Libro VDel lavoro
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- Art. 2603 Forma e contenuto del contratto di consorzio Forma scritta a pena nullità per contratti di consorzio; 7 elementi obbligatori. Per contingentamento, quote. Impugnazione quote entro trenta giorni.
- Art. 2604 Consorzio, durata: dieci anni se non fissata Se il contratto di consorzio non determina la durata, la legge fissa la validità in dieci anni: art. 2604 del codice civile.
- Art. 2605 Obbligo di consentire controlli e ispezioni Obbligo per i consorziati di consentire controlli e ispezioni dagli organi del contratto per verificare l'adempimento. Art. 2605 Codice Civile.
- Art. 2606 Maggioranza e impugnazione delibere Art. 2606 Codice Civile: le delibere del consorzio richiedono la maggioranza dei consorziati. L'impugnazione va proposta entro trenta giorni.
- Art. 2607 Modificazioni del contratto consortile Il contratto consortile può essere modificato solo con il consenso di tutti i consorziati e per iscritto, pena nullità. Art. 2607
- Art. 2608 Responsabilità dei preposti al consorzio Art. 2608: la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. Si applicano le regole del contratto di mandato.
- Art. 2609 Recesso, esclusione consortile: quote e mandato (Art.2609) L'art. 2609 c.c. regola gli effetti del recesso o esclusione di un consorziato: la quota si accresce proporzionalmente agli altri e il mandato cessa.
- Art. 2610 Subentro nel contratto di consorzio L'acquirente subentra nel consorzio salvo patto contrario. Altri consorziati possono escluderlo entro un mese dalla notizia del trasferimento per giusta causa.
- Art. 2611 Cause di scioglimento del contratto di consorzio L'articolo 2611 elenca le cause di scioglimento del contratto di consorzio, tra cui il decorso del termine di durata stabilito dal contratto stesso.
- Art. 2612 Iscrizione consorzi con attività esterna Deposito dell'estratto del contratto di consorzio con attività esterna nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione (Art. 2612).
- Art. 2613 Rappresentanza in giudizio dei consorzi Chi ha presidenza o direzione del consorzio può essere convenuto in giudizio per esso, anche se la rappresentanza è attribuita ad altri. Art. 2613.
- Art. 2614 Protezione del fondo consortile Il fondo consortile è formato dai contributi e dai beni acquistati. Nessun consorziato può chiederne la divisione né i creditori personali pignorarlo.
- Art. 2615 Responsabilità del consorzio verso i terzi Art. 2615: responsabilità consorzio verso terzi. Obbligazioni in nome del consorzio: solo fondo consortile. Per conto consorziati: solidale consorziati e fondo.
- Art. 2615-bis Situazione patrimoniale consorzi I dirigenti del consorzio devono depositare la situazione patrimoniale al registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Art. 2615-ter Contributi in denaro societa' consortili Art. 2615-ter: le societa' dei Capi III e seguenti possono avere scopi consortili; l'atto costitutivo puo' obbligare i soci a versare contributi in denaro.
- Art. 2616 Costituzione di consorzi obbligatori L'art. 2616 c.c. regola la costituzione di consorzi obbligatori su decreto governativo per esigenze produttive, e la trasformazione di consorzi volontari.
- Art. 2617 Consorzi obbligatori per ammasso agricolo L'articolo 2617 del Codice Civile stabilisce che l'ammasso obbligatorio di prodotti agricoli si gestisce tramite consorzi obbligatori e leggi speciali.
- Art. 2618 Approvazione del contratto consortile Art. 2618: i contratti consortili che influiscono sul mercato generale richiedono approvazione governativa, previo parere delle corporazioni.
- Art. 2619 Vigilanza governativa sui consorzi Qualora l'attività non sia conforme agli scopi, può sciogliere gli organi e nominare un commissario, o sciogliere il consorzio.
- Art. 2620 Estensione controllo a società consortili Art. 2620 estende le norme di controllo ai consorzi costituiti come società; autorità governativa può sciogliere la società se manca approvazione ex art. 2618.
- Art. 2621 Pena per false comunicazioni sociali Art. 2621 c.c. punisce con reclusione da 1 a 5 anni amministratori e sindaci che espongono fatti falsi nei bilanci per ingiusto profitto.
- Art. 2621-bis Falso in bilancio di lieve entità Sanziona il falso in bilancio di lieve entità o in piccole società con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per le piccole imprese serve la querela.
- Art. 2621-ter Non punibilità per particolare tenuità L'art. 2621-ter c.c. dispone che per la non punibilità per particolare tenuità, il giudice valuta prevalentemente il danno a società, soci o creditori.
- Art. 2622 False comunicazioni sociali società quotate Art. 2622: reclusione da tre a otto anni per false comunicazioni sociali di società quotate, con dolo specifico di ingiusto profitto.
- Art. 2623 Art. 2623 abrogato L'articolo 2623 del Codice Civile è stato abrogato dal D.L. 78/2009 convertito con modificazioni. Non ha più effetto. Nessuna disposizione vigente.
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2624 Abrogato
- Art. 2625 Sanzioni per impedito controllo Sanzione amm. fino a 10.329 euro per chi impedisce il controllo dei soci; reclusione fino a un anno se danno; pena raddoppiata per società quotate (Art. 2625)
- Art. 2626 Restituzione illecita dei conferimenti L'articolo 2626 del Codice Civile punisce gli amministratori che restituiscono indebitamente i conferimenti ai soci con la reclusione fino ad un anno.
- Art. 2627 Illegale ripartizione utili e riserve Art. 2627: arresto fino a un anno per ripartizione illecita di utili o riserve. Restituzione prima dell'approvazione del bilancio estingue reato.
- Art. 2628 Operazioni illecite su azioni sociali Punizione degli amministratori che acquistano azioni proprie o della controllante ledendo capitale o riserve, con reclusione fino ad un anno. Art. 2628.
- Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629 c.c.: la riduzione di capitale, fusione o scissione che danneggia i creditori è punita a querela con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 2629-bis Omessa comunicazione conflitto interessi L'amministratore di società quotate o vigilate che omette di comunicare il conflitto d'interessi è punito con la reclusione da uno a tre anni se causa danni.
- Art. 2630 Mancata comunicazione o deposito al Registro Sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro per omessi depositi o comunicazioni. Ridotta ad un terzo entro trenta giorni, aumentata per i bilanci.
- Art. 2630-bis Articolo non più in vigore L'articolo 2630-bis del Codice Civile non è più previsto a seguito della sostituzione del Libro V, Titolo XI, dal D.Lgs. 61/2002.
- Art. 2631 Sanzioni per omessa convocazione assemblea Sanzione da 1.032 a 6.197 euro per amministratori e sindaci che non convocano l'assemblea entro i termini o entro trenta giorni. Aumento di un terzo.
- Art. 2632 Formazione fittizia del capitale Punisce amministratori e soci che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale. Pena: reclusione fino ad un anno. Art. 2632.
- Art. 2633 Ripartizione indebita ai soci dei beni Art. 2633: reclusione da sei mesi a tre anni per i liquidatori che dividono beni sociali tra i soci prima di saldare i creditori e arrecano loro danno.
- Art. 2634 Reato di infedeltà patrimoniale societaria L'articolo 2634 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni amministratori e liquidatori che, in conflitto di interessi, arrecano un danno alla società.
- Art. 2635 Corruzione tra privati e sanzioni Disciplina la corruzione tra privati: reclusione da uno a tre anni, ridotta fino a un anno e sei mesi per i sottoposti e raddoppiata per societa quotate.
- Art. 2635-bis Offerta o sollecitazione di mazzette L'Art. 2635-bis punisce chi offre o sollecita denaro o utilità a dirigenti o amministratori privati per violare i loro doveri, se l'offerta non è accettata.
- Art. 2635-ter Recidiva nella corruzione tra privati Condanna per corruzione tra privati (art. 2635 co.1): interdizione temporanea dagli uffici direttivi per recidiva (art. 2635-bis co.2 o stesso reato).
- Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea Reclusione da sei mesi a tre anni per chi con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea per ingiusto profitto. Art. 2636.
- Art. 2637 Aggiotaggio su titoli non quotati e banche L'articolo 2637 punisce la manipolazione di strumenti non quotati e della stabilita' bancaria con la reclusione da uno a cinque anni o da due a sette anni.
- Art. 2638 Ostacolo alle funzioni di vigilanza L'art. 2638 punisce amministratori e dirigenti che ostacolano le autorità di vigilanza con comunicazioni false o omesse. Reclusione da uno a quattro anni.
- Art. 2639 Responsabilità per reati societari di fatto L'art. 2639 estende le sanzioni dei reati societari a chi esercita di fatto i poteri tipici con continuità o gestisce la società su incarico pubblico.
- Art. 2640 Attenuante per reati di particolare tenuità Art. 2640 Codice Civile: attenuante per reati di cui agli artt. 2631-2639 se l'offesa è di particolare tenuità, con riduzione della pena.
- Art. 2641 Confisca nei reati societari L'Art. 2641 c.c. dispone la confisca del prodotto o profitto dei reati societari. La Corte Costituzionale ha ridotto la confisca dei mezzi.
- Art. 2642 Articolo abrogato L'articolo 2642 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Non ha più efficacia. Per la disciplina attuale, vedere il decreto.