Libro IIDelle successioni
344 articoli · 17 abrogati · pagina 3 di 4
- Art. 656 Legato di bene già appartenente al legatario Il legato di un bene già del legatario è nullo se è ancora suo alla morte del testatore, ma è valido se passa al testatore, all'onerato o a un terzo.
- Art. 657 Legato di bene acquistato dal legatario Se il legatario acquista la cosa legata dopo il testamento, il legato è senza effetto, salvo il rimborso del prezzo nei casi previsti dall'art. 651.
- Art. 658 Efficacia del legato di credito Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto solo per la parte che sussiste al tempo della morte. L'erede consegna solo i titoli.
- Art. 659 Legato al creditore e pagamento debito Se il testamento lascia un bene al creditore senza citare il debito, il legato si somma al credito e non costituisce pagamento della somma dovuta. Art. 659.
- Art. 660 Cosa comprende il legato di alimenti Il legato di alimenti include vitto, alloggio, vestiario e cure mediche (art. 438), salvo diversa volontà del testatore. Non comprende altre prestazioni.
- Art. 661 Efficacia del prelegato per l'intero ammontare Il legato a favore di un coerede gravante su tutta l'eredita si detrae per l'intero valore prima della divisione tra gli eredi ai sensi dell'Art. 661.
- Art. 662 Onere del legato: chi deve eseguirlo? Art. 662: il testatore può porre l'onere del legato su eredi o legatari; in mancanza, sono tenuti gli eredi in proporzione alla quota.
- Art. 663 Legato imposto a un solo erede e rivalsa Se il testatore pone il legato a carico di un solo erede, risponde solo lui. Se il legato riguarda un bene del coerede, gli altri lo compensano per quota.
- Art. 664 Scelta della cosa nel legato di genere L'Art. 664 stabilisce chi sceglie la cosa legata per genere: di norma l'onerato, con qualità non inferiore alla media, salvo regole per legatario e terzi.
- Art. 665 Scelta nel legato alternativo Nel legato alternativo, la scelta spetta all'onerato (persona gravata) a meno che il testatore non l'abbia attribuita al legatario o a un terzo.
- Art. 666 Trasmissione della facoltà di scelta all'erede In un legato di genere o alternativo, se l'onerato o legatario non ha scelto, la facoltà passa all'erede. La scelta fatta è irrevocabile.
- Art. 667 Stato e accessioni della cosa legata L'art. 667 stabilisce che la cosa legata va consegnata nello stato in cui si trova alla morte del testatore, con pertinenze, costruzioni e acquisti contigui.
- Art. 668 Ripartizione dei pesi sulla cosa legata Il legatario sopporta i pesi reali come servitù e canoni sul fondo. L'erede paga debiti, rendite semplici e censi, salvo diversa volontà del testatore.
- Art. 669 Art. 669 – Frutti della cosa legata I frutti di una cosa legata sono dovuti al legatario: dalla morte del testatore se la cosa era sua e fruttifera; altrimenti dalla domanda o promessa (art. 669).
- Art. 670 Decorrenza del legato a prestazioni periodiche Il legato periodico decorre dalla morte del testatore. Spetta l'intera quota del termine iniziato, esigibile a fine periodo, salvo gli alimenti.
- Art. 671 Limiti della responsabilità del legatario Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di altri oneri entro il valore della cosa legata. Se il valore è insufficiente, l'obbligo si riduce.
- Art. 672 Spese del legato a carico dell'onerato L'art. 672 c.c. stabilisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato, cioè chi è obbligato a eseguire il legato.
- Art. 673 Quando il legato perde efficacia Il legato perde effetto se la cosa è distrutta prima della morte del testatore. Dopo la morte, l'erede è liberato se l'impossibilità non dipende da lui.
- Art. 674 Accrescimento tra coeredi Se un erede non accetta, la sua quota si accresce agli altri coeredi (art. 674 c.c.), salvo diversa volontà del testatore e diritto di rappresentazione.
- Art. 675 Accrescimento tra collegatari L'art. 675 cc stabilisce l'accrescimento tra più legatari dello stesso oggetto, salvo diversa volontà e diritto di rappresentazione.
- Art. 676 Accrescimento: subentro negli obblighi Acquisto per accrescimento di diritto: coeredi e legatari subentrano negli obblighi dell'erede mancante, salvo quelli personali. Art. 676.
- Art. 677 Destinazione della quota senza accrescimento Se l'accrescimento non opera, la quota dell'erede va agli eredi legittimi e quella del legatario all'onerato, con trasferimento dei relativi obblighi.
- Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto Art. 678 c.c. regola l'accrescimento nel legato di usufrutto: se previsto, opera anche dopo il possesso; senza, la quota si consolida con la proprietà.
- Art. 679 Non si può rinunciare a revocare il testamento Art. 679 Codice Civile: non si può rinunciare alla facoltà di revocare o modificare il testamento; clausole contrarie nulle.
- Art. 680 Revocazione espressa del testamento Art. 680: la revocazione espressa di un testamento richiede un nuovo testamento o un atto notarile con due testimoni, dichiarando la revoca totale o parziale.
- Art. 681 Revocazione della revocazione del testamento Art. 681 cod. civ.: la revoca di un testamento può essere a sua volta revocata con le forme dell'art. 680. In tal caso le disposizioni revocate rivivono.
- Art. 682 Effetto del testamento posteriore non revocante Il testamento posteriore che non revoca espressamente i precedenti annulla solo le disposizioni incompatibili, lasciando valide le altre. Art. 682 c.c.
- Art. 683 Effetto della revoca con testamento inefficace La revoca delle disposizioni precedenti fatta con un nuovo testamento resta efficace anche se l'erede o legatario muore prima, e indegno o rinunzia.
- Art. 684 Revoca del testamento olografo per distruzione Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato è revocato, salvo prova che il fatto sia stato di altri o senza intenzione del testatore. Art. 684.
- Art. 685 Ritiro testamento segreto: non revoca se olografo (685) Il ritiro del testamento segreto non lo revoca se la scheda può valere come olografo, cioè scritta e sottoscritta dal testatore.
- Art. 686 Revoca del legato per vendita o modifica Vendere, donare o trasformare radicalmente il bene legato revoca il legato, anche se il bene torna al testatore. Salva prova contraria. Art. 686 c.c.
- Art. 687 Revoca del testamento per figli sopravvenuti Il testamento è revocato di diritto se sopravvengono o si scoprono figli, salvo che il testatore avesse già previsto tale eventualità. Art. 687 cc.
- Art. 688 Sostituzione ordinaria dell'erede Art. 688 cod. civ. - sostituzione ordinaria: testatore può nominare sostituto se erede non possa o non voglia accettare. Presunzione su entrambi i casi.
- Art. 689 Sostituzione plurima e reciproca nel testamento L'articolo 689 disciplina la sostituzione di più eredi a uno solo o viceversa, la sostituzione reciproca tra coeredi e il calcolo delle rispettive quote.
- Art. 690 Obblighi dei sostituiti Art. 690 Codice Civile: i sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, salvo diversa volontà del testatore o obblighi personali.
- Art. 691 Sostituzione ordinaria applicata ai legati Art. 691 C.c. estende le norme sulla sostituzione ordinaria di questa sezione anche ai legati, rendendo applicabili le stesse regole dell'eredità.
- Art. 692 Eredità vincolata per chi assiste l'interdetto L'art. 692 c.c. consente di vincolare i beni ereditati dall'interdetto a favore di chi ne ha cura, salvo inefficacia se il giudizio non parte entro due anni.
- Art. 693 Godimento e amministrazione dell'istituito L'istituito ha godimento e libera amministrazione, può agire in giudizio e fare migliorie. Usufruttuario per analogia. Art. 693.
- Art. 694 Alienazione dei beni oggetto di sostituzione Il tribunale può consentire alienazione di beni di sostituzione per evidente utilità, con reimpiego, e ipoteche per miglioramenti fondiari.
- Art. 695 Creditori personali: solo frutti I creditori personali dell'istituito possono agire solo sui frutti dei beni in sostituzione, non sul capitale. Art. 695.
- Art. 696 Devoluzione al sostituito L'eredità si devolve al sostituito alla morte dell'istituito. Se i curatori muoiono prima dell'incapace, i beni vanno ai successori legittimi dell'incapace.
- Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati Art. 697 Codice Civile: le norme sulla sostituzione fedecommissaria si applicano anche ai legati, estendendo le disposizioni della sezione.
- Art. 698 Usufrutto successivo: solo il primo chiamato Art. 698: disposizione di usufrutto successivo valida solo per il primo chiamato alla morte del testatore, secondo il Codice Civile italiano.
- Art. 699 Legati di assistenza e premi di nuzialità L'articolo 699 del Codice Civile rende valide le disposizioni testamentarie per erogazioni periodiche destinate a premi, sussidi o opere assistenziali.
- Art. 700 Nomina e sostituzione esecutore testamentario Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e sostituti; regola l'azione congiunta e la facoltà di sostituzione da parte dell'esecutore.
- Art. 701 Chi può essere nominato esecutore testamentario Art. 701 c.c.: non possono essere nominati esecutori testamentari chi non ha piena capacità di obbligarsi; un erede o legatario può esserlo.
- Art. 702 Accettazione e rinunzia dell'esecutore L'accettazione o la rinunzia dell'esecutore testamentario va dichiarata in cancelleria. Non ammette condizioni. Può essere fissato un termine.
- Art. 703 Ruolo e poteri dell'esecutore testamentario L'esecutore testamentario amministra l'eredità con la diligenza del buon padre di famiglia. Il possesso dura un anno, prorogabile al massimo di un altro anno.
- Art. 704 Esecutore testamentario: azioni processuali L'art. 704 cod. civ. impone di citare l'esecutore testamentario nelle azioni ereditarie, e gli riconosce la facoltà di intervenire e agire per l'ufficio.
- Art. 705 Obbligo di sigilli e inventario L'esecutore testamentario deve apporre i sigilli e fare l'inventario se tra gli eredi vi sono minori, interdetti, assenti o persone giuridiche. Art. 705.
- Art. 706 Divisione affidata all'esecutore testamentario Il testatore può affidare all'esecutore testamentario (non erede o legatario) la divisione dei beni tra gli eredi, osservando l'art. 733 e sentiti gli eredi.
- Art. 707 Consegna dei beni all'erede L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede i beni non necessari all'ufficio; non può rifiutare se l'erede ha soddisfatto obbligazioni o offre garanzia.
- Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari L'autorità giudiziaria decide il disaccordo tra esecutori testamentari che devono agire congiuntamente, sentiti gli eredi se occorre. Art. 708 c.c.
- Art. 709 Rendiconto e responsabilità dell'esecutore L'esecutore testamentario deve rendere il conto della gestione agli eredi e risponde dei danni per colpa. Il testatore non può esonerarlo da tali obblighi.
- Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario L'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità, inidoneità o perdita della fiducia.
- Art. 711 Gratuità e compenso dell'esecutore L'incarico di esecutore testamentario è per legge gratuito. Il testatore può però prevedere un compenso specifico a carico dell'asse ereditario.
- Art. 712 Spese dell'esecutore testamentario L'Art. 712 c.c. stabilisce che le spese dell'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.
- Art. 713 Art. 713 Codice Civile: i coeredi possono sempre domandare la divisione Art. 713 c.c.: la divisione ereditaria può sempre essere chiesta, salvo i limiti temporali che il testatore può porre. Testo ufficiale.
- Art. 714 Divisione anche dopo godimento separato L'Art. 714 c.c. permette la divisione anche se un coerede ha goduto separatamente dei beni, salvo usucapione per possesso esclusivo.
- Art. 715 Casi di impedimento alla divisione ereditaria L'art. 715 c.c. vieta la divisione ereditaria prima della nascita di un concepito o durante un giudizio di filiazione, salvo autorizzazione del giudice.
-
716 Abrogato
- Art. 717 Sospensione divisione per ordine giudice Il giudice può sospendere la divisione fino a cinque anni se un coerede lo chiede e l'esecuzione immediata reca notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
- Art. 718 Diritto alla parte in natura dei beni ereditari Ogni coerede può chiedere la propria parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi (artt. 719-729).
- Art. 719 Vendita dei beni per pagamento debiti ereditari Vendita beni ereditari: all'incanto se coeredi con oltre metà asse concordano; tra condividenti senza pubblicità con consenso unanime salvo opposizione.
- Art. 720 Divisione di immobili non divisibili Attribuzione di immobili non divisibili nella divisione ereditaria: al coerede con quota maggiore o a più coeredi; altrimenti vendita all'incanto. (Art. 720)
- Art. 721 Condizioni di vendita stabilite dal giudice Art. 721 c.c. stabilisce che, in mancanza di accordo tra condividenti, il giudice fissa patti e condizioni della vendita degli immobili nella divisione.
- Art. 722 Beni indivisibili produzione nazionale L'Art. 722 estende gli artt. 720 e 721 (vendita immobili non divisibili) ai beni indivisibili per interesse della produzione nazionale, salvo leggi speciali.
- Art. 723 Conti tra condividenti dopo la vendita Dopo la vendita di mobili e immobili ereditari, si procede ai conti tra condividenti, allo stato attivo/passivo e alla determinazione di porzioni e conguagli.
- Art. 724 Collazione e imputazione dei coeredi I coeredi devono conferire le donazioni ricevute e imputare alla loro quota i debiti verso il defunto e verso gli altri coeredi nella divisione ereditaria.
- Art. 725 Come funzionano i prelevamenti ereditari L'articolo 725 regola i prelevamenti nella divisione ereditaria quando un erede ha debiti verso l'eredita o non restituisce in natura i beni donati.
- Art. 726 Stima e formazione delle parti Dopo i prelevamenti, si stima al valore venale il residuo della massa ereditaria e si formano porzioni proporzionali alle quote.
- Art. 727 Formazione porzioni ereditarie L'art. 727 c.c. impone di formare porzioni ereditarie proporzionali con beni omogenei, evitando per quanto possibile di frazionare biblioteche e collezioni.
- Art. 728 Equivalente in danaro per quote ineguali L'art. 728 c.c. stabilisce che l'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro, senza necessità di vendere i beni.
- Art. 729 Assegnazione e attribuzione delle porzioni L'articolo 729 c.c. stabilisce: porzioni uguali per sorte, diseguali per attribuzione; frazioni eguali di quote diseguali ammettono estrazione a sorte.
- Art. 730 Divisione ereditaria affidata a notaio I coeredi possono affidare la divisione ereditaria a un notaio di comune accordo o via tribunale. I disaccordi sono decisi dal giudice.
- Art. 731 Divisione dell'asse applicata alle stirpi Art. 731 C.C. stabilisce che le norme sulla divisione dell'asse ereditario si applicano anche alle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
- Art. 732 Diritto di prelazione dei coeredi Il coerede che vuole vendere la quota a un estraneo deve notificarlo agli altri. Hanno due mesi per la prelazione e il riscatto finché dura la comunione.
- Art. 733 Norme del testatore per la divisione Le regole del testatore per formare le porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo discrepanza di valore. Può designare un terzo stimatore.
- Art. 734 Divisione fatta dal testatore Il testatore può dividere i beni tra gli eredi, includendo la parte non disponibile. I beni non compresi sono attribuiti per legge, salvo diversa volontà.
- Art. 735 Preterizione di eredi: divisione nulla La divisione è nulla se il testatore ha omesso un legittimario o erede istituito. Il coerede leso nella riserva può agire in riduzione. Art. 735.
- Art. 736 Consegna dei documenti della divisione A chi spettano i documenti d'archivio e i titoli dei beni dopo la divisione ereditaria secondo l'Art. 736 del Codice Civile e come scegliere il depositario.
- Art. 737 Figli e coniuge devono conferire donazioni Figli, discendenti e coniuge devono conferire ai coeredi le donazioni ricevute, salvo dispensa del defunto. La dispensa è limitata alla quota disponibile.
- Art. 738 Modeste donazioni al coniuge: no collazione Secondo l'Art. 738 c.c., le donazioni di modico valore fatte al coniuge non sono soggette a collazione, cioè non devono essere conferite nell'asse ereditario.
- Art. 739 Esenzione da collazione discendenti e coniuge Erede non conferisce donazioni a propri discendenti o coniuge. Solo la quota del discendente in donazioni a coniugi è soggetta a collazione.
- Art. 740 Collazione delle donazioni all'ascendente Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire le donazioni fatte all'ascendente, anche se ha rinunciato all'eredità di quest'ultimo.
- Art. 741 Spese per discendenti soggette a collazione L'art. 741 C.C. elenca le spese del defunto per discendenti soggette a collazione: matrimonio, avviamento professionale, premi assicurativi, pagamento debiti.
- Art. 742 Spese escluse dalla collazione ereditaria Art. 742 c.c.: spese di mantenimento, malattia, educazione, nozze e vestiario non si ricalcolano nell'eredità. Corredo e studi solo se eccessivi.
- Art. 743 Società con erede: esclusione collazione Art. 743: non è dovuta collazione per quanto ottenuto da società tra defunto ed erede senza frode, se condizioni in atto di data certa.
- Art. 744 Perimento della cosa donata La cosa donata perita per causa non imputabile al donatario non è soggetta a collazione: il donatario non deve conferire il valore alla massa ereditaria.
- Art. 745 Decorrenza frutti e interessi per collazione Secondo l'Art. 745, i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione sono dovuti solo dal giorno dell'apertura della successione.
- Art. 746 Collazione immobili: rendere o imputare Art. 746: l'erede tenuto alla collazione di un immobile può scegliere se restituirlo in natura o imputarne il valore. Se alienato o ipotecato, solo imputazione.
- Art. 747 Collazione per imputazione: valore immobile Art. 747 c.c.: per la collazione per imputazione di un immobile donato, il valore da imputare è quello al momento dell'apertura della successione.
- Art. 748 Calcolo miglioramenti e spese nella collazione Art. 748 C.C.: al donatario spettano i miglioramenti al valore dell'apertura della successione e le spese straordinarie; risponde dei deterioramenti per colpa.
- Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dopo alienazione Art. 749 stabilisce che, se il donatario ha alienato l'immobile, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente si computano secondo l'art. 748.
- Art. 750 Collazione mobili: valore al tempo successione Art. 750 cod. civ. regola la collazione dei mobili: imputazione al valore al tempo dell'apertura. Regole per beni consumabili, deteriorabili e titoli quotati.
- Art. 751 Collazione del denaro donato La collazione del denaro donato avviene prelevando meno denaro dall'eredità. Se non basta, si prelevano beni mobili o immobili ereditari.
- Art. 752 Ripartizione debiti ereditari Art. 752: gli eredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote, salvo volontà contraria del testatore.
- Art. 753 Liberare immobile ereditato da rendita Un coerede può chiedere di affrancare l'immobile ereditato dalla rendita redimibile prima di dividere le quote. Se diviso così, si detrae il capitale.
- Art. 754 Pagamento debiti ipotecari e rivalsa Gli eredi pagano i debiti ereditari pro quota e per l'intero se c'e' ipoteca, con diritto di rivalsa verso i coeredi ex Art. 754 del Codice Civile.
- Art. 755 Quota debito ipotecario coerede insolvente Art. 755 c.c. stabilisce che, in caso di insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario viene ripartita proporzionalmente tra gli altri coeredi.