Libro IVDelle obbligazioni
874 articoli · 13 abrogati · pagina 8 di 9
- Art. 1870 Ricognizione della rendita o prestazione annua Il debitore di rendita o prestazione annua ultra decennale, su richiesta, deve rilasciare un nuovo documento ogni nove anni a proprie spese (Art. 1870).
- Art. 1871 Rendite dello Stato: esclusione dal capo L'articolo 1871 del Codice Civile stabilisce che le disposizioni del capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato, cioè ai titoli di Stato.
- Art. 1872 Modi di costituzione della rendita vitalizia La rendita vitalizia si costituisce a titolo oneroso (alienazione di bene mobile o immobile o cessione di capitale) o per donazione o testamento. Art. 1872.
- Art. 1873 Durata della rendita vitalizia L'art. 1873 c.c. stabilisce che la rendita vitalizia può essere costituita per la durata della vita del beneficiario, di un'altra persona o di più persone.
- Art. 1874 Accrescimento per premorte del creditore Art. 1874 del Codice Civile: la quota di rendita di un creditore premorto si accresce agli altri, salvo patto contrario.
- Art. 1875 Rendita vitalizia a terzo: niente donazione La rendita vitalizia a favore di terzo, anche se costituisce una liberalità, non richiede le forme della donazione. Art. 1875.
- Art. 1876 Rendita su persona già defunta: nullità Il contratto di rendita vitalizia è nullo se la persona sulla cui vita è costituita era già morta al momento della stipula. Art. 1876 Codice Civile.
- Art. 1877 Risoluzione vitalizio oneroso per garanzie Art. 1877: il creditore di una rendita vitalizia onerosa può chiedere la risoluzione del contratto se il promittente non dà o diminuisce le garanzie pattuite.
- Art. 1878 Divieto di risoluzione per rate non pagate Mancato pagamento della rendita: il creditore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del debitore.
- Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta Il debitore di una rendita non può liberarsi offrendo il rimborso del capitale anche rinunciando alla ripetizione delle annualità. Deve pagare anche se gravosa.
- Art. 1880 Modalità di pagamento della rendita vitalizia L'art. 1880 stabilisce che la rendita vitalizia è dovuta in proporzione ai giorni vissuti; con rate anticipate, ogni rata è acquistata alla scadenza.
- Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita vitalizia -Art.1881 L'art. 1881 c.c. consente di disporre l'impignorabilità della rendita vitalizia gratuita entro il limite del bisogno alimentare del creditore.
- Art. 1882 Definizione del contratto di assicurazione Art. 1882 c.c.: definisce l'assicurazione: l'assicuratore, verso premio, si obbliga a risarcire il danno da sinistro o pagare capitale/rendita per evento vita.
- Art. 1883 Chi può esercitare assicurazioni Art. 1883: solo istituti di diritto pubblico o società per azioni possono esercitare assicurazioni, nel rispetto delle leggi speciali.
- Art. 1884 Norme applicabili alle assicurazioni mutue Art. 1884: le assicurazioni mutue sono soggette alle norme del capo sulle assicurazioni, se compatibili con la loro specialità.
- Art. 1885 Assicurazioni rischi navigazione L'Art. 1885 rinvia al codice della navigazione per le assicurazioni contro i rischi della navigazione, salvo quanto previsto dal presente capo.
- Art. 1886 Assicurazioni sociali e leggi speciali L'articolo 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono regolate dalle leggi speciali. Le norme del Codice Civile si applicano solo in mancanza.
- Art. 1887 Efficacia della proposta La proposta scritta all'assicuratore resta ferma per quindici giorni (trenta se visita medica). Il termine decorre dalla consegna o spedizione della proposta.
- Art. 1888 Prova scritta del contratto di assicurazione L'articolo 1888 prescrive la prova scritta del contratto di assicurazione e obbliga l'assicuratore a rilasciare polizza e duplicati su richiesta.
- Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore: trasferimento L'art. 1889 regola il trasferimento polizze all'ordine o al portatore: effetti della cessione e liberazione dell'assicuratore senza dolo o colpa grave.
- Art. 1890 Polizza per altri senza rappresentanza Chi firma un'assicurazione per un altro senza averne il potere vincola se stesso ai premi. L'interessato può ratificare anche dopo il sinistro.
- Art. 1891 Disciplina dell'assicurazione per conto altrui Contraente adempie obblighi, tranne quelli personali; diritti all'assicurato; eccezioni opponibili al contraente valgono per l'assicurato.
- Art. 1892 Annullamento assicurazione per bugie gravi Con dolo o colpa grave dell'assicurato, la polizza è annullabile. L'assicuratore ha tre mesi dalla scoperta per contestare e non paga il sinistro.
- Art. 1893 Reticenze e dichiarazioni inesatte senza dolo Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: non annullano, ma recesso entro tre mesi. Se sinistro prima, riduzione proporzionale.
- Art. 1894 Terzo consapevole di dichiarazioni inesatte L'assicuratore può avvalersi delle tutele degli artt. 1892 e 1893 se il terzo assicurato era consapevole delle inesattezze nelle dichiarazioni sul rischio.
- Art. 1895 Nullità per inesistenza del rischio Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato prima della conclusione. Art. 1895 cod. civ.
- Art. 1896 Scioglimento polizza per cessazione rischio Se il rischio cessa, il contratto di assicurazione si scioglie. I premi restano dovuti fino alla comunicazione e per il periodo in corso per intero.
- Art. 1897 Diminuzione del rischio e riduzione del premio Comunicata la diminuzione, l'assicuratore esige il premio ridotto dalla scadenza, ma può recedere entro due mesi (dopo un mese) (art. 1897 c.c.)
- Art. 1898 Aggravamento del rischio nell'assicurazione Se il rischio aumenta, l'assicurato deve dare immediato avviso. L'assicuratore puo' recedere entro un mese, con effetto immediato o dopo quindici giorni.
- Art. 1899 Durata del contratto di assicurazione L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro. Se supera cinque anni, l'assicurato puo recedere con sessanta giorni di preavviso. Proroga max due anni.
- Art. 1900 Esclusione copertura per dolo e colpa grave L'assicuratore non risponde dei danni causati per dolo o colpa grave dell'assicurato. La colpa grave e derogabile; coperti gli atti di solidarieta.
- Art. 1901 Effetti del mancato pagamento del premio Il mancato pagamento del premio sospende la garanzia dalle ventiquattro del quindicesimo giorno. Senza azione entro sei mesi il contratto si risolve.
- Art. 1902 Fusione e concentrazione assicurativa Fusione e concentrazione di assicuratori: il contratto continua. Liquidazione coatta: scioglimento secondo leggi speciali. (Art. 1902)
- Art. 1903 Poteri degli agenti di assicurazione Art. 1903: gli agenti di assicurazione possono modificare o risolvere contratti e agire in giudizio per conto dell'assicuratore, salvo i limiti della procura.
- Art. 1904 Contratto nullo se manca interesse L'art. 1904 c.c. dichiara nullo il contratto di assicurazione danni se manca l'interesse dell'assicurato al risarcimento al momento dell'inizio.
- Art. 1905 Limiti del risarcimento assicurativo L'assicuratore risarcisce il danno nei limiti contrattuali; risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato. Art. 1905 Codice Civile.
- Art. 1906 Danni da vizio intrinseco della cosa Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni da vizio intrinseco non denunciato. Se il vizio aggrava il danno, copre la parte residua.
- Art. 1907 Assicurazione parziale: proporzione del danno Se l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa al momento del sinistro, l'assicuratore risarcisce in proporzione, salvo diverso accordo.
- Art. 1908 Determinazione del valore della cosa Per l'indennizzo si considera il valore al momento del sinistro, salvo stima scritta accettata dalle parti. Art. 1908 Codice Civile.
- Art. 1909 Effetti della sovrassicurazione L'assicurazione oltre il valore reale non è valida se c'è dolo dell'assicurato. Senza dolo, vale nei limiti del valore reale con riduzione del premio.
- Art. 1910 Più assicurazioni sullo stesso rischio L'assicurato con più polizze sullo stesso rischio deve avvisare tutti gli assicuratori. L'indennità totale non può superare il danno subito. Art. 1910 cc.
- Art. 1911 Coassicurazione: responsabilità per quota L'Art. 1911 c.c. dispone che nella coassicurazione ogni assicuratore risponde solo in proporzione della propria quota, anche se il contratto è unico.
- Art. 1912 Esonero assicuratore per eventi eccezionali L'art. 1912 cc esclude la responsabilità dell'assicuratore per danni da terremoto, guerra, insurrezione o tumulti popolari, salvo patto contrario.
- Art. 1913 Avviso del sinistro entro tre giorni Art. 1913: avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni; ventiquattro ore per mortalità bestiame. Eccezione: intervento dell'assicuratore.
- Art. 1914 Obbligo di salvataggio dell'assicurato Obbligo dell'assicurato di salvare la cosa; spese a carico dell'assicuratore anche se superano l'importo assicurato, salvo spese inconsiderate.
- Art. 1915 Inadempimento obbligo avviso o salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o salvataggio perde l'indennità; se colposamente, l'assicuratore la riduce in proporzione al danno.
- Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore L'assicuratore che ha pagato l'indennità si surroga nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, tranne per familiari conviventi e danno biologico.
- Art. 1917 Assicurazione responsabilità civile: obblighi Art. 1917 c.c.: indennizzo responsabilità civile (esclusi fatti dolosi). Pagamento diretto; spese difesa a carico fino a un quarto della somma assicurata.
- Art. 1918 Vendita del bene assicurato e subentro L'alienazione della cosa assicurata non scioglie il contratto. L'acquirente o l'assicuratore possono recedere entro dieci giorni nei termini previsti.
- Art. 1919 Consenso per assicurazione vita altrui morte Assicurazione sulla vita di un terzo per caso di morte: serve consenso scritto del terzo o del suo legale rappresentante, altrimenti nulla.
- Art. 1920 Validità della polizza vita a favore di terzi L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è valida. Il beneficiario designato acquista un diritto proprio e diretto alla somma assicurata.
- Art. 1921 Revocare il beneficiario della polizza Il contraente può revocare il beneficiario della polizza vita. La revoca è esclusa per gli eredi dopo la morte e dopo l'accettazione del beneficiario.
- Art. 1922 Perdita del beneficio nella polizza vita L'attentato alla vita dell'assicurato annulla la designazione del beneficiario. Se irrevocabile e gratuita, si applica la revoca ex art. 800.
- Art. 1923 Impossibilità di pignorare somme assicurative Art. 1923 vieta pignoramento e sequestro delle somme assicurative, con eccezioni per premi pagati (revocatoria, collazione, imputazione, riduzione donazioni).
- Art. 1924 Mancato pagamento premio polizza vita Esito del mancato pagamento del premio sulla vita: azione entro sei mesi per il primo anno e risoluzione di diritto dopo venti giorni per i successivi.
- Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza Le polizze assicurative devono specificare i diritti di riscatto e riduzione, consentendo all'assicurato di conoscere in ogni momento il valore corrispondente.
- Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato Il cambiamento di professione dell'assicurato modifica il rischio: l'assicuratore e l'assicurato hanno quindici giorni per recedere o adeguarne il premio.
- Art. 1927 Esclusione polizza vita per suicidio Se il suicidio avviene entro due anni dalla stipulazione o dalla fine della sospensione della polizza, l'assicuratore non paga salvo patto contrario.
- Art. 1928 Prova dei contratti di riassicurazione Art. 1928: i contratti generali di riassicurazione richiedono la prova scritta; i contratti per singoli rischi seguono le regole generali.
- Art. 1929 Nessun rapporto assicurato e riassicuratore Art. 1929 c.c.: il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra assicurato e riassicuratore, salvo il privilegio della massa degli assicurati.
- Art. 1930 Indennità integrale in liquidazione coatta Il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità al riassicurato in liquidazione coatta amministrativa, salva la compensazione con premi e altri crediti.
- Art. 1931 Compensazione debiti e crediti riassicurativi Nella liquidazione coatta di riassicuratore o riassicurato, crediti e debiti finali di piu contratti di riassicurazione si compensano di diritto.
- Art. 1932 Norme inderogabili nell'assicurazione Le clausole assicurative sfavorevoli all'assicurato rispetto alle norme richiamate sono nulle e sostituite di diritto dalla legge. Art. 1932.
- Art. 1933 Mancanza di azione per debiti di gioco Non è possibile agire per il pagamento di un debito di gioco o scommessa. Il perdente che ha pagato spontaneamente non può ripetere, salvo frode o incapacità.
- Art. 1934 Eccezione per le competizioni sportive Le competizioni sportive sono escluse dall'art. 1933. Il giudice può rigettare o ridurre la domanda se la posta è eccessiva.
- Art. 1935 Azione in giudizio per lotterie autorizzate Secondo l'Art. 1935 c.c., le lotterie danno luogo ad azione in giudizio solo se sono state legalmente autorizzate. In caso contrario, non è possibile agire.
- Art. 1936 Nozione di fideiussione Definizione di fideiussione: chi garantisce personalmente un debito altrui, con efficacia anche all'insaputa del debitore. (Art. 1936 Codice Civile)
- Art. 1938 Garanzia per debiti futuri e limite massimo L'articolo 1938 ammette la fideiussione per debiti futuri o condizionali, prescrivendo di fissare l'importo massimo garantito nel caso di obbligazioni future.
- Art. 1939 Quando la fideiussione è valida La fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale, tranne quando è prestata per un'obbligazione assunta da un incapace. Art. 1939.
- Art. 1940 Fideiussione del fideiussore Art. 1940 CC: la fideiussione può essere prestata per il debitore principale o per il suo fideiussore, creando una garanzia a catena.
- Art. 1941 Limiti della fideiussione La fideiussione non può superare il debito né essere a condizioni più onerose. Se eccedente, è valida solo nei limiti dell'obbligazione principale.
- Art. 1942 Estensione fideiussione a tutti gli accessori La fideiussione si estende, salvo patto contrario, a tutti gli accessori del debito principale e alle spese di denuncia al fideiussore e successive.
- Art. 1943 Requisiti del fideiussore e sostituzione Chi deve dare un fideiussore deve indicare una persona capace, con beni sufficienti e domicilio nella Corte d'Appello. Se insolvente, va sostituito.
- Art. 1944 Obbligazione solidale del fideiussore Art. 1944 c.c.: fideiussore obbligato in solido con il debitore; può pattuire il beneficio dell'escussione; deve anticipare le spese.
- Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni del debitore principale, tranne quella per incapacità. Art. 1945 Codice Civile.
- Art. 1946 Solidarietà tra più fideiussori Se più persone garantiscono lo stesso debito, ciascuna è obbligata per l'intero, salvo che abbiano pattuito il beneficio della divisione. Art. 1946 c.c.
- Art. 1947 Beneficio della divisione tra garanti Con il beneficio della divisione il fideiussore può chiedere al creditore di pagare solo la propria quota, salvo l'insolvenza iniziale degli altri.
- Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore Il fideiussore del fideiussore è tenuto verso il creditore solo se il debitore principale e tutti i suoi fideiussori sono insolventi o liberati per incapacità.
- Art. 1949 Surrogazione del fideiussore dopo il pagamento Il fideiussore che ha pagato il debito subentra automaticamente nei diritti del creditore verso il debitore principale, secondo l'Art. 1949 del Codice Civile.
- Art. 1950 Rimborso del fideiussore dal debitore L'articolo 1950 stabilisce il regresso del garante che ha pagato: recupera capitale, spese denunziate e interessi legali o convenzionali dal debitore.
- Art. 1951 Regresso contro più debitori principali Se più debitori sono obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti può ripetere da ciascuno l'intero pagato. Art. 1951.
- Art. 1952 Perdita del regresso del fideiussore Art. 1952 c.c.: perdita del regresso del fideiussore per omessa denuncia o pagamento senza avviso; il debitore può opporre eccezioni.
- Art. 1953 Rilievo del fideiussore: azione preventiva Art. 1953 c.c.: cinque casi in cui il fideiussore può agire contro il debitore prima di pagare, per liberazione o garanzie.
- Art. 1954 Regresso contro altri fideiussori Il fideiussore che ha pagato il debito può rivalersi sugli altri fideiussori per la loro quota; se uno è insolvente si applica l'art. 1299 comma 2.
- Art. 1955 Art. 1955: Liberazione fideiussore per fatto creditore Art. 1955: la fideiussione si estingue se il creditore, con un suo fatto, impedisce la surrogazione del fideiussore nei diritti, pegni, ipoteche e privilegi.
- Art. 1956 Liberazione fideiussore per obbligazione futura Il fideiussore per obbligazione futura è liberato se il creditore, senza autorizzazione, concede credito conoscendo il peggioramento. Rinuncia preventiva nulla.
- Art. 1957 Termini per agire contro il debitore Il creditore conserva la garanzia dopo la scadenza se agisce contro il debitore entro sei mesi, o due mesi se la garanzia ha la stessa scadenza.
- Art. 1958 Effetti del mandato di credito Il mandante risponde come fideiussore del debito futuro; il mandatario non può rinunciare; il mandante può revocare con obbligo di risarcimento.
- Art. 1959 Rifiuto del mandato per insolvenza Se le condizioni economiche del mandante o del terzo peggiorano, chi ha accettato il mandato di credito non è tenuto ad eseguirlo. Si applica l'art. 1956.
- Art. 1960 Anticresi: consegna immobile a garanzia credito Art.1960 Definisce l'anticresi: contratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore a garanzia; i frutti sono imputati prima agli interessi, poi al capitale.
- Art. 1961 Obblighi del creditore in anticresi L'articolo 1961 stabilisce che il creditore in anticresi deve pagare i tributi, gestire il fondo e coprire le spese con i frutti, salvo restituzione.
- Art. 1962 Durata massima dell'anticresi: dieci anni L'anticresi dura fino alla completa soddisfazione del creditore, mai oltre dieci anni. Se pattuito un termine maggiore, si riduce a dieci.
- Art. 1963 Divieto del patto commissorio Nullo il patto commissorio: non si può trasferire la proprietà dell'immobile al creditore per mancato pagamento, anche dopo il contratto.
- Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi Art. 1964: patto di compensazione tra frutti e interessi valido, con facoltà del debitore di estinguere il debito e rientrare nell'immobile.
- Art. 1965 Contratto di transazione: nozione e scopo La transazione (art. 1965) è il contratto con cui le parti, con concessioni reciproche, pongono fine o prevengono una lite. Può riguardare rapporti diversi.
- Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità La transazione richiede la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite; è nulla se i diritti sono indisponibili per natura o legge.
- Art. 1967 Prova della transazione per iscritto L'articolo 1967 del Codice Civile stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, salvo quanto previsto dall'art. 1350 n. 12.
- Art. 1968 Transazione su falsità documenti: omologazione La transazione in un giudizio civile di falso è inefficace se non omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero. Art. 1968 cc.
- Art. 1969 Errore di diritto nella transazione La transazione non può essere annullata per errore di diritto sulle questioni oggetto di controversia tra le parti. Art. 1969 Codice Civile.
- Art. 1970 Transazione non impugnabile per lesione La transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 cc). Non si può impugnare solo perché il corrispettivo è eccessivo.