Libro IIDelle successioni
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- Art. 456 Quando e dove si apre la successione L'articolo 456 del codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
- Art. 457 Delazione eredità: legge o testamento Art. 457 c.c.: eredità per legge o testamento; successione legittima solo se manca quella testamentaria; diritti dei legittimari intoccabili.
- Art. 458 Divieto di patti successori Art. 458 vieta i patti successori: sono nulli gli accordi sulla propria successione o su diritti futuri, salvo i patti di famiglia (artt. 768-bis e segg.).
- Art. 459 Acquisto dell'eredità con accettazione L'eredità si acquista solo con l'accettazione del chiamato. L'accettazione ha effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
- Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione Prima dell'accettazione, il chiamato può compiere atti conservativi, di vigilanza, amministrazione temporanea e azioni possessorie sui beni ereditari.
- Art. 461 Rimborso spese chiamato rinunciante Art. 461 stabilisce che se il chiamato rinuncia all'eredità, le spese per gli atti conservativi di cui all'art. 460 sono a carico dell'eredità.
- Art. 462 Capacità di succedere dei nascituri Sono capaci di succedere i nati e i concepiti al momento della morte del de cuius. Si presume concepito chi nasce entro trecento giorni dalla morte.
- Art. 463 Casi di indegnità a succedere Art. 463: indegnità per omicidio, tentato omicidio, denuncia calunniosa, falsa testimonianza, soppressione testamento, induzione, decadenza potestà genitoriale.
- Art. 463-bis Sospensione dall'eredità per indagati Chi è indagato per omicidio volontario o tentato di un familiare è sospeso dalla successione fino all'archiviazione o al proscioglimento definitivo.
- Art. 464 Obbligo di restituire i frutti per l'indegno L'indegno è obbligato a restituire i frutti (rendite, interessi, prodotti) pervenuti dopo l'apertura della successione, art. 464 c.c.
- Art. 465 Indegno escluso dai diritti sui beni ai figli L'art. 465 stabilisce che il genitore indegno della successione perde l'usufrutto e l'amministrazione sui beni devoluti ai figli.
- Art. 466 Riabilitazione dell'indegno Il testatore può abilitare l'indegno con atto pubblico o testamento. Se l'indegno è menzionato nel testamento con conoscenza della causa, succede nei limiti.
- Art. 467 Rappresentazione nella successione I discendenti subentrano all'ascendente che non accetta l'eredità. Vale anche per testamenti, tranne legati personali. Dal 1969 include figli naturali.
- Art. 468 Chi subentra per rappresentazione L'Art. 468 del Codice Civile individua i soggetti della rappresentazione: discendenti dei figli e dei fratelli o sorelle del defunto.
- Art. 469 Divisione ereditaria per stirpi e rami L'art. 469 c.c. stabilisce che la rappresentazione opera in infinito e la divisione dell'eredità si fa per stirpi, per rami e infine per capi.
- Art. 470 Modalità di accettazione dell'eredità L'eredità può essere accettata in modo puro e semplice o con beneficio d'inventario. Nessun divieto del testatore può impedire il beneficio d'inventario.
- Art. 471 Accettazione eredità per minori e interdetti Art. 471 cc: le eredità devolute a minori o interdetti si possono accettare solo con beneficio d'inventario, richiamando gli artt. 321 e 374.
- Art. 472 Eredità a minori emancipati o inabilitati L'art. 472 stabilisce che minori emancipati e inabilitati possono accettare l'eredità solo col beneficio d'inventario, rispettando l'art. 394.
- Art. 473 Accettazione eredità da enti non riconosciuti Le persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti devono accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario, salvo le società. Art. 473.
- Art. 475 Come funziona l'accettazione espressa L'accettazione espressa dell'eredità richiede atto pubblico o scrittura privata. Sono nulle l'accettazione parziale e quella sottoposta a condizione o termine.
- Art. 476 Accettazione tacita dell'eredità Accettazione tacita: l'atto del chiamato che presuppone la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non come erede.
- Art. 477 Donazione, vendita, cessione diritti successione La donazione, vendita o cessione dei diritti di successione da parte del chiamato equivale ad accettazione dell'eredità (art. 477 c.c.)
- Art. 478 Rinunzia che importa accettazione La rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di soltanto alcuni dei chiamati importa accettazione dell'eredità (Art. 478 c.c.).
- Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione Se il chiamato all'eredità muore senza accettare, il diritto passa ai suoi eredi. Disaccordo: chi accetta acquista diritti e pesi, chi rinuncia resta estraneo.
- Art. 480 Prescrizione dell'accettazione ereditaria Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dalla morte del defunto, salvo condizioni o filiazione accertata.
- Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione L'art. 481 c.c. permette a chi ha interesse di chiedere un termine per accettare l'eredità. Scaduto, il chiamato perde il diritto di accettare.
- Art. 482 Art. 482: Impugnazione accettazione per violenza o dolo Art. 482 c.c.: impugnazione accettazione eredità per violenza o dolo. Prescrizione: cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.
- Art. 483 Accettazione eredità non impugnabile per errore Accettazione eredità non impugnabile per errore. Se testamento scoperto dopo, erede non deve legati oltre valore ereditario o in pregiudizio della legittima.
- Art. 484 Dichiarazione a notaio o cancelliere: Art. 484 C.C. L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione a notaio o cancelliere. La trascrizione va eseguita entro un mese dall'inserzione.
- Art. 485 Termini inventario per chi possiede beni Chi possiede beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi e deliberare entro quaranta giorni. Altrimenti diventa erede puro e semplice.
- Art. 486 Poteri del chiamato all'eredità Art. 486 c.c.: durante i termini per inventario e delibera, il chiamato può stare in giudizio come convenuto; se non compare, nomina un curatore.
- Art. 487 Accettazione col beneficio d'inventario Chi non possiede beni ereditari può accettare con beneficio d'inventario. Ha tre mesi per l'inventario o quaranta giorni per l'accettazione. Art. 487.
- Art. 488 Termine giudiziale e beneficio d'inventario Se l'autorita' giudiziaria fissa un termine a norma dell'art. 481, il chiamato non in possesso deve compiere anche l'inventario entro tale scadenza.
- Art. 489 Protezione incapaci e beneficio inventario I minori, gli interdetti e gli inabilitati conservano il beneficio d'inventario fino a un anno dalla maggiore età o dalla fine dell'incapacità.
- Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario Separazione patrimoniale tra defunto ed erede: l'erede non è tenuto oltre i beni ereditari e i creditori ereditari hanno preferenza.
- Art. 491 Responsabilità dell'erede e colpa grave L'erede che accetta con beneficio d'inventario risponde dei danni causati nell'amministrazione dei beni ereditari solo in caso di colpa grave.
- Art. 492 Garanzia dell'erede col beneficio d'inventario Su richiesta, l'erede deve garantire il valore dei mobili inventariati, i frutti degli immobili e il prezzo residuo al pagamento dei creditori ipotecari.
- Art. 493 Perdita beneficio d'inventario per vendita beni L'erede perde il beneficio d'inventario se vende o ipoteca beni ereditari senza autorizzazione. Per i mobili non serve dopo cinque anni dalla dichiarazione.
- Art. 494 Decadenza dal beneficio d'inventario L'erede perde il beneficio d'inventario se ha omesso in mala fede beni ereditari o ha denunciato passività inesistenti nell'inventario.
- Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari Decorso un mese dalle formalità dell'art. 484, l'erede paga creditori e legatari nell'ordine di arrivo. Il regresso sui legatari si prescrive in tre anni.
- Art. 496 Rendimento del conto dell'erede L'erede è obbligato a rendere conto della propria amministrazione ai creditori e legatari. Questi possono chiedere al giudice di fissare un termine all'erede.
- Art. 497 Mora dell'erede nel rendere conto Art. 497: L'erede non può essere costretto a pagare con i propri beni se non in mora per il conto. Dopo la liquidazione, solo fino al debito.
- Art. 498 Liquidazione eredità per opposizione Con l'opposizione dei creditori l'erede non può pagare i singoli debiti: entro un mese avvia la liquidazione con notaio con termine di almeno giorni trenta.
- Art. 499 Procedura di liquidazione dell'eredità Termine dichiarazioni credito scaduto: erede con notaio liquida beni, forma graduazione, soddisfa creditori per prelazione; legatari subordinati.
- Art. 500 Termine per la liquidazione Art. 500: il giudice può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività e formare lo stato di graduazione, su istanza di creditori o legatari.
- Art. 501 Termine per reclami allo stato di graduazione Dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto senza reclami, lo stato di graduazione diventa definitivo. Il notaio avvisa creditori e legatari.
- Art. 502 Pagamento dei creditori e legatari Quando lo stato di graduazione diventa definitivo, l'erede deve soddisfare i creditori. Chi non si è presentato ha tre anni per agire sul residuo.
- Art. 503 Liquidazione dell'erede senza opposizione L'erede può avviare la liquidazione anche senza opposizione. Pagamenti a creditori privilegiati o ipotecari non impediscono la procedura.
- Art. 504 Liquidazione con più eredi Con più eredi beneficiari, ciascuno può avviare la liquidazione ma deve convocare gli altri davanti al notaio; i coeredi assenti sono rappresentati dal notaio.
- Art. 505 Decadenza dal beneficio d'inventario L'erede perde il beneficio d'inventario se non segue le regole di liquidazione (artt. 498, 500, 503). La decadenza è eccepibile solo da creditori e legatari.
- Art. 506 Pubblicazione invito ai creditori: effetti Pubblicazione art. 498 terzo comma: vietate nuove esecuzioni, in corso continuano. Residuo distribuito art. 499. Interessi chirografari sospesi.
- Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e legatari L'erede che non ha compiuto atti di liquidazione può rilasciare i beni entro un mese dalla scadenza del termine per le dichiarazioni di credito.
- Art. 508 Nomina del curatore dopo il rilascio dei beni Dopo la trascrizione del rilascio dei beni ereditari, il tribunale nomina un curatore per la liquidazione. I beni residui spettano all'erede.
- Art. 509 Nomina curatore se l'erede decade Se l'erede decade dal beneficio d'inventario senza opposizione, i creditori possono chiedere la nomina di un curatore per liquidare i beni ereditari.
- Art. 510 Accettazione con beneficio d'inventario L'accettazione con beneficio d'inventario di un chiamato giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è fatto da un altro. Art. 510 c.c.
- Art. 511 Spese sigilli e inventario a carico eredità Art. 511 c.c.: le spese per sigilli, inventario e atti dipendenti dall'accettazione con beneficio d'inventario gravano sull'eredità.
- Art. 512 Separazione dei beni del defunto dall'erede L'articolo 512 del Codice Civile garantisce la preferenza dei creditori e legatari che esercitano la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
- Art. 513 Separazione contro legatari di specie I creditori del defunto possono chiedere la separazione dei beni oggetto di legato di specie per soddisfarsi con priorità rispetto ai legatari.
- Art. 514 Diritti dei creditori separatisti L'articolo 514 regola il soddisfacimento dei creditori del defunto sui beni ereditari separati e la preferenza dei creditori sui legatari.
- Art. 515 Impedire o far cessare la separazione L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando creditori e legatari, e dando cauzione per crediti sospesi da condizione, termine o contestazione.
- Art. 516 Termine di tre mesi per la separazione Art. 516 c.c.: termine di tre mesi dall'apertura della successione per esercitare il diritto alla separazione. Scaduto, il diritto decade.
- Art. 517 Separazione riguardo ai mobili Il creditore o legatario può chiedere la separazione dei mobili dell'eredità. Per i mobili già alienati, il diritto copre solo il prezzo non pagato.
- Art. 518 Separazione beni immobili del defunto La separazione degli immobili ereditari si effettua tramite iscrizione. Tutte le iscrizioni prendono il grado della prima e prevalgono sui creditori dell'erede.
- Art. 519 Rinuncia eredità: serve notaio o cancelliere La rinuncia all'eredità va fatta con dichiarazione davanti a notaio o cancelliere del tribunale, e inserita nel registro delle successioni. Forma obbligatoria.
- Art. 520 Divieto di rinuncia parziale o condizionata La rinunzia all'eredità sottoposta a condizione, a termine o fatta solo per una quota è priva di qualsiasi effetto e viene considerata nulla dall'Art. 520.
- Art. 521 Effetti e retroattività della rinunzia La rinunzia all'eredità ha effetto retroattivo: il rinunziante è come mai chiamato, ma può tenere donazioni e legati nei limiti della disponibile.
- Art. 522 Accrescimento nella successione legittima Nelle successioni legittime, la quota di chi rinunzia si accresce agli altri coeredi, salvo il diritto di rappresentazione e l'ultimo comma dell'art. 571.
- Art. 523 Devoluzione della quota rinunziata In una successione testamentaria, se un erede rinuncia, la sua quota va ai sostituti, ai rappresentanti, per accrescimento ai coeredi o agli eredi legittimi.
- Art. 524 Accettazione dell'eredità da parte dei creditori - Art.524 I creditori possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata dal debitore per soddisfarsi sui beni ereditari, entro cinque anni dalla rinunzia.
- Art. 525 Revoca della rinunzia all'eredità Il chiamato che ha rinunciato può accettare l'eredità finché non è prescritto, purché non sia già stata acquistata da altro chiamato, salvi diritti terzi.
- Art. 526 Rinunzia eredità impugnata per violenza o dolo Impugnazione della rinunzia all'eredità per violenza o dolo si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o della scoperta del dolo (Art. 526).
- Art. 527 Sottrarre o nascondere beni vieta la rinuncia L'art. 527 c.c. stabilisce che il chiamato all'eredità che sottrae o nasconde beni ereditari decade dalla facoltà di rinunciare e diventa erede puro e semplice.
- Art. 528 Nomina del curatore dell'eredità Art. 528 cc: il tribunale nomina un curatore dell'eredità quando il chiamato non ha accettato né possiede beni. Il decreto è pubblicato e registrato.
- Art. 529 Obblighi del curatore ereditario L'art. 529 c.c. impone al curatore dell'eredità di redigere l'inventario, amministrare, rispondere alle istanze, depositare il denaro e rendere il conto.
- Art. 530 Pagamento debiti ereditari dal curatore Curatore paga debiti ereditari con autorizzazione del tribunale; opposizione di creditore o legatario: non paga, liquida ex artt. 498 e ss.
- Art. 531 Doveri e responsabilità del curatore Il curatore dell'eredità giacente applica le norme su inventario, gestione e conto dell'erede beneficiato, ma risponde per colpa senza limitazioni.
- Art. 532 Cessazione curatela per accettazione eredità L'articolo 532 del Codice Civile stabilisce che il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue funzioni non appena l'eredità viene accettata.
- Art. 533 Azione di petizione di eredità Art. 533 – L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria. L'azione è imprescrittibile, ma i singoli beni possono essere usucapiti.
- Art. 534 Art. 534 - Protezione acquirenti dall'erede apparente Art. 534: Protezione terzi acquirenti buona fede dall'erede apparente; per immobili e mobili registrati serve trascrizione anteriore.
- Art. 535 Possessore ereditario: frutti, spese Art. 535: norme sul possesso applicate al possessore di beni ereditari, con definizione di buona fede e obblighi di restituzione di frutti, spese e prezzo.
- Art. 536 Legittimari: coniuge, figli e ascendenti L'art. 536 c.c. elenca i legittimari: coniuge, figli (anche adottivi), ascendenti e discendenti dei figli, a cui spetta una quota riservata di eredità.
- Art. 537 Riserva di quota ai figli Art. 537 Codice Civile: riserva ai figli la metà del patrimonio se uno solo, i due terzi se più figli, da dividere in parti uguali. Aggiornato al 2012.
- Art. 538 Riserva per ascendenti: un terzo del patrimonio Se il defunto non lascia figli ma ascendenti, a questi è riservato un terzo del patrimonio. I richiami agli artt. 545 e 546 sono incostituzionali.
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539 Abrogato
- Art. 540 Riserva a favore del coniuge Riserva al coniuge la metà del patrimonio del defunto, salvo concorso con figli (art. 542), più diritti di abitazione e uso sui mobili della casa familiare.
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541 Abrogato
- Art. 542 Art. 542 Codice Civile - Quote di legittima tra coniuge e figli L'art. 542 c.c. fissa le quote riservate quando restano coniuge e figli: un terzo ciascuno con un figlio, metà e un quarto con più figli.
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543 Abrogato
- Art. 544 Riserva per coniuge e ascendenti senza figli Art. 544: quando il defunto non lascia figli ma ascendenti e coniuge, al coniuge metà, agli ascendenti un quarto, ripartizione ex art. 569.
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545 Abrogato
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546 Abrogato
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547 Abrogato
- Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato Art. 548 – Coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del non separato; con addebito solo assegno vitalizio se alimentato.
- Art. 549 Divieto di pesi/condizioni su quota legittimari L'art. 549 c.c. proibisce al testatore di apporre pesi o condizioni alla quota di legittima, salvo quanto disposto dal Titolo IV.
- Art. 550 Scelta dei legittimari per lasciti eccedenti L'art. 550 c.c. regola la scelta dei legittimari per usufrutto, rendita o nuda proprietà eccedente la disponibile: eseguire o abbandonare la disponibile.
- Art. 551 Scegliere tra legato e quota riservata Il legittimario che riceve un legato in sostituzione della legittima può rinunziarvi per chiedere la legittima o conseguirlo perdendo il supplemento.
- Art. 552 Rinuncia all'eredità e donazioni ricevute Chi rinunzia all'eredità può trattenere donazioni e legati nei limiti della disponibile, ma se manca la dispensa essi si riducono per tutelare gli eredi.
- Art. 553 Riduzione porzioni eredi legittimi in concorso Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari per integrare la quota riservata, con imputazione di donazioni e legati.
- Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie Le disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile sono ridotte nei limiti della quota medesima. Art. 554 c.c. disciplina la riduzione.
- Art. 555 Riduzione donazioni eccedenti quota disponibile Le donazioni eccedenti la quota disponibile del defunto si riducono fino a tale quota, ma solo dopo l'esaurimento dei beni testamentari.