Libro VDel lavoro
730 articoli · 18 abrogati · pagina 3 di 8
- Art. 2261 Diritto di controllo dei soci I soci non amministratori hanno diritto a notizie, consultazione documenti e rendiconto annuale se gli affari durano oltre un anno o al compimento.
- Art. 2262 Diritto agli utili dopo rendiconto L'art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ogni socio ha diritto alla parte di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto.
- Art. 2263 Ripartizione di guadagni e perdite soci In mancanza di accordi, utili e perdite societari si dividono in base ai conferimenti o in parti uguali. Per il socio d'opera decide il giudice. Art. 2263.
- Art. 2264 Ripartizione soci affidata a un terzo I soci possono affidare a un terzo la quota di guadagni e perdite. L'impugnazione della decisione e' ammessa entro tre mesi dalla comunicazione.
- Art. 2265 Nullità del patto leonino L'articolo 2265 del Codice Civile dichiara nullo il patto leonino, cioè l'accordo che esclude uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
- Art. 2266 Rappresentanza legale della società Chi firma per la società vincola l'ente: la rappresentanza spetta a ogni socio amministratore per gli atti dell'oggetto sociale, salvo patti contrari.
- Art. 2267 Chi risponde dei debiti della società I creditori della società semplice si soddisfano sul patrimonio sociale. Rispondono anche i soci che hanno agito e, salvo patto contrario noto, gli altri.
- Art. 2268 Diritto del socio all'escussione preventiva Il socio può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando beni su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi, anche in liquidazione.
- Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio Il nuovo socio di una società già costituita risponde solidalmente per le obbligazioni sociali anteriori, ex art. 2269 c.c.
- Art. 2270 Diritti del creditore personale del socio Il creditore particolare del socio può rivalersi sugli utili e chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota, che va liquidata entro tre mesi.
- Art. 2271 Divieto compensazione societa e socio L'articolo 2271 vieta la compensazione tra il debito di un terzo verso la societa e il credito che lo stesso terzo vanta verso un singolo socio.
- Art. 2272 Cause di scioglimento della società Art. 2272: cause scioglimento società: termine, oggetto, volontà, mancanza pluralità, clausole, liquidazione controllata.
- Art. 2273 Proroga tacita della società Se i soci continuano a compiere operazioni sociali dopo la scadenza del termine, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato (Art. 2273 c.c.).
- Art. 2274 Poteri amministratori dopo scioglimento Dopo lo scioglimento, gli amministratori conservano il potere di amministrare solo per gli affari urgenti, fino ai provvedimenti di liquidazione. Art. 2274.
- Art. 2275 Nomina e revoca dei liquidatori L'Art. 2275: nomina dei liquidatori dal presidente del tribunale se i soci non concordano; revoca con consenso unanime o per giusta causa dal tribunale.
- Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori L'art. 2276 c.c. dispone che gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle norme per gli amministratori, salvo deroghe.
- Art. 2277 Consegna beni e redazione inventario Amministratori consegnano beni/documenti ai liquidatori e presentano conto. Liquidatori e amministratori redigono inventario (attivo/passivo) sottoscritto.
- Art. 2278 Poteri dei liquidatori: vendita in blocco I liquidatori possono vendere beni in blocco, fare transazioni e compromessi, e rappresentare la società in giudizio. Art. 2278.
- Art. 2279 Divieto di nuove operazioni per liquidatori I liquidatori non possono iniziare nuove operazioni dopo lo scioglimento; se violano, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
- Art. 2280 Pagamento debiti sociali in liquidazione Liquidatori non possono ripartire beni prima di pagare creditori. Se fondi insufficienti, possono chiedere versamenti ai soci secondo responsabilità e perdite.
- Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento Diritto di riprendere i beni conferiti in godimento nello stato in cui sono. Risarcimento se deteriorati per colpa degli amministratori.
- Art. 2282 Ripartizione dell'attivo societario residuo Dopo l'estinzione dei debiti, l'attivo residuo rimborsa i conferimenti dei soci. L'eccedenza va ripartita in base alla quota di ciascuno nei guadagni.
- Art. 2283 Ripartizione in natura dei beni L'articolo 2283 del Codice Civile disciplina la ripartizione dei beni in natura nella società semplice, richiamando le norme sulla divisione delle cose comuni.
- Art. 2284 Morte del socio: liquidazione o scioglimento (Art.2284) Morte di un socio di società semplice: gli altri devono liquidare la quota agli eredi o sciogliere la società o continuarla con eredi consenzienti. Art. 2284.
- Art. 2285 Quando il socio può uscire dalla società Regole per il recesso del socio: possibile nelle società a tempo indeterminato con preavviso di almeno tre mesi, per giusta causa o se previsto dal contratto.
- Art. 2286 Cause di esclusione del socio Art. 2286 cod. civ. – Cause di esclusione del socio: gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, condanna penale, inidoneità o perimento del conferimento.
- Art. 2287 Procedimento di esclusione del socio L'esclusione del socio è decisa dalla maggioranza. Ha effetto dopo trenta giorni dalla comunicazione. Entro trenta giorni si può fare opposizione in tribunale.
- Art. 2288 Esclusione di diritto del socio Il socio è escluso di diritto automaticamente in caso di liquidazione giudiziale o controllata, o su richiesta di un creditore particolare ex art. 2270.
- Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente Il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto a una somma in denaro pari alla quota, calcolata al giorno dello scioglimento. Pagamento entro sei mesi.
- Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o eredi Responsabilità del socio uscente o eredi per obbligazioni sociali fino allo scioglimento; obbligo di comunicazione ai terzi, pena inopponibilità.
- Art. 2291 Responsabilità illimitata socio SNC Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono illimitatamente e in solido per i debiti sociali. Eventuali patti contrari non valgono verso i terzi.
- Art. 2292 Composizione della ragione sociale La ragione sociale della s.n.c. deve includere il nome di almeno un socio e il rapporto. Il nome di socio receduto o defunto resta solo con consenso.
- Art. 2293 Gerarchia delle norme per la S.n.c. L'articolo stabilisce che la società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, in sussidio, da quelle della società semplice.
- Art. 2294 Partecipazione dell'incapace alla s.n.c. La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata all'osservanza degli articoli 320, 397, 424 e 425 del codice civile.
- Art. 2295 Contenuto dell'atto costitutivo di S.n.c. L'art. 2295 elenca i dati obbligatori dell'atto costitutivo della S.n.c., come soci, ragione sociale, amministratori, sede, oggetto e conferimenti.
- Art. 2296 Deposito atto costitutivo entro trenta giorni Deposito atto costitutivo entro trenta giorni iscrizione. Se amministratori non depositano, socio può farlo a spese società. Notaio obbligato per atto pubblico.
- Art. 2297 SNC non iscritta e rapporti con i terzi Per la società non iscritta valgono le norme della società semplice. I limiti alla rappresentanza non si oppongono ai terzi senza prova della loro conoscenza.
- Art. 2298 Poteri di rappresentanza societaria Art. 2298: l'amministratore compie tutti gli atti dell'oggetto sociale. Le limitazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi.
- Art. 2299 Deposito estratto per sedi secondarie L'art. 2299 c.c. impone il deposito dell'estratto dell'atto costitutivo presso il registro imprese della sede secondaria entro trenta giorni dall'istituzione.
- Art. 2300 Modifiche societarie e registro imprese Gli amministratori devono iscrivere le modifiche dell'atto costitutivo nel registro delle imprese entro trenta giorni per renderle opponibili ai terzi.
- Art. 2301 Divieto di concorrenza del socio Il socio non può svolgere attività concorrenti né essere socio illimitato in società rivali senza consenso. La violazione comporta risarcimento ed esclusione.
- Art. 2302 Obbligo di tenuta delle scritture contabili L'articolo 2302 del Codice Civile stabilisce l'obbligo per gli amministratori di tenere i libri e le altre scritture contabili indicate dall'articolo 2214.
- Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili Art. 2303 vieta distribuzione utili non reali e impone reintegro o riduzione capitale prima di distribuire utili dopo una perdita.
- Art. 2304 Escussione preventiva del patrimonio sociale L'art. 2304 c.c. impone ai creditori sociali di escutere prima il patrimonio della società prima di rivolgersi ai singoli soci, anche in liquidazione.
- Art. 2305 Creditore particolare non può liquidare quota L'articolo 2305 del Codice Civile vieta al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società.
- Art. 2306 Riduzione volontaria del capitale sociale La riduzione del capitale per rimborso o liberazione dei soci si esegue dopo tre mesi dall'iscrizione, se i creditori anteriori non fanno opposizione.
- Art. 2307 Opposizione del creditore alla proroga Il creditore particolare del socio può opporsi alla proroga della società entro tre mesi dalla registrazione. L'accoglimento impone la liquidazione della quota.
- Art. 2308 Scioglimento della società e cause L'art. 2308 c.c. disciplina lo scioglimento della società per le cause dell'art. 2272, per provvedimento governativo o per liquidazione giudiziale.
- Art. 2309 Deposito nomina liquidatori I liquidatori devono depositare la nomina o le sue modifiche al registro delle imprese entro trenta giorni dalla notizia della nomina in copia autentica.
- Art. 2310 Art. 2310: Rappresentanza della società in liquidazione Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
- Art. 2311 Bilancio finale e piano di riparto I liquidatori redigono bilancio finale e piano di riparto. I soci hanno due mesi per impugnare. Approvato il bilancio, i liquidatori sono liberati.
- Art. 2312 Cancellazione della società dal registro Con la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori non pagati si rivolgono ai soci. Scritture contabili conservate per dieci anni.
- Art. 2313 Nozione e soci nella S.A.S. L'art. 2313 definisce la S.A.S.: i soci accomandatari rispondono illimitatamente e in solido, i soci accomandanti solo nei limiti della quota conferita.
- Art. 2314 Nome socio accomandante nella ragione sociale L'accomandante che acconsente all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali della Sas (Art. 2314).
- Art. 2315 Norme applicabili alla s.a.s. La società in accomandita semplice è regolata dalle norme sulla società in nome collettivo, salvo disposizioni contrarie negli articoli successivi.
- Art. 2316 Indicazione dei soci nell'atto costitutivo L'atto costitutivo di una società in accomandita semplice deve indicare i soci accomandatari e quelli accomandanti. Art. 2316.
- Art. 2317 Mancata registrazione Mancata registrazione società in accomandita: i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota fino all'iscrizione, salvo partecipazione.
- Art. 2318 Diritti e obblighi dei soci accomandatari I soci accomandatari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci di una società in nome collettivo e solo loro possono essere amministratori. Art. 2318.
- Art. 2319 Nomina e revoca amministratori S.a.s. Nella S.a.s. la nomina e revoca degli amministratori richiede il consenso degli accomandatari e la maggioranza del capitale degli accomandanti.
- Art. 2320 Divieto immistione del socio accomandante L'art. 2320 c.c. vieta all'accomandante di gestire la s.a.s. senza procura speciale. La violazione comporta la responsabilità illimitata per i debiti sociali.
- Art. 2321 Utili percepiti in buona fede Art. 2321: i soci accomandanti non restituiscono gli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
- Art. 2322 Trasferimento della quota Trasferimento quota accomandante: trasmissibile per successione e, salvo diversa disposizione, cedibile con consenso maggioranza capitale.
- Art. 2323 Scioglimento SAS per mancanza di soci La S.A.S. si scioglie se resta una sola categoria di soci e non si ricostituisce la categoria mancante entro sei mesi dall'evento. Art. 2323 Codice Civile.
- Art. 2324 Crediti verso accomandanti dopo liquidazione I creditori non soddisfatti dalla liquidazione di una S.a.s. possono agire contro gli accomandanti nei limiti della quota di liquidazione ricevuta (Art. 2324).
- Art. 2325 Autonomia patrimoniale SpA e unico socio Nella società per azioni risponde solo la società col suo patrimonio. L'unico socio risponde illimitatamente se non rispetta i conferimenti o la pubblicità.
- Art. 2325-bis Definizione di società aperte Definisce le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: quelle quotate o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- Art. 2325-ter Definizione emittenti diffusi Definisce gli emittenti diffusi: societa con piu di cinquecento soci al 5 per cento del capitale o obbligazioni oltre 5 milioni e cinquecento titolari.
- Art. 2326 Denominazione: obbligo 'società per azioni' La denominazione sociale di una S.p.A. deve contenere l'indicazione 'società per azioni' (o abbreviazione S.p.A.) in qualunque modo formata. Art. 2326 c.c.
- Art. 2327 Ammontare minimo del capitale L'Art. 2327 Codice Civile stabilisce il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni in cinquantamila euro, con effetto dal 1 gennaio 2002.
- Art. 2328 Contenuto dell'atto costitutivo S.p.A. L'atto costitutivo della S.p.A. richiede l'atto pubblico. In caso di contrasto tra clausole dell'atto e statuto, prevale lo statuto.
- Art. 2329 Condizioni per la costituzione della società Costituzione S.p.A.: sottoscrizione integrale capitale, rispetto art. 2342, 2343, 2343-ter, autorizzazioni. Art. 2329 c.c.
- Art. 2330 Deposito e iscrizione della società Il notaio deve depositare l'atto costitutivo entro dieci giorni al registro delle imprese. In caso di inerzia, possono farlo i soci a spese della società.
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2330-bis Abrogato
- Art. 2331 Effetti dell'iscrizione della società L'art. 2331 disciplina gli effetti dell'iscrizione: acquisto personalità giuridica, responsabilità pre-iscrizione di agenti e soci, regime depositi azionari.
- Art. 2332 Nullità della società dopo l'iscrizione Dopo l'iscrizione al registro delle imprese, la nullità della società è limitata a tassativi casi e non pregiudica gli atti compiuti.
- Art. 2333 Costituzione per pubblica sottoscrizione Disciplina la costituzione di società per pubblica sottoscrizione: programma depositato presso notaio; sottoscrizioni per atto pubblico o scrittura autenticata
- Art. 2334 Versamenti e convocazione assemblea L'art. 2334: termine massimo trenta giorni per versamenti, facoltà promotori su morosi, convocazione assemblea entro venti giorni con preavviso di dieci.
- Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori: poteri e quorum Regola l'assemblea dei sottoscrittori nella costituzione di S.p.A.: quorum (metà), voto per testa, maggioranza semplice, unanimità per modifiche.
- Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo Art. 2336 c.c. impone che, dopo l'assemblea dei sottoscrittori, l'atto costitutivo venga stipulato e depositato per l'iscrizione (art. 2330).
- Art. 2337 Definizione dei promotori L'articolo 2337 definisce i promotori come i firmatari del programma di costituzione per pubblica sottoscrizione (art. 2333, secondo comma).
- Art. 2338 Obblighi e rimborso spese dei promotori I promotori rispondono in solido dei debiti per la costituzione. La società rimborsa le spese necessarie; se non nasce, i sottoscrittori non pagano.
- Art. 2339 Responsabilità solidale dei promotori Art. 2339 Codice Civile: responsabilità solidale dei promotori per capitale, conferimenti in natura e comunicazioni pubbliche nella costituzione della società.
- Art. 2340 Limite ai benefici riservati ai promotori L'articolo 2340 cc limita i benefici dei promotori: fino a un decimo degli utili netti per cinque anni, nessun altro beneficio.
- Art. 2341 Limiti ai benefici riservati ai soci fondatori L'art. 2341 estende il limite del primo comma dell'art. 2340 ai soci che stipulano l'atto costitutivo in costituzione simultanea o per pubblica sottoscrizione.
- Art. 2341-bis Patti parasociali: durata e recesso I patti parasociali non possono durare oltre cinque anni; se senza termine, recesso con centottanta giorni di preavviso. Art. 2341-bis.
- Art. 2341-ter Pubblicità dei patti parasociali L'art. 2341-ter impone la comunicazione e dichiarazione in assemblea dei patti parasociali. In mancanza, il voto è sospeso e le delibere impugnabili.
- Art. 2342 Regole sui conferimenti nelle S.p.A. I conferimenti nelle S.p.A. sono in denaro con versamento iniziale del venticinque per cento presso una banca, salvo per atto unilaterale o beni in natura.
- Art. 2343 Stima dei conferimenti in natura e crediti I conferimenti in natura nelle SpA esigono la stima di un esperto del tribunale. Gli amministratori la controllano entro centottanta giorni dall'iscrizione.
- Art. 2343-bis Acquisti da soci e amministratori Nei due anni dall'iscrizione, l'acquisto della società da soci o amministratori per valore pari o superiore al decimo del capitale richiede stima e delibera.
- Art. 2343-ter Deroghe alla stima dei conferimenti Art. 2343-ter: deroga alla perizia di stima nei conferimenti in SpA con prezzo medio a sei mesi, fair value di bilancio o stima di un esperto indipendente.
- Art. 2343-quater Verifica conferimenti senza stima Entro trenta giorni dall'iscrizione, gli amministratori verificano i conferimenti senza stima ed effettuano il deposito della dichiarazione nel registro.
- Art. 2344 Procedura per il mancato pagamento delle quote Art. 2344: se il socio non paga le quote, dopo 15 giorni in G.U., offerta agli altri soci o vendita; senza compratori, decadenza e perdita del voto.
- Art. 2345 Prestazioni accessorie dei soci Disciplina le prestazioni accessorie non in denaro imposte ai soci, la loro compensazione, le azioni nominative collegate e il consenso unanime per modificarle.
- Art. 2346 Emissione azioni e valore nominale Art. 2346 c.c.: emissione azioni, esclusione titoli, valore nominale, assegnazione proporzionale, strumenti finanziari per apporti d'opera.
- Art. 2347 Indivisibilità e rappresentanza comune azioni Azioni indivisibili. Comproprietari: rappresentante comune (1105-1106). In mancanza, comunicazioni a uno valgono per tutti; obbligazioni solidali.
- Art. 2348 Categorie di azioni: diritti diversi Art. 2348 C.C. stabilisce che le azioni hanno uguale valore e diritti, ma lo statuto può creare categorie con diritti diversi, anche per le perdite.
- Art. 2349 Azioni e strumenti finanziari ai dipendenti Art. 2349 c.c.: assegnazione utili ai dipendenti con azioni speciali o strumenti finanziari (senza voto), aumento capitale, norme su forma e trasferimento.
- Art. 2350 Diritti agli utili e liquidazione Ogni azione dà diritto a una quota di utili netti e patrimonio residuo. La società può emettere azioni correlate ai risultati di un settore.
- Art. 2351 Diritto di voto delle azioni e limiti Art. 2351: ogni azione dà voto; statuto può limitare/escludere fino a meta' capitale; può creare azioni voto plurimo fino a dieci voti. Deroga per quotate.
- Art. 2352 Pegno, usufrutto e sequestro di azioni Art. 2352: diritti su azioni in pegno, usufrutto o sequestro. Regola voto, opzione, versamenti e estensione a nuove azioni.