Libro VDel lavoro
730 articoli · 18 abrogati · pagina 7 di 8
- Art. 2518 Solo la società cooperativa risponde Nelle società cooperative, solo la società con il suo patrimonio è responsabile per le obbligazioni sociali; i soci non rispondono personalmente.
- Art. 2519 Norme applicabili alle società cooperative Nelle cooperative si applicano le norme della SPA per quanto non previsto. L'atto costitutivo puo scegliere la SRL con meno di venti soci o un milione di euro.
- Art. 2520 Cooperative speciali: norme applicabili L'articolo 2520 rende applicabili le norme sulle cooperative alle speciali solo se compatibili; autorizza cooperative per categorie particolari anche non soci.
- Art. 2521 Atto costitutivo delle cooperative L'art. 2521 c.c. elenca i 13 elementi obbligatori dell'atto costitutivo di una cooperativa (denominazione, oggetto, capitale, ecc.) e richiede l'atto pubblico.
- Art. 2522 Almeno nove soci per costituire cooperativa Minimo nove soci per cooperativa, o tre se persone fisiche e norme SRL. Se scende sotto, va reintegrato entro un anno, altrimenti scioglimento.
- Art. 2523 Deposito atto costitutivo e iscrizione coop. Il notaio deposita l'atto costitutivo della cooperativa entro venti giorni presso il registro imprese. Effetti iscrizione e nullità agli artt. 2331 e 2332.
- Art. 2524 Capitale variabile nelle cooperative L'articolo 2524 stabilisce che nelle cooperative il capitale sociale è variabile: l'ingresso di nuovi soci non richiede la modifica dell'atto costitutivo.
- Art. 2525 Limiti a quote e azioni nelle cooperative Art. 2525 Codice Civile: valore nominale azioni da venticinque a cinquecento euro e limite di centomila euro per quota del socio nelle cooperative.
- Art. 2526 Strumenti finanziari nelle cooperative L'articolo 2526 regola l'emissione di strumenti finanziari nelle cooperative, i diritti patrimoniali o amministrativi e il limite del voto in assemblea.
- Art. 2527 Requisiti per l'ammissione dei soci coop L'Art. 2527 disciplina l'ammissione dei soci in cooperativa: vieta chi e' in concorrenza e limita i soci speciali a un terzo e cinque anni.
- Art. 2528 Ammissione di nuovi soci in cooperativa Procedura per l'ammissione dei soci in cooperativa. Gli amministratori decidono e, in caso di rigetto, devono motivare entro sessanta giorni. Art. 2528.
- Art. 2529 Acquisto di quote proprie in cooperativa L'Art. 2529 consente alla cooperativa l'acquisto di quote proprie se previsto dall'atto costitutivo, nei limiti di utili e riserve disponibili del bilancio.
- Art. 2530 Cessione quote cooperative: regole e limiti Cessione quote in cooperativa: decisione degli amministratori entro sessanta giorni. In caso di divieto, recesso dopo due anni con preavviso di novanta giorni.
- Art. 2531 Esclusione socio per mancato pagamento quote Il socio che non paga le quote o azioni sottoscritte può essere escluso dalla società dopo intimazione degli amministratori, secondo l'art. 2533.
- Art. 2532 Recesso del socio dalla cooperativa Il recesso del socio cooperatore si comunica con raccomandata. Gli amministratori valutano entro sessanta giorni, con opposizione entro sessanta giorni.
- Art. 2533 Esclusione del socio dalla cooperativa L'art. 2533 stabilisce le cause di esclusione del socio da una cooperativa e concede sessanta giorni dalla comunicazione per opporsi in tribunale.
- Art. 2534 Diritti degli eredi in caso di morte del socio Morte del socio: liquidazione quota o rimborso azioni; atto costitutivo può prevedere subentro eredi; più eredi nominano rappresentante comune salvo divisione.
- Art. 2535 Liquidazione quota del socio uscente La liquidazione della quota del socio uscente in cooperativa si calcola sul bilancio di esercizio e va pagata entro centottanta giorni dall'approvazione.
- Art. 2536 Responsabilità socio uscente e eredi Socio uscente risponde per conferimenti non versati per un anno; se insolvenza entro un anno, risponde nei limiti di quanto ricevuto. Stessa regola per eredi.
- Art. 2537 Quota del socio cooperatore non aggredibile L'articolo 2537 del Codice Civile impedisce al creditore personale di un socio cooperatore di pignorare la sua quota o azioni finché dura la società.
- Art. 2538 Diritto di voto nelle assemblee cooperative Disciplina il voto nelle cooperative: iscrizione da almeno novanta giorni, un voto per socio e fino a cinque voti per le persone giuridiche.
- Art. 2539 Limiti deleghe in assemblea cooperativa Nelle cooperative SpA un socio può rappresentare massimo 10 soci. Gli imprenditori individuali possono farsi rappresentare da familiari collaboratori.
- Art. 2540 Quando si tengono le assemblee separate Le assemblee separate sono obbligatorie sopra tremila soci in più province o cinquecento soci con più gestioni. Non sono autonomamente impugnabili.
- Art. 2541 Assemblee speciali per strumenti finanziari L'art. 2541 c.c. disciplina assemblee speciali per strumenti finanziari senza voto: competenze, convocazione, rappresentante comune.
- Art. 2542 Amministrazione della cooperativa L'organo amministrativo della cooperativa deve essere collegiale con almeno tre membri. La maggioranza e' scelta tra i soci cooperatori. Art. 2542.
- Art. 2543 Nomina dell'organo di controllo cooperativo Regola l'obbligo del collegio sindacale nelle cooperative e consente ai possessori di strumenti finanziari di eleggere fino a un terzo dei suoi componenti.
- Art. 2544 Limiti alle deleghe e organi cooperativi L'articolo 2544 stabilisce quali decisioni non possono essere delegate dagli amministratori di cooperative e limita a un terzo la presenza dei finanziatori.
- Art. 2545 Scioglimento della cooperativa - Art. 2545-duodecies La società cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7), nonché per la perdita del capitale sociale.
- Art. 2545-bis Esame libri CdA nelle cooperative Nelle coop SpA, almeno un decimo dei soci (o un ventesimo se oltre tremila soci) ha diritto di esaminare i libri di CdA e comitato esecutivo. Esclusi i morosi.
- Art. 2545-ter Riserve indivisibili Le riserve indivisibili non sono distribuibili ai soci neppure in scioglimento; coprono perdite solo dopo riserve per aumenti di capitale e distribuibili.
- Art. 2545-quater Accantonamento utili a riserva legale Nelle cooperative almeno il trenta per cento degli utili netti va alla riserva legale, una quota ai fondi mutualistici e il resto lo decide l'assemblea.
- Art. 2545-quinquies Distribuzione utili e riserve I dividendi e le riserve ai soci cooperatori richiedono un patrimonio netto superiore a un quarto dei debiti. L'aumento massimo è del venti per cento.
- Art. 2545-sexies Ripartizione dei ristorni Art. 2545-sexies: ripartizione ristorni, separata contabilità, possibilità di ripartire con aumento quote o emissione azioni/strumenti finanziari.
- Art. 2545-septies Gruppo cooperativo paritetico Regole per il contratto di gruppo cooperativo paritetico: elementi obbligatori, recesso senza oneri per i soci e deposito dell'accordo all'albo.
- Art. 2545-octies Perdita qualifica mutualità prevalente Perdita della qualifica prevalente per due esercizi o per modifiche statutarie: regola segnalazioni all'albo e bilancio in casi specifici. Art. 2545-octies.
- Art. 2545-novies Modifiche atto costitutivo cooperative L'art. 2545-novies richiama l'art. 2436 per le modifiche dell'atto costitutivo; fusione e scissione sono regolate dal Titolo V, Capo X, Sez. II e III.
- Art. 2545-decies Trasformazione delle cooperative Le cooperative non a mutualità prevalente possono trasformarsi in società lucrative o consorzi con il voto di almeno la metà dei soci o dei due terzi.
- Art. 2545-octiesdecies Sostituzione dei liquidatori L'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o chiedere la cancellazione se mancano bilanci da cinque anni, con opposizione entro trenta giorni.
- Art. 2545-quaterdecies Controllo sulle cooperative Art. 2545-quaterdecies del Codice Civile: le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, vigilanza e altri controlli previsti da leggi speciali.
- Art. 2545-quinquiesdecies Denuncia al tribunale Denuncia al tribunale nelle cooperative per un decimo dei soci (un ventesimo se piu' di tremila soci) e rapporti con l'autorita' di vigilanza.
- Art. 2545-septiesdecies Scioglimento d'autorità L'autorità di vigilanza può sciogliere le cooperative che non depositano il bilancio da due anni consecutivi o non perseguono lo scopo mutualistico.
- Art. 2545-sexiesdecies Gestione commissariale irregolari Art. 2545-sexiesdecies: l'autorità di vigilanza revoca amministratori e nomina un commissario per sanare irregolarità, anche in crisi o insolvenza.
- Art. 2545-terdecies Insolvenza delle cooperative L'art. 2545-terdecies regola l'insolvenza delle cooperative: la liquidazione coatta e quella giudiziale si escludono a vicenda in base alla priorità.
- Art. 2546 Mutua assicurazione e qualifica socio Nelle mutue assicuratrici il patrimonio sociale garantisce le obbligazioni. Si diventa e si resta soci solo finché si è assicurati con la società.
- Art. 2547 Mutua assicurazione: norme applicabili L'articolo 2547 stabilisce che le mutue assicuratrici devono rispettare le leggi speciali sull'assicurazione e le norme cooperative compatibili.
- Art. 2548 Fondi garanzia e soci sovventori nelle mutue L'art. 2548 regola i fondi di garanzia nelle mutue: i soci sovventori hanno fino a cinque voti, ma la maggioranza del CDA spetta agli assicurati.
- Art. 2549 Associazione in partecipazione: definizione L'art. 2549 definisce l'associazione in partecipazione: l'associante dà una quota degli utili per un apporto. Il divieto di apporto di lavoro è abrogato.
- Art. 2550 Divieto di nuova associazione senza consenso L'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
- Art. 2551 Terzi acquistano diritti solo verso associante Art. 2551 stabilisce che i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo verso l'associante, non verso l'associato, nell'associazione in partecipazione.
- Art. 2552 Gestione e rendiconto nell'associazione La gestione dell'affare spetta all'associante. L'associato ha poteri di controllo da contratto e diritto al rendiconto finale o annuale se dura più di un anno.
- Art. 2553 Divisione utili e perdite dell'associato Salvo patto contrario, l'associato in partecipazione risponde delle perdite proporzionalmente agli utili, ma mai oltre il valore del proprio apporto.
- Art. 2554 Cointeressenza e partecipazione senza apporto L'art. 2554 c.c. estende artt. 2551-2552 a cointeressenza senza perdite e a partecipazione a utili e perdite senza apporto. Salvo art. 2102 per lavoratori.
- Art. 2555 Definizione legale di azienda L'Art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
- Art. 2556 Forma e deposito per cessione d'azienda Art. 2556 c.c.: I contratti di trasferimento d'azienda devono essere provati per iscritto e depositati entro trenta giorni nel registro delle imprese.
- Art. 2557 Divieto di concorrenza per chi cede l'azienda Chi vende un'azienda non può avviare un'impresa che svii la clientela per cinque anni. Un patto non può mai superare i cinque anni di durata.
- Art. 2558 Successione nei contratti d'azienda L'acquirente dell'azienda subentra nei contratti non personali, salvo patto contrario. Il terzo può recedere entro 3 mesi dalla notizia per giusta causa.
- Art. 2559 Cessione crediti azienda: effetto dal registro Cessione crediti azienda: effetto da iscrizione registro, anche senza notifica. Debitore liberato se paga in buona fede all'alienante. Vale anche per usufrutto.
- Art. 2560 Debiti relativi all'azienda ceduta L'alienante resta debitore fino a consenso creditori. Per azienda commerciale, acquirente risponde dei debiti risultanti da libri contabili.
- Art. 2561 Gestione e inventario nell'usufrutto L'usufruttuario deve usare la ditta, mantenere la destinazione e l'efficienza aziendale. Le differenze di inventario si regolano in danaro a fine usufrutto.
- Art. 2562 Estende disposizioni usufrutto all'affitto Art. 2562 c.c. estende all'affitto dell'azienda le norme sull'usufrutto (Art. 2561): successione contratti, crediti, debiti, divieto concorrenza.
- Art. 2563 Diritto all'uso esclusivo della ditta L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta prescelta. La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo art. 2565.
- Art. 2564 Modificazione ditta per evitare confusione L'art. 2564 c.c. impone a chi ha registrato la ditta dopo un'altra simile di modificarla per evitare confusione sull'oggetto e luogo dell'impresa.
- Art. 2565 Trasferimento della ditta solo con l'azienda Art. 2565: ditta non trasferibile senza azienda; per atto tra vivi occorre consenso alienante; per successione passa salvo diverso testamento.
- Art. 2566 Registrazione della ditta: obbligo di rifiuto L'ufficio del registro imprese rifiuta iscrizione ditta se non conforme al secondo comma art.2563 o, per ditta derivata, se manca copia atto successione.
- Art. 2567 Ragione sociale e denominazione delle società L'art. 2567 rinvia ai titoli V e VI del libro V per la ragione sociale e denominazione delle società, e all'art. 2564 per le modifiche.
- Art. 2568 Regole per la modifica dell'insegna L'articolo 2568 stabilisce che le disposizioni del primo comma dell'art. 2564, relative alla modifica della ditta, si applicano all'insegna dell'azienda.
- Art. 2569 Esclusività del marchio registrato L'articolo 2569 garantisce il diritto di uso esclusivo del marchio registrato per i prodotti e servizi previsti. Senza registrazione si applica l'art. 2571.
- Art. 2570 Marchi collettivi: registrazione per garanzia Art. 2570 c.c.: soggetti garanti di origine, natura o qualità possono registrare marchi collettivi e concederne l'uso a produttori o commercianti.
- Art. 2571 Uso preesistente di marchio non registrato Art. 2571 c.c.: chi ha usato un marchio non registrato prima della registrazione altrui può continuare a usarlo nei limiti del precedente uso.
- Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio Art. 2572 Codice Civile vieta al rivenditore di sopprimere il marchio del produttore, ma consente di apporre il proprio.
- Art. 2573 Trasferire o concedere in licenza il marchio Il marchio può essere ceduto o dato in licenza per tutti o parte dei prodotti, purché non inganni il pubblico sui caratteri essenziali del prodotto.
- Art. 2574 Registrazione marchi rimandata a leggi speciali L'articolo 2574 del Codice Civile rinvia alle leggi speciali per stabilire condizioni di registrazione dei marchi, atti di trasferimento e relativi effetti.
- Art. 2575 Oggetto del diritto d'autore Art. 2575: oggetto diritto d'autore: opere creative in scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema, qualsiasi modo o forma.
- Art. 2576 Acquisto del diritto d'autore per creazione Il titolo originario del diritto d'autore è la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576).
- Art. 2577 Contenuto del diritto d'autore L'articolo 2577 del Codice Civile: diritto esclusivo di pubblicare e sfruttare l'opera, e diritti morali di paternità e integrità.
- Art. 2578 Tutela e compenso per progetti tecnici L'art. 2578 del Codice Civile garantisce l'esclusiva sui disegni e un equo compenso all'autore di progetti tecnici originali usati a scopo di lucro.
- Art. 2579 Compenso e tutela d'onore per gli artisti Artisti e interpreti hanno diritto a un equo compenso per la diffusione delle esecuzioni e alla tutela della reputazione contro utilizzi lesivi.
- Art. 2580 Titolare del diritto d'autore Art. 2580: il diritto d'autore appartiene all'autore e ai suoi aventi causa, nei limiti delle leggi speciali. Un comma fu abrogato nel 1975.
- Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento tra vivi richiede prova scritta. Art. 2581 c.c. Disciplina la cessione dei diritti d'autore.
- Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio L'autore può ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, con obbligo di indennizzare i titolari dei diritti di sfruttamento. Art. 2582 c.c.
- Art. 2583 Art. 2583: rimanda a leggi speciali per esercizio e durata Art. 2583 C.C. stabilisce che esercizio e durata dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sono disciplinati da leggi speciali.
- Art. 2584 Diritto di esclusività L'art. 2584 concede al titolare di brevetto il diritto esclusivo di attuare e disporre dell'invenzione, esteso al commercio del prodotto.
- Art. 2585 Cosa può essere brevettato: invenzioni L'articolo 2585 stabilisce quali invenzioni sono brevettabili: metodi, macchine, prodotti e applicazioni industriali di principi scientifici.
- Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi Art. 2586: Il brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione industriale attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Abrogata la seconda parte.
- Art. 2587 Consenso obbligatorio per brevetto dipendente Art. 2587: un brevetto che richiede l'attuazione di brevetti precedenti non può essere utilizzato senza il consenso dei loro titolari, salve leggi speciali.
- Art. 2588 A chi spetta il diritto di brevetto L'articolo 2588 del Codice Civile stabilisce che il diritto di brevetto per un'invenzione spetta all'inventore oppure ai suoi aventi causa.
- Art. 2589 Trasferibilità diritti invenzioni industriali Art. 2589 del Codice Civile: i diritti da invenzioni industriali sono trasferibili, tranne il diritto morale di essere riconosciuto autore.
- Art. 2590 Paternità dell'invenzione del lavoratore Il lavoratore ha sempre diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione creata sul lavoro, ma i diritti economici sono stabiliti dalle leggi speciali.
- Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali per brevetti L'articolo 2591 del Codice Civile rinvia alle leggi speciali per la disciplina della concessione del brevetto, dell'esercizio dei diritti e della loro durata.
- Art. 2592 Tutela dei modelli di utilità L'articolo 2592 del Codice Civile disciplina il brevetto per modelli di utilità, garantendo l'esclusiva d'uso e commercio ma escludendo i singoli componenti.
- Art. 2593 Esclusiva su disegni e modelli Chi registra un nuovo disegno o modello con carattere individuale ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e vietarne l'uso non autorizzato a terzi.
- Art. 2594 Norme applicabili a brevetti e registrazioni L'art. 2594 richiama gli articoli 2588, 2589 e 2590 per i brevetti e registrazioni. Le condizioni, modalità e durata sono regolate da leggi speciali.
- Art. 2595 Limiti legali della concorrenza Limiti legali della concorrenza: la concorrenza non deve ledere l'economia nazionale, nei limiti di legge e norme corporative. Art. 2595.
- Art. 2596 Limiti ai patti di non concorrenza L'accordo che limita la concorrenza richiede la prova scritta, deve riguardare una specifica zona o attivita e dura al massimo cinque anni. Art. 2596.
- Art. 2597 Obbligo di contrattare nel monopolio Art. 2597: chi esercita un'impresa in monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni, osservando la parità di trattamento.
- Art. 2598 Atti di concorrenza sleale L'art. 2598 elenca gli atti di concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, altri mezzi non conformi alla correttezza professionale.
- Art. 2599 Sentenza inibitoria per concorrenza sleale L'art. 2599 c.c. prevede che il giudice, accertata concorrenza sleale, inibisca la continuazione e disponga misure per eliminarne gli effetti.
- Art. 2600 Risarcimento per atti di concorrenza sleale Art. 2600: atti di concorrenza sleale con dolo o colpa obbligano al risarcimento. La colpa è presunta. Può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
- Art. 2601 Azione delle associazioni professionali Art. 2601 Codice Civile: le associazioni professionali possono agire per la repressione della concorrenza sleale quando lede gli interessi della categoria.
- Art. 2602 Consorzio tra imprenditori: nozione e norme L'articolo 2602 definisce il contratto di consorzio tra imprenditori e stabilisce che è regolato dagli articoli 2603-2613, salve leggi speciali.