Libro IDelle persone e della famiglia
386 articoli · 93 abrogati · pagina 4 di 5
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288 Abrogato
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289 Abrogato
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290 Abrogato
- Art. 291 Requisiti di età e limiti per l'adozione L'adozione richiede trentacinque anni di età (o trenta in casi eccezionali) e almeno diciotto anni di differenza tra adottante e adottando.
- Art. 292 Abrogazione della norma L'articolo 292 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 e non produce più alcun effetto giuridico.
- Art. 293 Divieto adozione figli da genitori L'Art. 293 Codice Civile vieta l'adozione dei figli da parte dei loro genitori. I commi successivi sono stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
- Art. 294 Adozione di più persone o da più adottanti Art. 294: è ammessa l'adozione di più persone, ma nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che gli adottanti siano coniugi.
- Art. 295 Adozione del tutore: rendiconto e garanzie Il tutore non può adottare la persona di cui era tutore se non dopo approvazione del conto, consegna dei beni e estinzione obbligazioni o garanzia – Art. 295.
- Art. 296 Consenso per l'adozione L'articolo 296 c.c. stabilisce: 'Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando'. I commi successivi sono abrogati.
- Art. 297 Assenso per adozione: genitori e coniuge Art. 297 richiede l'assenso dei genitori e del coniuge per l'adozione. Il tribunale può procedere se il rifiuto è ingiustificato o impossibile.
- Art. 298 Adozione: effetti dal decreto L'adozione produce effetti dal decreto (art. 298). Prima del decreto, revocabile. Se adottante muore dopo consenso, effetti dalla morte. Eredi possono opporsi.
- Art. 299 Cognome dell'adottato L'adottato antepone il cognome dell'adottante; modifiche: aggiunta per adulti, mantenimento originario per figli naturali, cognome materno per coniugi.
- Art. 300 Diritti dell'adottato verso famiglia d'origine L'adottato conserva diritti e doveri verso la famiglia d'origine; l'adozione non crea vincoli tra adottante e parenti dell'adottato, salvo eccezioni.
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301 Abrogato
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302 Abrogato
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303 Abrogato
- Art. 304 L'adottante non eredita dall'adottato L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. I diritti dell'adottato verso l'adottante sono regolati dalle norme del libro II.
- Art. 305 Revoca dell'adozione: solo nei casi previsti L'articolo 305 del Codice Civile stabilisce che l'adozione può essere revocata solo nei casi previsti dagli articoli successivi (306-310).
- Art. 306 Revoca adozione per indegnità dell'adottato L'articolo 306 del Codice Civile disciplina la revoca dell'adozione se l'adottato attenta alla vita dell'adottante o compie reati gravi (minimo tre anni).
- Art. 307 Revoca per indegnità dell'adottante Art. 307 c.c. permette all'adottato di chiedere la revoca dell'adozione se l'adottante ha commesso atti gravi contro di lui o i suoi familiari.
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308 Abrogato
- Art. 309 Quando cessa l'adozione revocata Gli effetti dell'adozione cessano col passaggio in giudicato della sentenza. Se l'adottante muore prima, l'adottato colpevole è escluso dalla successione.
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310 Abrogato
- Art. 311 Manifestazione del consenso nell'adozione Il consenso per l'adozione va manifestato personalmente al presidente della corte d'appello. L'assenso ex artt. 296-297 può essere dato con procura speciale.
- Art. 312 Controlli del giudice sull'adozione Prima di pronunciare l'adozione di maggiorenni, il tribunale verifica il rispetto delle condizioni di legge e la convenienza per l'adottando.
- Art. 313 Provvedimento del tribunale sull'adozione Il tribunale decide con sentenza se far luogo all'adozione. Impugnabile entro 30 giorni alla Corte d'appello. Per minorenni decide il tribunale per i minorenni.
- Art. 315-bis Diritti e doveri del figlio Diritti del figlio: mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, ascolto. Doveri: rispetto e contribuzione economica. Art. 315-bis.
- Art. 316 Esercizio della responsabilità genitoriale L'articolo 316 regola la responsabilità genitoriale, stabilendo che le scelte per i figli minori sono prese di comune accordo o dal giudice in contrasto.
- Art. 316-bis Concorso nel mantenimento dei figli L'articolo disciplina l'obbligo dei genitori di mantenere i figli proporzionalmente alle sostanze e la responsabilita sussidiaria degli ascendenti.
- Art. 317 Impedimento di uno dei genitori Se un genitore è lontano, incapace o impedito, l'altro esercita la responsabilità genitoriale da solo. Separazione e divorzio non la fanno cessare.
- Art. 317-bis Diritto dei nonni ai rapporti coi nipoti L'articolo 317-bis riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, garantendo il ricorso al giudice.
- Art. 318 Abbandono della casa del genitore Il figlio minore non può abbandonare la casa dei genitori. Se lo fa senza permesso, i genitori possono richiamarlo con l'intervento del giudice tutelare.
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319 Abrogato
- Art. 320 Rappresentanza e gestione beni dei figli I genitori rappresentano i figli minorenni e ne amministrano i beni. Per atti straordinari e incasso capitali serve l'autorizzazione del giudice tutelare.
- Art. 321 Nomina curatore speciale atti interesse figlio Il giudice nomina un curatore speciale per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, su richiesta del figlio, PM o parente, se i genitori non possono.
- Art. 322 Inosservanza norme precedenti: annullamento Art. 322: atti senza osservare norme su responsabilità genitoriale annullabili su richiesta di genitori, figlio o eredi.
- Art. 323 Art. 323 Codice Civile – Divieto acquisto beni minore Vieta ai genitori di acquistare beni del minore, anche all'asta, e di diventare cessionari di crediti. Atti annullabili su istanza del figlio.
- Art. 324 Usufrutto dei genitori sui beni dei figli I genitori con responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto sui beni del figlio fino alla maggiore età, destinando i frutti alla famiglia.
- Art. 325 Obblighi propri dell'usufruttuario L'articolo 325 c.c. impone sull'usufrutto legale (quello dei genitori sui beni dei figli) gli stessi obblighi che gravano sull'usufruttuario comune.
- Art. 326 Protezione dei beni del figlio dai creditori L'usufrutto legale non si può vendere né ipotecare. I creditori dei genitori non pignorano i frutti dei beni del figlio per debiti estranei alla famiglia.
- Art. 327 Usufrutto legale esclusivo del genitore L'art. 327 c.c. stabilisce: il genitore che esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale è l'unico titolare dell'usufrutto legale.
- Art. 328 Nuove nozze: usufrutto legale del genitore Il genitore che si risposa conserva l'usufrutto legale, ma deve accantonare per il figlio quanto eccede le spese per mantenimento, istruzione ed educazione.
- Art. 329 Cessazione usufrutto legale: godimento beni Cessato l'usufrutto legale, se il genitore continua a godere i beni del figlio senza opposizione, consegna solo i frutti esistenti al momento della domanda.
- Art. 330 Decadenza dalla responsabilità genitoriale Art. 330 c.c.: decadenza dalla responsabilità genitoriale per violazione dei doveri o abuso dei poteri con grave pregiudizio del figlio, e allontanamento.
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331 Abrogato
- Art. 332 Reintegrazione nella responsabilità genitoriale Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, cessate le ragioni della decadenza e senza pericolo per il figlio.
- Art. 333 Provvedimenti per condotta nociva ai figli Se la condotta del genitore è pregiudizievole al figlio senza decadenza ex art. 330, il giudice adotta provvedimenti revocabili in qualsiasi momento.
- Art. 334 Rimozione dall'amministrazione dei genitori Il tribunale può rimuovere i genitori dall'amministrazione e privarli dell'usufrutto legale; se entrambi rimossi, nomina un curatore.
- Art. 335 Riammissione all'amministrazione dei beni Il genitore rimosso dalla gestione dei beni del figlio o dal relativo usufrutto legale può chiedere al tribunale di esserne riammesso se sono cessate le cause.
- Art. 336 Legittimazione ad agire Art. 336 del Codice Civile indica chi può proporre i ricorsi per i provvedimenti sui figli minori (artt. 330-335) e richiede un difensore per genitori e minore.
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336-bis Abrogato
- Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare Il giudice tutelare vigila sulle condizioni stabilite dal tribunale per responsabilità genitoriale e amministrazione beni.
- Art. 337-bis Quando si applica l'affidamento dei figli L'articolo 337-bis del Codice Civile estende le regole sull'affidamento dei figli a separazioni, divorzi, annullamenti e figli nati fuori dal matrimonio.
- Art. 337-ter Affidamento condiviso e mantenimento figli Valutazione prioritaria dell'affidamento a entrambi i genitori, 5 criteri per l'assegno di mantenimento e decisioni di maggiore interesse di comune accordo.
- Art. 337-quater Affidamento esclusivo dei figli L'articolo 337-quater regola l'affidamento esclusivo dei figli e la possibilità per i genitori di chiederlo, con conseguenze per richieste infondate.
- Art. 337-quinquies Diritto di revisione affidamento I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni su affidamento, responsabilità genitoriale e contributo.
- Art. 337-sexies Casa assegnata nell'interesse dei figli L'assegnazione della casa familiare tutela l'interesse dei figli. Si perde con nuova convivenza o nuovo matrimonio. Cambio residenza entro trenta giorni.
- Art. 337-septies Fino a indipendenza economica Il giudice può disporre assegno periodico per figlio maggiorenne non indipendente, versato direttamente. Per handicap grave, norme per minori.
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337-octies Abrogato
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338 Abrogato
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339 Abrogato
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340 Abrogato
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341 Abrogato
- Art. 342 Abrogazione della norma e aggiornamenti L'articolo 342 risulta abrogato. Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto l'inserimento del Capo II dopo l'articolo 337 del codice civile.
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342-bis Abrogato
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342-ter Abrogato
- Art. 343 Apertura della tutela dei minori La tutela si apre presso il tribunale dove il minore ha la sede principale dei propri interessi, quando entrambi i genitori sono deceduti o impediti.
- Art. 344 Funzioni e poteri del giudice tutelare L'articolo 344 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare vigila su tutele e curatele e puo' richiedere l'aiuto di enti pubblici.
- Art. 345 Denunzie al giudice tutelare Art. 345 Codice Civile: obbligo di denuncia al giudice tutelare entro dieci giorni per ufficiali, notai, parenti e designati; entro quindici per il cancelliere.
- Art. 346 Nomina del tutore e protutore L'articolo 346 del Codice Civile impone al giudice tutelare di nominare subito il tutore e il protutore non appena riceve notizia del fatto che apre la tutela.
- Art. 347 Un solo tutore per più fratelli Art. 347 c.c.: un solo tutore per più fratelli e sorelle minori, salvo eccezioni. In caso di conflitto, curatore speciale.
- Art. 348 Criteri per la nomina e scelta del tutore Il giudice tutelare sceglie il tutore del minore prioritariamente tra i designati dai genitori o i parenti prossimi, previo ascolto del minore.
- Art. 349 Giuramento del tutore prima dell'ufficio Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di fedeltà e diligenza davanti al giudice tutelare. Art. 349 c.c.
- Art. 350 Chi non può fare il tutore del minore L'articolo 350 stabilisce chi è incapace di assumere o mantenere l'ufficio di tutore di un minore, elencando i casi di esclusione e rimozione legale.
- Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare L'Art. 351 c.c. dispensa dall'ufficio di tutore i Principi Reali, il Primo Ministro, i Cardinali, i Presidenti delle Camere e i Ministri. Possono rinunciare.
- Art. 352 Dispensa dalla tutela su domanda L'articolo 352 individua i soggetti che hanno diritto di chiedere la dispensa dall'assumere o continuare la tutela, tra cui chi ha oltre tre figli minori.
- Art. 353 Domanda di dispensa Domanda di dispensa: presentata al giudice tutelare prima del giuramento, salvo cause sopravvenute. Il tutore resta fino a nuova nomina.
- Art. 354 Tutela dei minori affidata a enti assistenziali Se un minore non ha parenti noti o idonei nel domicilio, il giudice tutelare può affidarne la tutela a un ente di assistenza o all'ospizio di ricovero.
- Art. 355 Disposizioni del tutore applicabili al protutore - Art.355 L'art. 355 estende al protutore le disposizioni del tutore. Non si nomina protutore se la tutela è affidata a enti di assistenza (art. 354, primo comma).
- Art. 356 Curatore speciale per beni donati al minore L'art. 356 cod. civ. consente a chi dona o lascia beni in testamento a un minore di nominare un curatore speciale per la loro amministrazione.
- Art. 357 Cura, rappresentanza e amministrazione Art. 357 del Codice Civile: il tutore cura la persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
- Art. 358 Doveri del minore: rispetto e obbedienza Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore; non può andarsene senza permesso; il tutore può richiamarlo con l'aiuto del giudice.
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359 Abrogato
- Art. 360 Cosa fa il protutore del minore L'art. 360 regola le funzioni del protutore: rappresenta il minore in conflitto d'interessi col tutore e gestisce le urgenze se il tutore manca.
- Art. 361 Provvedimenti urgenti per la cura del minore Il giudice tutelare può adottare provvedimenti urgenti per il minore o il patrimonio prima che tutore e protutore agiscano, anche con sigilli.
- Art. 362 Obbligo di inventario dei beni del minore Il tutore deve redigere l'inventario dei beni del minore entro 10 giorni, e completarlo entro 30, nonostante qualsiasi dispensa.
- Art. 363 Modalità per redigere l'inventario dei beni L'inventario dei beni del minore richiede cancelliere o notaio, il protutore e due testimoni. Ammessa deroga sotto quindicimila lire.
- Art. 364 Contenuto dell'inventario del tutore Art. 364 c.c.: l'inventario del tutore include immobili, mobili, crediti, debiti e descrizione di carte relative al patrimonio, con le forme del c.p.c.
- Art. 365 Inventario di aziende nel patrimonio del minore Art. 365: inventario di aziende nel patrimonio del minore, con forme commerciali o agrarie, assistenza art. 363, deposito in tribunale.
- Art. 366 Beni con curatore speciale nell'inventario Il tutore deve includere nell'inventario del minore i beni affidati a un curatore speciale, che deve trasmetterne copia di inventario e conti.
- Art. 367 Dichiarazione debiti e crediti tutore Il tutore deve dichiarare i propri debiti o crediti verso il minore prima di chiudere l'inventario. L'interpellazione va verbalizzata ex Art. 367.
- Art. 368 Omissione della dichiarazione del tutore Tutore che, espressamente interpellato, tace i propri crediti: decade dai relativi diritti. Se tace un debito, può essere rimosso dalla tutela.
- Art. 369 Deposito di denaro, titoli e preziosi Il tutore deposita denaro, titoli e preziosi del minore presso un istituto di credito designato dal giudice. Esonero per somme destinate a spese urgenti.
- Art. 370 Tutore: amministrazione prima dell'inventario L'articolo 370 limita l'amministrazione del tutore, prima della redazione dell'inventario, ai soli affari urgenti che non possono essere rimandati.
- Art. 371 Decisioni su educazione e amministrazione Il giudice tutelare, dopo l'inventario, decide su educazione e amministrazione del minore, ascoltandolo se ha almeno dieci anni o discernimento.
- Art. 372 Investimento dei capitali del minore I capitali del minore devono essere investiti dal tutore, con autorizzazione del giudice tutelare, in beni o depositi indicati o in forme diverse motivate.
- Art. 373 Conversione titoli al portatore del minore Il tutore deve convertire in nominativi i titoli al portatore del minore, salvo che il giudice tutelare disponga il deposito in cauta custodia. Art. 373 c.c.
- Art. 374 Atti del tutore soggetti ad autorizzazione L'articolo 374 stabilisce quali atti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare: tra questi, acquistare beni, riscuotere capitali e promuovere giudizi.
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375 Abrogato
- Art. 376 Condizioni e modalità di vendita beni Nell'autorizzare la vendita di beni del minore o tutelato, il giudice fissa incanto o trattativa privata, prezzo minimo e reimpiego della somma (Art. 376).