Libro VDel lavoro
730 articoli · 18 abrogati · pagina 2 di 8
- Art. 2160 Continuità della mezzadria e recesso Se il fondo cambia gestione, la mezzadria prosegue. Il mezzadro può recedere entro un mese; i debiti del libretto colonico passano al nuovo subentrante.
- Art. 2161 Obbligo del libretto colonico Il concedente deve creare libretto in due copie, annotare debiti/crediti con data e fatto, e farlo firmare annualmente. Il mezzadro deve presentarlo.
- Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico Valore probatorio del libretto colonico ex Art. 2162: fa prova tra le parti se non contestato entro novanta giorni dalla consegna al mezzadro.
- Art. 2163 Art. 2163 - Assegnazione scorte fine mezzadria Regole per l'assegnazione delle scorte vive, morte circolanti e fisse alla fine del contratto di mezzadria, salvo diverse disposizioni.
- Art. 2164 Nozione della colonia parziaria Definisce la colonia parziaria come associazione per coltivazione e divisione di prodotti e utili. Ripartizione secondo norme corporative, convenzione o usi.
- Art. 2165 Durata della colonia parziaria La colonia parziaria ha durata pari al tempo necessario per un ciclo normale di rotazione colturale. In assenza di rotazione, la durata minima è di due anni.
- Art. 2166 Obbligo di consegna del fondo idoneo L'art. 2166 c.c. obbliga il concedente a consegnare il fondo in uno stato che lo renda adatto alla produzione agricola prevista dal contratto.
- Art. 2167 Obblighi del colono: lavoro e custodia Art. 2167: obblighi del colono: lavorare secondo direttive, custodire il fondo, mantenerlo produttivo, e custodire con diligenza le cose affidate.
- Art. 2168 Morte concedente: colonia non si scioglie La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2158.
- Art. 2169 Norme della mezzadria applicabili alla colonia L'Art. 2169 estende alla colonia parziaria specifiche norme della mezzadria, tra cui gli articoli 2159, 2160 e 2163, e la disciplina del libretto colonico.
- Art. 2170 Nozione della soccida Definisce la soccida: associazione per allevare e sfruttare bestiame, con ripartizione dell'accrescimento (parti e maggior valore) e di altri prodotti e utili.
- Art. 2171 Proprietà e stima nella soccida Nella soccida semplice il bestiame è dato dal soccidante. La stima iniziale non trasferisce la proprietà e serve per il prelievo finale (art. 2181).
- Art. 2172 Durata e rinnovo del contratto di soccida Art. 2172: durata triennale della soccida senza termine, necessità di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, rinnovo tacito anno per anno.
- Art. 2173 Chi dirige la soccida e assume lavoratori Nella soccida la direzione spetta al soccidante. L'assunzione di lavoratori estranei alla famiglia del soccidario richiede sempre il consenso del soccidante.
- Art. 2174 Obblighi del soccidario L'articolo 2174 impone al soccidario di prestare lavoro per custodia, allevamento, lavorazione e trasporto del bestiame, con diligenza del buon allevatore.
- Art. 2175 Soccidario non risponde del bestiame perito Il soccidario non è responsabile per la perdita del bestiame se prova che la causa non è a lui imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
- Art. 2176 Reintegrazione del bestiame nella soccida Nella soccida di almeno tre anni, se nella prima metà perisce gran parte del bestiame senza colpa del soccidario, si può chiedere la reintegrazione.
- Art. 2177 Cessione del bestiame nella soccida Se il soccidante vende il bestiame, il contratto prosegue. Se riguarda la maggior parte dei capi, il soccidario può recedere entro un mese.
- Art. 2178 Divisione di utili e perdite nella soccida Ripartizione di accrescimenti, utili e spese nella soccida: si applicano accordi o usi. È nullo il patto che accolla al soccidario perdite sproporzionate.
- Art. 2179 Morte del soccidante: soccida non si scioglie La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. Se muore il soccidario, gli eredi subentrano come da art. 2158, commi 2, 3 e 4.
- Art. 2180 Scioglimento del contratto Ciascuna parte può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Art. 2180.
- Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine Al termine della soccida, il soccidante preleva capi pari al valore iniziale. Il surplus si divide per l'art. 2178. Se insufficienti, prende i rimanenti.
- Art. 2182 Conferimento del bestiame Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti; essi diventano comproprietari in proporzione del conferimento.
- Art. 2183 Recesso soccida per perimento del bestiame Nella soccida stipulata per almeno tre anni, se nella prima metà del contratto perisce la maggior parte del bestiame senza colpa, le parti possono recedere.
- Art. 2185 Rinvio per soccida parziaria L'art. 2185 c.c. dispone che, per quanto non previsto dagli artt. 2174-2184, alla soccida parziaria si applicano le norme sulla soccida semplice.
- Art. 2186 Soccida con conferimento di pascolo Disciplina la soccida in cui l'allevatore mette il bestiame e il proprietario il pascolo. La direzione spetta all'allevatore, il controllo al proprietario.
- Art. 2187 Usi nell'associazione agraria Art. 2187: nei rapporti di associazione agraria (sezioni II-IV), per quanto non disposto e in mancanza di accordo, si applicano gli usi. Colma lacune.
- Art. 2188 Istituzione e natura pubblica del registro L'articolo 2188 del Codice Civile istituisce il registro delle imprese, un registro pubblico tenuto da un apposito ufficio sotto la vigilanza di un giudice.
- Art. 2189 Modalità dell'iscrizione Art. 2189: modalità iscrizione registro. Domanda sottoscritta, verifica autenticità e condizioni, rifiuto con raccomandata, ricorso entro otto giorni al giudice
- Art. 2190 Iscrizione coattiva nel registro imprese L'ufficio del registro invita l'imprenditore a richiedere l'iscrizione omessa; se il termine scade, il giudice puo' ordinarla con decreto.
- Art. 2191 Cancellazione d'ufficio iscrizione illegittima Art.2191 Il giudice del registro ordina la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione priva dei requisiti legali, dopo aver sentito l'interessato. Art. 2191 codice civile.
- Art. 2192 Ricorso contro decreto giudice registro L'interessato può ricorrere al tribunale entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto del giudice del registro; il decreto sul ricorso è iscritto d'ufficio.
- Art. 2193 Efficacia iscrizione Registro Imprese L'iscrizione nel registro rende i fatti opponibili ai terzi. In mancanza, l'obbligato deve provare che il terzo ne era a conoscenza.
- Art. 2194 Sanzione per mancata iscrizione L'Art. 2194 punisce chi omette la richiesta di iscrizione nei termini con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, salvi gli articoli 2626 e 2634.
- Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione Art. 2195: obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per attività industriali, intermediarie, trasporti, bancarie/assicurative e ausiliarie.
- Art. 2196 Obbligo e termini iscrizione impresa L'imprenditore commerciale deve registrarsi al registro delle imprese entro trenta giorni dall'inizio, modificazione o cessazione dell'attività (Art. 2196).
- Art. 2197 Obbligo di iscrizione delle sedi secondarie L'imprenditore deve iscrivere le sedi secondarie con rappresentanza stabile entro 30 giorni, sia in Italia che all'estero, presso i registri competenti.
- Art. 2198 Autorizzazione impresa commerciale minori Obbligo di comunicare al registro imprese le autorizzazioni all'esercizio di impresa commerciale per minori, emancipati, inabilitati o interdetti (Art. 2198).
- Art. 2199 Indicazione del registro negli atti Art. 2199 cod. civ.: l'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso cui è iscritto. Obbligo di pubblicità.
- Art. 2200 Obbligo iscrizione società e cooperative Art. 2200: obbligo iscrizione registro per società (capi III e seg. titolo V) e cooperative, anche se non commerciali. Iscrizione regolata da titoli V e VI.
- Art. 2201 Art. 2201: Iscrizione per enti pubblici commerciali Gli enti pubblici che svolgono attività commerciale in via esclusiva o principale devono iscriversi nel registro delle imprese (Art. 2201).
- Art. 2202 Art. 2202 - Piccoli imprenditori: esenzione iscrizione Art. 2202 esenta i piccoli imprenditori dall'iscrizione nel registro imprese. Non definisce chi è piccolo imprenditore; la definizione è altrove.
- Art. 2203 Art. 2203 - Institore: definizione e poteri Art. 2203 c.c.: definisce l'institore come preposto all'esercizio di un'impresa commerciale; più institori agiscono disgiuntamente salvo diversa procura.
- Art. 2204 Poteri dell'institore: alienazione immobili L'institore può compiere tutti gli atti per l'impresa, ma non alienare o ipotecare immobili del preponente senza autorizzazione. Può stare in giudizio.
- Art. 2205 Obblighi dell'institore su registro e conti L'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili per la sede gestita.
- Art. 2206 Pubblicità della procura Art. 2206: procura con firma autenticata va depositata; altrimenti rappresentanza generale e limitazioni inopponibili a terzi ignari.
- Art. 2207 Modifica o revoca della procura Modifiche e revoca della procura aziendale devono essere iscritte nel registro delle imprese: senza iscrizione non valgono contro i terzi ignari.
- Art. 2208 Institore: responsabilità personale Institore obbligato personalmente se non dichiara la rappresentanza; terzo può agire contro preponente per atti pertinenti.
- Art. 2209 Procuratori: pubblicità e modifica procura L'art. 2209 applica gli artt. 2206-2207 (pubblicità e modifica/revoca) ai procuratori con rapporto continuativo, anche se non institori.
- Art. 2210 Poteri e limiti dei commessi aziendali L'articolo 2210 stabilisce che i commessi d'impresa possono compiere gli atti ordinari della propria mansione, salvo divieti o autorizzazioni espresse.
- Art. 2211 Poteri dei commessi: divieto di deroga Art. 2211 Codice Civile: i commessi non possono derogare alle condizioni generali di contratto senza speciale autorizzazione scritta.
- Art. 2212 Poteri dei commessi per affari conclusi I commessi possono ricevere dichiarazioni sull'esecuzione del contratto, reclami per inadempienze e chiedere provvedimenti cautelari. Art. 2212 c.c.
- Art. 2213 Poteri dei commessi: esigere il prezzo Art. 2213 Codice Civile: i commessi possono esigere il prezzo nei locali, salvo cassa speciale; fuori solo se autorizzati o con quietanza.
- Art. 2214 Libri obbligatori per imprenditore commerciale Obbligo di tenere libro giornale e inventari, altre scritture contabili e conservare corrispondenza. Non vale per piccoli imprenditori. Art. 2214 c.c.
- Art. 2215 Modalità di tenuta delle scritture contabili Numerazione. Se obbligatoria bollatura o vidimazione, foglio bollato da registro o notaio che dichiara i fogli. Libro giornale e inventari: solo numerati.
- Art. 2215-bis Documentazione informatica obbligatoria Art. 2215-bis del Codice Civile: libri obbligatori in formato digitale, con firma digitale e marcatura temporale annuali, efficacia probatoria.
- Art. 2216 Contenuto del libro giornale L'articolo 2216 del Codice Civile stabilisce che il libro giornale deve contenere, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
- Art. 2217 Redazione e contenuto dell'inventario L'Art. 2217 impone l'inventario all'inizio e ogni anno, esteso ai beni personali dell'imprenditore e da firmare entro tre mesi dalle imposte.
- Art. 2218 Bollatura facoltativa di libri non obbligatori L'art. 2218 Codice Civile permette all'imprenditore di bollare volontariamente, come da art. 2215, i libri contabili non obbligatori.
- Art. 2219 Tenuta della contabilità: divieti e modalità Art. 2219 c.c.: scritture contabili senza spazi bianchi, interlinee, trasporti a margine o abrasioni; cancellazioni devono lasciare leggibili le parole.
- Art. 2220 Conservazione scritture contabili dieci anni L'art. 2220 c.c. impone di conservare scritture contabili, fatture, lettere e telegrammi per dieci anni dall'ultima registrazione, anche in digitale.
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2221 Abrogato
- Art. 2222 Definisce il contratto d'opera L'articolo 2222 definisce il contratto d'opera: lavoro autonomo senza subordinazione, con corrispettivo, e si applicano le norme del capo.
- Art. 2223 Materia fornita dal prestatore d'opera Le norme sul contratto d'opera si applicano anche se il prestatore d'opera fornisce la materia, salvo che la materia sia prevalente (norme sulla vendita).
- Art. 2224 Fissazione del termine e recesso Se il prestatore d'opera non esegue a regola d'arte, il committente può fissare un termine; scaduto, può recedere e chiedere danni. Art. 2224.
- Art. 2225 Il giudice determina il corrispettivo Se il corrispettivo non e' concordato ne' determinabile da tariffe o usi, il giudice lo stabilisce in base al risultato e al lavoro necessario. (Art. 2225)
- Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera L'accettazione libera il prestatore per vizi noti o riconoscibili, salvo occultamento. Vizi occulti: denuncia entro 8 giorni, azione in 1 anno dalla consegna.
- Art. 2227 Recesso unilaterale del committente Il committente può recedere dal contratto d'opera anche dopo l'inizio dei lavori, indennizzando il prestatore per spese, lavoro e mancato guadagno. Art. 2227.
- Art. 2228 Compenso se l'opera diventa impossibile Se l'opera diventa impossibile per cause esterne, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per il lavoro svolto, nei limiti dell'utilità ottenuta.
- Art. 2229 Iscrizione ad albi e poteri degli ordini L'articolo 2229 stabilisce l'obbligo di iscrizione agli albi per le professioni intellettuali, i poteri disciplinari degli ordini e il ricorso ai giudici.
- Art. 2230 Disciplina del lavoro intellettuale L'Art. 2230 stabilisce che la prestazione d'opera intellettuale è retta dalle norme seguenti, da quelle del contratto d'opera e dalle leggi speciali.
- Art. 2231 Nessun compenso senza iscrizione all'albo Senza iscrizione all'albo non si ha diritto al compenso. La cancellazione risolve il contratto, ma spettano rimborso spese e compenso per l'utilità del lavoro.
- Art. 2232 Esecuzione personale dell'incarico Art. 2232: il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico, salvo possibilità di sostituti e ausiliari se consentito dal contratto o dagli usi.
- Art. 2233 Compenso professioni intellettuali Art. 2233: compenso professioni intellettuali: se non pattuito, lo decide il giudice, sentita l'associazione. Per avvocati, patti nulli se non scritti.
- Art. 2234 Spese e acconti Art. 2234 Codice Civile: il cliente deve anticipare le spese occorrenti all'opera e versare acconti sul compenso secondo gli usi, salvo patto contrario.
- Art. 2235 Divieto di ritenzione del prestatore d'opera Il prestatore d'opera non può trattenere cose e documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario a tutelare i propri diritti (art. 2235 c.c.).
- Art. 2236 Art. 2236 - Responsabilità limitata per problemi difficili L'art. 2236 c.c. limita la responsabilità del prestatore d'opera: per problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde solo per dolo o colpa grave.
- Art. 2237 Recesso dal contratto d'opera Il cliente può recedere con rimborso spese e compenso; il prestatore solo per giusta causa, con rimborso spese e compenso basato sul risultato utile.
- Art. 2238 Professioni intellettuali e impresa L'articolo 2238 c.c. applica le norme sull'impresa se la professione e' elemento di un'attivita' d'impresa, e quelle sugli ausiliari se impiega sostituti.
- Art. 2239 Disciplina del lavoro non aziendale L'articolo 2239 estende le norme sul lavoro subordinato ai rapporti non legati a un'impresa, nei limiti della compatibilità con la loro natura speciale.
- Art. 2240 Norme applicabili al lavoro domestico Il lavoro domestico è regolato dalle norme del capo (artt. 2240-2246) e, se più favorevoli, dalla convenzione e dagli usi.
- Art. 2242 Vitto, alloggio e assistenza Lavoratore convivente: diritto a vitto, alloggio e assistenza medica per brevi infermità, oltre retribuzione. Le parti contribuiscono a previdenza e assistenza.
- Art. 2243 Ferie retribuite di almeno otto giorni Il lavoratore ha diritto a ferie retribuite di almeno otto giorni; la condizione dell'anno di servizio ininterrotto è stata dichiarata incostituzionale.
- Art. 2244 Recesso nel contratto di lavoro domestico Recesso nel lavoro domestico: si applicano art. 2118 e 2119. Preavviso minimo otto giorni, quindici se anzianità supera due anni.
- Art. 2245 Calcolo dell'indennità di anzianità L'art. 2245 riconosce un'indennità di otto giorni per ogni anno di servizio alla fine del contratto, salvo dimissioni o colpa del lavoratore.
- Art. 2246 Certificato di lavoro alla cessazione Il lavoratore ha diritto a un certificato che attesti mansioni e periodo di servizio alla cessazione del contratto (Art. 2246 c.c.).
- Art. 2247 Definizione del contratto di società L'articolo 2247 definisce il contratto di società: due o più persone conferiscono beni o servizi per un'attività economica comune e dividerne gli utili.
- Art. 2248 Regola la comunione per solo godimento L'articolo 2248 stabilisce che se piu persone condividono un bene al solo fine di goderne, si applica la disciplina della comunione e non della societa.
- Art. 2249 Obbligo di forma per societa commerciali L'art. 2249 impone l'uso di tipi societari commerciali per attività commerciali. Le attività diverse usano la società semplice, salvo diversa scelta.
- Art. 2250 Dati obbligatori in atti e sito web La norma impone alle società di indicare in atti, lettere e sito web la sede legale, il registro imprese, il capitale versato e lo stato di liquidazione.
- Art. 2251 Libertà di forma contratto sociale semplice Art. 2251 C.C.: libertà di forma per contratto di società semplice, salvo se i beni conferiti richiedono forma speciale (es. immobili: atto pubblico).
- Art. 2252 Modifica contratto sociale: consenso di tutti Art. 2252 c.c.: modificare il contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario. Spiega la regola di default e la sua derogabilità.
- Art. 2253 Obbligo di conferimento in parti eguali Obbligo del socio di eseguire i conferimenti previsti; se non determinati, presunzione di parti uguali per l'oggetto sociale. Art. 2253.
- Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti Art. 2254: regola garanzia e rischio nei conferimenti. Per proprietà, si applicano regole vendita; per godimento, rischio resta al socio, garanzia da locazione.
- Art. 2255 Responsabilità del socio per crediti conferiti Il socio che conferisce un credito risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'art. 1267, come per la garanzia convenzionale.
- Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali L'art. 2256 vieta al socio di usare beni sociali per scopi personali senza consenso. Non prevede sanzioni, ma stabilisce un obbligo.
- Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva dei soci Ciascun socio amministratore può agire da solo, ma gli altri possono opporsi prima dell'atto. La maggioranza per quote di utile decide sull'opposizione.
- Art. 2258 Amministrazione congiuntiva: unanimità Art. 2258: nell'amministrazione congiuntiva serve il consenso unanime dei soci amministratori, tranne in caso di urgenza. La maggioranza vale solo se pattuita.
- Art. 2259 Revoca dell'amministratore di società La revoca dell'amministratore nel contratto sociale richiede giusta causa. Se nominato a parte, segue il mandato. Ogni socio può ricorrere al giudice.
- Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per gli obblighi di legge e contratto, salvo dimostrino esenti da colpa.