli nella separazione L'art. 155 rimanda al Capo II del titolo IX per la tutela dei figli nella separazione. La Corte Costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità.
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155-bis Abrogato
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155-ter Abrogato
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155-quater Abrogato
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155-quinquies Abrogato
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155-sexies Abrogato
- Art. 156 Mantenimento coniuge senza addebito: Art. 156 c.c. L'art. 156 c.c. attribuisce il mantenimento al coniuge senza addebito e senza redditi adeguati. Misura e revoca dipendono da redditi e giustificati motivi.
- Art. 156-bis Limitazioni all'uso del cognome del marito Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito se gravemente pregiudizievole o autorizzarla a non usarlo se gravemente pregiudizievole per lei.
- Art. 157 Riconciliazione e fine separazione La separazione cessa per accordo espresso o comportamento inequivoco senza giudice. Una nuova separazione richiede fatti successivi. Art. 157.
- Art. 158 Efficacia della separazione consensuale La separazione consensuale tra coniugi non produce effetti legali senza l'omologazione del giudice. Il decreto permette l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Art. 159 Regime patrimoniale legale: comunione dei beni L'articolo 159 del Codice Civile: il regime legale tra coniugi è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione stipulata ex art. 162.
- Art. 160 Diritti inderogabili dei coniugi L'art. 160 c.c. impedisce ai coniugi di derogare, con patti privati, ai diritti e doveri previsti dalla legge per il matrimonio.
- Art. 161 Divieto di rinvio generico a leggi o usi Vieta il rinvio generico a leggi o usi nei patti patrimoniali tra coniugi; richiede la concreta enunciazione del contenuto.
- Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali Le convenzioni matrimoniali richiedono l'atto pubblico a pena di nullità. Per opporle ai terzi occorre l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
- Art. 163 Modifica convenzioni matrimoniali Le modifiche alle convenzioni matrimoniali richiedono l'atto pubblico, il consenso di tutte le parti e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
- Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali I terzi possono provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni valgono solo tra le parti presenti e consenzienti (Art. 164).
- Art. 165 Capacità del minore ammesso a matrimonio Il minore ammesso a matrimonio può prestare consenso alle convenzioni matrimoniali se assistito dai genitori, tutore o curatore speciale (art. 90).
- Art. 166 Validità patti matrimoniali dell'inabilitato Per la validità di patti e donazioni nel contratto di matrimonio dell'inabilitato serve l'assistenza del curatore o di un curatore speciale.
- Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote L'art. 166-bis c.c. vieta la costituzione di dote: sono nulle tutte le convenzioni che tendono a costituire beni in dote.
- Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale Art. 167 c.c. spiega come si costituisce un fondo patrimoniale: con atto pubblico o testamento, anche da un terzo che richiede accettazione dei coniugi.
- Art. 168 Proprietà e gestione fondo patrimoniale L'art. 168 c.c. stabilisce la titolarità dei beni del fondo patrimoniale tra i coniugi, la destinazione dei frutti ai bisogni familiari e le regole gestorie.
- Art. 169 Vendita e vincoli sui beni del fondo Per vendere o ipotecare beni del fondo patrimoniale serve il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l'autorizzazione del giudice.
- Art. 170 Pignorabilità dei beni del fondo I beni e i frutti del fondo patrimoniale non si pignorano per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
- Art. 171 Cessazione del fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale termina con la fine del matrimonio. In presenza di figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo figlio.
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172 Abrogato
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173 Abrogato
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174 Abrogato
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175 Abrogato
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176 Abrogato
- Art. 177 Acquisti dei coniugi in comunione legale In comunione legale rientrano gli acquisti durante il matrimonio, i frutti e proventi non consumati allo scioglimento e le aziende gestite da entrambi.
- Art. 178 Beni d'impresa:comunione solo allo scioglimento I beni d'impresa di un coniuge sono oggetto di comunione solo se ancora presenti alla fine della comunione stessa. Art. 178 c.c.
- Art. 179 Beni esclusi dalla comunione tra coniugi L'articolo 179 individua i beni che non entrano in comunione tra i coniugi: donazioni, eredità, beni preesistenti, d'uso personale o professionale.
- Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione L'articolo 180 c.c. disciplina l'amministrazione dei beni della comunione: ordinaria disgiuntamente, straordinaria congiuntamente.
- Art. 181 Rifiuto di consenso del coniuge Se un coniuge rifiuta il consenso per atti straordinari, l'altro può chiedere autorizzazione giudiziale se necessario per la famiglia o l'azienda (art.177 d).
- Art. 182 Atti straordinari con coniuge assente Se un coniuge è lontano o impedito e manca la procura, l'altro può compiere gli atti straordinari solo con autorizzazione del giudice.
- Art. 183 Esclusione di un coniuge dall'amministrazione L'art. 183 c.c. disciplina l'esclusione di un coniuge dall'amministrazione dei beni per minore età, cattiva gestione o interdizione, ed il reintegro.
- Art. 184 Atti senza consenso del coniuge Atti senza consenso coniugale: annullabilità entro un anno (beni immobili o mobili registrati art. 2683) o obbligo di ricostituzione (altri mobili).
- Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge L'art. 185 c.c. detta le regole per l'amministrazione dei beni personali del coniuge, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 217.
- Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione I beni della comunione rispondono di: oneri all'acquisto, spese amministrative, spese familiari, educazione figli, obbligazioni coniugali o congiunte.
- Art. 187 Art. 187 - Obblighi prematrimoniali: beni non rispondono Art. 187 Codice Civile: i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da un coniuge prima del matrimonio, salvo art. 189.
- Art. 188 Donazioni/successioni non gravano comunione I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da donazioni o successioni non attribuite alla comunione (art. 188, salvo art. 189).
- Art. 189 Debiti di un coniuge sui beni comuni I beni della comunione rispondono solo in via sussidiaria dei debiti personali di un coniuge, fino al valore della sua quota, dopo i beni personali.
- Art. 190 Responsabilità sussidiaria coniugi I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, per la metà del credito, dopo aver esaurito i beni della comunione.