Libro IVDelle obbligazioni
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- Art. 1477 Stato e documenti per la consegna Chi vende deve consegnare il bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con accessori, pertinenze, frutti e documenti di proprietà e uso.
- Art. 1478 Obbligo di procurare l'acquisto al compratore Se la cosa venduta non è di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario solo in quel momento.
- Art. 1479 Risoluzione vendita cosa altrui Chi compra un bene ignorando che appartiene a terzi può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo e delle spese sostenute.
- Art. 1480 Rimedi per vendita parziale di cosa altrui Se la cosa venduta è solo in parte di proprietà altrui, il compratore può scegliere tra risoluzione e danni o riduzione prezzo e danni.
- Art. 1481 Sospensione pagamento per pericolo rivendica Sospensione del pagamento del prezzo se si teme rivendica da terzi, salvo garanzia del venditore o pericolo noto al compratore. Art. 1481
- Art. 1482 Sospensione pagamento per ipoteche e vincoli Se il bene venduto ha ipoteche, pignoramenti o sequestri non dichiarati e ignoti, l'acquirente può sospendere il prezzo o chiedere al giudice la risoluzione.
- Art. 1483 Evizione totale: obblighi del venditore Il venditore deve risarcire il compratore per evizione totale (Art. 1479), valore frutti restituiti, spese denunzia lite e spese rimborsate all'attore.
- Art. 1484 Evizione parziale: rinvio art. 1480 e 1483 co.2 Per l'evizione parziale si applicano le norme dell'art. 1480 (vendita di cosa parzialmente altrui) e il secondo comma dell'art. 1483 (evizione totale).
- Art. 1485 Obbligo di chiamata in causa del venditore L'articolo 1485 stabilisce che il compratore citato in giudizio da un terzo deve chiamare in causa il venditore, pena la perdita della garanzia per evizione.
- Art. 1486 Rimborso del compratore che evita l'evizione Se il compratore evita l'evizione pagando una somma, il venditore si libera dalla garanzia rimborsando la somma pagata, gli interessi e le spese. Art. 1486
- Art. 1487 Modifica o esclusione garanzia evizione Art. 1487: modificare o escludere garanzia evizione, ma venditore resta tenuto per evizione da fatto proprio. Nullo patto contrario.
- Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia L'art. 1488: esclusione della garanzia per evizione – il compratore può pretendere solo prezzo e spese; vendita a suo rischio libera il venditore.
- Art. 1489 Oneri non apparenti sulla cosa venduta Se la cosa venduta ha oneri o diritti non apparenti non dichiarati, il compratore ignaro chiede risoluzione o riduzione prezzo (artt. 1480, 1481, 1485-1488).
- Art. 1490 Il venditore deve garantire da vizi occulti Il venditore deve garantire la cosa da vizi occulti che la rendano inidonea o ne riducano il valore. Esclusione inefficace se mala fede.
- Art. 1491 Esclusione garanzia vizi noti o riconoscibili L'Art. 1491 esclude la garanzia se il compratore sapeva dei vizi o erano facilmente riconoscibili, salvo dichiarazione del venditore che la cosa era esente.
- Art. 1492 Scelta tra risoluzione e riduzione prezzo Se la cosa ha vizi, il compratore può scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo. La scelta è irrevocabile con la domanda giudiziale.
- Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto Art. 1493: effetti della risoluzione. Venditore restituisce prezzo e rimborsa spese; compratore restituisce la cosa salvo perimento per vizi.
- Art. 1494 Risarcimento del danno per vizi della cosa Il venditore deve risarcire i danni derivanti da vizi della cosa venduta, salvo che provi di aver ignorato senza colpa i vizi. Art. 1494 codice civile.
- Art. 1495 Art. 1495 Codice Civile - Vizi della cosa venduta: 8 giorni e 1 anno L'art. 1495 c.c. impone di denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e prevede la prescrizione dell'azione in un anno dalla consegna.
- Art. 1496 Garanzia per vizi nella vendita di animali Nella vendita di animali, la garanzia per i vizi è regolata da leggi speciali o usi locali; solo in mancanza si applicano le norme generali (artt. 1490-1495).
- Art. 1497 Risoluzione vendita per mancanza di qualità L'art. 1497 c.c. prevede la risoluzione del contratto se la cosa non ha le qualità promesse o essenziali, oltre i limiti degli usi. Termini ex art. 1495.
- Art. 1498 Pagamento del prezzo Il compratore paga il prezzo al momento e luogo della consegna, salvo diverso accordo. Se non alla consegna, paga al domicilio del venditore.
- Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo per frutti Art. 1499: se la cosa venduta e consegnata produce frutti, decorrono interessi sul prezzo anche se non ancora esigibile, salvo patto contrario.
- Art. 1500 Vendita con patto di riscatto e limiti Il venditore può riservarsi il diritto di riavere il bene venduto restituendo il prezzo ricevuto. L'obbligo di restituire di più è nullo per l'eccedenza.
- Art. 1501 Limiti massimi del termine per il riscatto Limite massimo del termine per il riscatto: due anni per beni mobili, cinque per immobili. Se pattuito maggiore, si riduce. Termine perentorio non prorogabile.
- Art. 1502 Rimborso spese e ritenzione nel riscatto L'art. 1502 stabilisce che il venditore che riscatta il bene deve rimborsare prezzo, spese di vendita, riparazioni necessarie e miglioramenti utili.
- Art. 1503 Come si esercita il riscatto nella vendita Decadenza dal riscatto della vendita: servono comunicazione e rimborso di prezzo e spese, o offerta reale entro otto giorni se il compratore rifiuta.
- Art. 1504 Effetti del riscatto verso i subacquirenti Il venditore riscattante può ottenere la cosa dai successivi acquirenti se il patto è loro opponibile. Se notificata, il riscatto va contro il terzo.
- Art. 1505 Effetti del riscatto su ipoteche e locazioni Quando il venditore esercita il riscatto, riprende il bene libero da pesi e ipoteche. Restano valide le locazioni senza frode fino a tre anni.
- Art. 1506 Riscatto di parte indivisa Art. 1506: riscatto di quota indivisa. Se un comproprietario chiede divisione, il venditore deve esercitare il riscatto prima dell'aggiudicazione o decade.
- Art. 1507 Diritto di riscatto nella vendita congiuntiva Più venditori di una cosa indivisa: ciascuno può riscattare solo la propria quota, ma il compratore può esigere il riscatto congiunto dell'intero.
- Art. 1508 Riscatto individuale su vendita separata quote Se i comproprietari vendono separatamente le loro quote, ciascuno può riscattare la propria quota; il compratore non può obbligare al riscatto dell'intero.
- Art. 1509 Esercizio del riscatto contro gli eredi Il riscatto contro più eredi del compratore si esercita pro quota se il bene è indiviso, o per l'intero se il bene è stato assegnato a un solo erede.
- Art. 1510 Dove va consegnata la merce venduta In mancanza di accordi, la consegna avviene dove la merce si trovava o al domicilio del venditore. Nelle spedizioni, i costi sono del compratore.
- Art. 1511 Denunzia vizi apparenti vendita trasporto Il termine per la denunzia dei vizi e difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare decorre dal giorno del ricevimento. Art. 1511 c.c.
- Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento della cosa Art. 1512 c.c.: la garanzia di buon funzionamento richiede di denunziare il difetto entro trenta giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive in sei mesi.
- Art. 1513 Verifica e accertamento dei difetti della cosa In caso di divergenza su qualità o stato del bene venduto, compratore o venditore possono chiedere l'accertamento e il giudice può ordinarne la vendita.
- Art. 1514 Deposito della cosa venduta Il venditore può depositare la cosa venduta in pubblico deposito o altro luogo indicato dal giudice di pace, a spese del compratore, con pronta notizia.
- Art. 1515 Vendita coattiva se il compratore non paga Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa a sue spese all'incanto o al prezzo corrente, chiedendo l'eventuale differenza.
- Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento venditore Art.1516 Il compratore può acquistare cose fungibili a spese del venditore in caso di inadempimento, con diritto alla differenza e risarcimento.
- Art. 1517 Risoluzione automatica della vendita Nel contratto di vendita, la risoluzione opera di diritto se si offre la prestazione in tempo. È necessario avvisare l'altro entro otto giorni.
- Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento Il risarcimento è la differenza tra prezzo convenuto e prezzo corrente nel luogo e giorno della consegna. Per consegne periodiche, ai prezzi di ogni consegna.
- Art. 1519 Articolo abrogato: Art. 1519 c.c. L'art. 1519 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Non ha più effetto. Le materie correlate sono ora disciplinate dal Codice del consumo.
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1519-bis Abrogato
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1519-ter Abrogato
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1519-quater Abrogato
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1519-quinquies Abrogato
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1519-sexies Abrogato
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1519-septies Abrogato
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1519-octies Abrogato
- Art. 1520 Perfezionamento della vendita con gradimento La vendita con riserva di gradimento si perfeziona solo con la comunicazione del compratore. Il silenzio vale gradimento se il bene è presso il compratore.
- Art. 1521 Vendita a prova - condizione sospensiva Vendita a prova: presunzione di condizione sospensiva. La cosa deve avere qualità pattuite o essere idonea all'uso. Prova secondo contratto o usi. Art. 1521
- Art. 1522 Difformità dal campione e risoluzione Se la vendita è su campione, qualsiasi difformità permette la risoluzione. Se è su tipo di campione, serve una difformità notevole. Decadenza ex art. 1495.
- Art. 1523 Passaggio proprietà e rischi (vendita a rate Art. 1523 c.c.: nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà solo con l'ultima rata ma assume i rischi dalla consegna.
- Art. 1524 Opponibilità riserva di proprietà ai terzi Opponibilità della riserva di proprietà: serve atto scritto con data certa anteriore al pignoramento. Per macchine oltre lire trentamila occorre trascrizione.
- Art. 1525 Mancato pagamento di una rata Il mancato pagamento di una sola rata non superiore all'ottava parte del prezzo non risolve il contratto e conserva il beneficio del termine.
- Art. 1526 Risoluzione del contratto: restituzione rate Per inadempimento del compratore, il venditore restituisce le rate, salvo equo compenso per l'uso e danni. Il giudice può ridurre l'indennità pattuita.
- Art. 1527 Consegna nella vendita su documenti Nella vendita su documenti, il venditore si libera consegnando il titolo rappresentativo e gli altri documenti (Art. 1527 c.c.).
- Art. 1528 Pagamento nella vendita su documenti Nella vendita su documenti il prezzo si paga alla consegna dei documenti regolari. Il compratore non può rifiutare il pagamento per vizi non ancora provati.
- Art. 1529 Rischi nella vendita di cose in viaggio Il compratore assume i rischi delle merci in viaggio dalla consegna al vettore, se la polizza assicurativa è nei documenti. Eccezione: venditore malafede.
- Art. 1530 Pagamento prezzo contro documenti via banca Nel pagamento tramite banca, il venditore deve prima chiedere il saldo alla banca. Solo dopo il rifiuto formale puo' agire contro il compratore.
- Art. 1531 Titoli a termine: dividendi e voto Nella vendita a termine di titoli di credito, interessi e dividendi incassati dal venditore vanno al compratore. Il diritto di voto resta al venditore.
- Art. 1532 Opzione su titoli venduti a termine Nei titoli venduti a termine l'opzione spetta al compratore. Su richiesta tempestiva e previo invio fondi, il venditore la esercita; altrimenti la vende.
- Art. 1533 Estrazione premi o rimborsi in vendita a termine Nelle vendite a termine di titoli, premi e rimborsi spettano al compratore se il contratto è anteriore all'estrazione. Distinta inviata almeno un giorno prima.
- Art. 1534 Anticipo somme per versamenti richiesti su titoli:Art.1534 Il compratore deve anticipare le somme per versamenti richiesti sui titoli non liberati almeno due giorni prima della scadenza. Art. 1534 c.c.
- Art. 1536 Inadempimento vendita a termine di titoli Art. 1536 richiama gli articoli 1515 e 1516 per l'inadempimento nella vendita a termine di titoli, salvo leggi speciali per contratti di borsa.
- Art. 1537 Rettifica prezzo per immobile venduto a misura Se la superficie dell'immobile e' inferiore, il prezzo si riduce. Se e' superiore, si paga il supplemento o si recede oltre la ventesima parte.
- Art. 1538 Differenza di metratura nella vendita a corpo Nella vendita a corpo la variazione del prezzo o il recesso valgono solo se la superficie reale differisce da quella a contratto di oltre un ventesimo.
- Art. 1539 Restituzione prezzo e spese nel recesso In caso di recesso del compratore, il venditore deve restituire l'intero prezzo ricevuto e rimborsare tutte le spese sostenute per il contratto.
- Art. 1540 Compensazione misura piu immobili In una vendita cumulativa di piu immobili a prezzo unico con misura indicata, le differenze di superficie in piu e in meno si compensano tra loro.
- Art. 1541 Supplemento o recesso: 1 anno da consegna Il diritto al supplemento del venditore e alla diminuzione del prezzo o recesso del compratore si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
- Art. 1542 Vendita eredità senza oggetti: nessuna garanzia Se si vende un'eredità senza elencare i singoli beni, il venditore non è obbligato a garantire di essere effettivamente l'erede. Art. 1542 cc.
- Art. 1543 Vendita di eredità: forma scritta obbligatoria La vendita di eredità richiede atto scritto a pena di nullità. Il venditore deve prestarsi agli atti necessari per la trasmissione verso terzi. Art. 1543.
- Art. 1544 Rimborso frutti e crediti Se il venditore di un'eredità ha percepito frutti, riscosso crediti o venduto beni, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario. Art. 1544.
- Art. 1545 Obblighi del compratore (vendita eredità) Art.1545 Il compratore di eredità deve rimborsare al venditore i debiti e pesi pagati e corrispondergli quanto dovuto dall'eredità, salvo diverso accordo.
- Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari L'art. 1546 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, il compratore di un'eredità è obbligato in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari.
- Art. 1547 Estensione delle norme sulla vendita di eredità L'art. 1547 estende le norme sulla vendita di eredità alle altre alienazioni onerose. Per quelle gratuite, la garanzia segue l'art. 797.
- Art. 1548 Definizione del contratto di riporto L'articolo 1548 definisce il riporto come il contratto con cui una parte trasferisce titoli di credito ad un'altra dietro prezzo, con obbligo di restituzione.
- Art. 1550 Diritti accessori e voto nei titoli a riporto Art. 1550 c.c.: diritti accessori e obblighi sui titoli a riporto spettano al riportato; diritto di voto al riportatore salvo patto contrario.
- Art. 1551 Inadempimento nel contratto di riporto Nell'inadempimento del riporto si applicano gli articoli 1515 e 1516. Se entrambi sono inadempienti, il contratto cade e ciascuno ritiene quanto ricevuto.
- Art. 1552 Definizione di permuta La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti tra i contraenti (Art. 1552).
- Art. 1553 Risarcimento per evizione nella permuta Il permutante che subisce l'evizione e non vuole riavere la cosa data ha diritto al valore della cosa evitta e al risarcimento del danno.
- Art. 1554 Ripartizione spese permuta in parti uguali Le spese della permuta e le spese accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario.
- Art. 1555 Norme sulla vendita applicabili alla permuta L'art. 1555 c.c. stabilisce che le norme sulla vendita si applicano alla permuta se compatibili. Estende le regole della compravendita allo scambio.
- Art. 1556 Contratto estimatorio: nozione e obblighi Art. 1556 definisce il contratto estimatorio: una parte consegna cose mobili all'altra, che si obbliga a pagare il prezzo salvo restituzione entro il termine.
- Art. 1557 Impossibilità di restituzione: obbligo di pagare Art. 1557 c.c.: chi riceve cose e non può restituirle integre per causa non imputabile, deve comunque pagarne il prezzo.
- Art. 1558 Disponibilità dei beni in conto vendita Nel contratto estimatorio chi riceve i beni può venderli, ma i suoi creditori non possono pignorarli prima del pagamento. Il proprietario non può disporne.
- Art. 1559 Definizione del contratto di somministrazione L'art. 1559 c.c. definisce la somministrazione: contratto con cui una parte si obbliga a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose verso un prezzo.
- Art. 1560 Determinazione quantitativo somministrazione Se l'entità della somministrazione non è indicata, corrisponde al normale fabbisogno dell'avente diritto al momento del contratto.
- Art. 1561 Prezzo nelle somministrazioni periodiche Nella somministrazione periodica, il prezzo si determina con l'Art. 1474, considerando il tempo di scadenza e il luogo di esecuzione di ogni prestazione.
- Art. 1562 Pagamento del prezzo nella somministrazione Nella somministrazione periodica il prezzo è pagato all'atto di ogni prestazione in proporzione; in quella continuativa secondo le scadenze d'uso.
- Art. 1563 Scadenza prestazioni e preavviso Nella somministrazione il termine delle singole prestazioni si presume pattuito per entrambe le parti. Chi sceglie le date deve dare congruo preavviso.
- Art. 1564 Risoluzione del contratto per inadempimento Consente la risoluzione del contratto per inadempimento di singole prestazioni se notevolmente importante e tale da menomare la fiducia. Art. 1564 c.c.
- Art. 1565 Sospensione vietata se inadempimento lieve Il somministrante non può sospendere il contratto quando l'inadempimento dell'avente diritto è di lieve entità, se non dopo congruo preavviso.
- Art. 1566 Patto di preferenza nella somministrazione Obbligo di preferenza nel contratto di somministrazione. Durata massima cinque anni; altrimenti ridotta a cinque. Comunicazione e dichiarazione.
- Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante L'altra parte non può ricevere prestazioni da terzi né, salvo patto contrario, autoprodurre i beni oggetto del contratto (Art. 1567).
- Art. 1568 Esclusiva a favore del somministrato Se l'esclusiva e' pattuita a favore del cliente, il fornitore non puo' vendere nella zona. Il cliente che deve promuovere le vendite risponde dei danni.
- Art. 1569 Recesso da somministrazione indeterminata Se la somministrazione è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso pattuito, stabilito dagli usi o congruo al tipo di fornitura.
- Art. 1570 Rinvio al contratto delle prestazioni L'Art. 1570 stabilisce che alla somministrazione si applicano, se compatibili, le regole del contratto corrispondente alle singole prestazioni.
- Art. 1571 Definizione del contratto di locazione Art. 1571: nozione del contratto di locazione. Una parte obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un tempo dato, verso un corrispettivo.