Libro IVDelle obbligazioni
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- Art. 1275 Liberazione del debitore: estinzione garanzie Art. 1275: se il creditore libera il debitore originario, le garanzie accessorie si estinguono, a meno che il garante non acconsenta espressamente a mantenerle.
- Art. 1276 Se nuova obbligazione nulla, rivive originaria L'art. 1276: se la nuova obbligazione è nulla o annullata, l'obbligazione originaria rivive, ma il creditore perde le garanzie dei terzi.
- Art. 1277 Estinzione dei debiti in moneta legale L'articolo 1277 stabilisce che i debiti in denaro si estinguono con moneta avente corso legale al momento del pagamento e secondo il suo valore nominale.
- Art. 1278 Facoltà di pagamento in moneta legale Il debitore può pagare in moneta legale un debito espresso in valuta non avente corso legale, al cambio del giorno e luogo stabiliti (Art. 1278 c.c.).
- Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo Se il debito è in moneta estera con clausola 'effettivo', il debitore deve pagare in quella moneta, salvo impossibilità di procurarsela alla scadenza.
- Art. 1280 Pagamento con monete di valore intrinseco L'Art. 1280 stabilisce che il debito in monete con valore intrinseco va pagato con esse o, se irreperibili, in moneta corrente pari al loro valore originario.
- Art. 1281 Prevalenza di leggi speciali su artt. 1270-1280 Art. 1281 dispone la prevalenza delle leggi speciali sugli artt. 1270-1280 in caso di contrasto, e salva le disposizioni particolari per pagamenti all'estero.
- Art. 1282 Interessi sui crediti liquidi ed esigibili I crediti di denaro liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. Fitti e pigioni richiedono la mora, salvo patto contrario. Art. 1282.
- Art. 1283 Interessi su interessi Art. 1283 CC: gli interessi scaduti maturano interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo, e solo se dovuti da almeno sei mesi.
- Art. 1284 Tasso degli interessi legali Tasso legale fissato (5% annuo) e modificabile. Interessi superiori richiedono forma scritta. In giudizio, tasso per ritardi commerciali.
- Art. 1285 Il debitore sceglie tra due prestazioni L'art. 1285 c.c. dispone: il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni, ma non può costringere il creditore a ricevere parte di ciascuna.
- Art. 1286 A chi spetta la scelta della prestazione Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta al debitore, salvo diversa pattuizione. Diventa irrevocabile con la comunicazione o l'esecuzione.
- Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta Se chi deve scegliere tra due prestazioni fa scadere il termine, la facoltà di scelta passa all'altra parte o al giudice, secondo l'articolo 1287.
- Art. 1288 L'obbligazione alternativa diventa semplice Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o diventa impossibile per causa non imputabile, l'obbligazione diventa semplice.
- Art. 1289 Impossibilità colposa prestazione alternativa Art. 1289 cod. civ. regola l'impossibilità colposa di una prestazione in obbligazione alternativa, con effetti sulla liberazione o scelta dell'altra.
- Art. 1290 Risarcimento per doppia impossibilità Se entrambe le prestazioni diventano impossibili e il debitore risponde di una, deve pagare l'ultima se scelta spettava a lui, o a scelta del creditore.
- Art. 1291 Obbligazione con alternative multiple L'art. 1291 c.c. estende alle obbligazioni con più di due prestazioni alternative le regole su scelta, decadenza, impossibilità di una o più prestazioni.
- Art. 1292 Nozione della solidarietà Art. 1292 c.c. definisce la solidarietà: più debitori obbligati per la stessa prestazione, ciascuno paga l'intero; più creditori possono chiedere l'intero.
- Art. 1293 La solidarietà non esclusa da modalità diverse Art. 1293: la solidarietà non è esclusa da modalità diverse tra i debitori o verso i creditori, anche se le obbligazioni hanno termini differenti.
- Art. 1294 Solidarietà tra condebitori Art. 1294 cod. civ.: condebitori solidalmente obbligati salvo diversa legge o titolo. Norma che stabilisce la solidarietà come principio generale.
- Art. 1295 Divisione obbligazione tra eredi L'obbligazione solidale si divide tra gli eredi del condebitore o creditore solidale in proporzione delle quote, salvo patto contrario. Art. 1295.
- Art. 1296 Scelta del debitore tra creditori solidali Il debitore può scegliere a quale creditore solidale pagare, finché nessuno lo abbia prevenuto con domanda giudiziale. Art. 1296.
- Art. 1297 Divieto di opporre eccezioni personali Nelle obbligazioni solidali, il condebitore non può usare le eccezioni personali di un altro debitore, né il debitore quelle di un altro concreditore.
- Art. 1298 Ripartizione interna obbligazione solidale L'Art. 1298 c.c. divide l'obbligazione solidale nei rapporti interni tra debitori o creditori, con parti uguali salvo interesse esclusivo.
- Art. 1299 Azione di regresso tra condebitori Il debitore solidale che paga l'intero debito può chiedere a ciascun condebitore solo la sua quota. L'eventuale insolvibilità si ripartisce tra tutti.
- Art. 1300 Novazione con uno dei debitori solidali La novazione tra creditore e uno dei debitori solidali libera gli altri, salvo limitazione; se tra creditore solidale e debitore, vale solo per la sua parte.
- Art. 1301 Effetti della remissione del debito solidale La remissione a un condebitore libera gli altri, salvo riserva del creditore. Se fatta da un concreditore, libera il debitore solo per la sua quota.
- Art. 1302 Limiti alla compensazione solidale Un condebitore puo' opporre in compensazione il credito di un altro condebitore solo fino alla concorrenza della quota di quest'ultimo.
- Art. 1303 Confusione in solidarietà: estinzione parziale L'art. 1303 c.c. disciplina la confusione in solido: se la stessa persona diventa creditore e condebitore, l'obbligazione si estingue per la sua quota.
- Art. 1304 Transazione nelle obbligazioni solidali La transazione fatta con un debitore o creditore in solido non produce effetto per gli altri, a meno che questi non dichiarino di volerne profittare.
- Art. 1305 Effetti del giuramento in solido Il giuramento prestato dal condebitore o ricusato dal creditore giova agli altri obbligati; se prestato dal creditore, nuoce solo a chi lo ha deferito.
- Art. 1306 Effetti sentenza tra condebitori solidali La sentenza tra creditore e un debitore solidale non vincola i condebitori, ma possono opporla, salvo eccezioni personali. Stessa regola per creditori.
- Art. 1307 Obbligazione solidale: inadempimento per colpa Impossibilità per colpa in obbligazione solidale: gli altri condebitori non sono liberati. Il creditore può chiedere danni ulteriori ai inadempienti (Art. 1307)
- Art. 1308 Costituzione in mora dei debitori solidali Costituzione in mora di un debitore solidale non si estende agli altri; quella fatta da un creditore solidale giova a tutti. Eccezione: art.1310.
- Art. 1309 Riconoscimento debito condebitori solidali Il riconoscimento del debito di un condebitore solidale non vincola gli altri; se fatto a un concreditore solidale, giova a tutti.
- Art. 1310 Effetti della prescrizione solidale L'interruzione della prescrizione verso un condebitore vale per tutti, mentre la sospensione no. Chi paga conserva il regresso verso i debitori liberati.
- Art. 1311 Rinuncia alla solidarietà tra debitori Se il creditore rinunzia alla solidarietà per un debitore, conserva il diritto di chiedere l'intero debito agli altri condebitori rimasti.
- Art. 1312 Perdita azione solidale pagamento separato Art. 1312: Il creditore perde l'azione in solido per frutti o interessi scaduti se riceve pagamento separato senza riserva, ma la conserva per futuri.
- Art. 1313 Insolvenza dopo rinunzia alla solidarieta' Rinuncia alla solidarietà: se un condebitore è insolvente, la sua parte è ripartita tra tutti, compreso il debitore liberato. Art. 1313 cc.
- Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra eredi Art. 1315: l'erede incaricato di eseguire la prestazione o in possesso della cosa certa e determinata non può opporre il beneficio della divisione.
- Art. 1316 Obbligazioni indivisibili: definizione Le obbligazioni sono indivisibili se la prestazione non può essere divisa per natura o per volontà delle parti. Art. 1316 Codice Civile.
- Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili Art. 1317: le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali, se applicabili, salvo gli articoli successivi.
- Art. 1318 Indivisibilità verso eredi L'art. 1318 c.c. estende l'indivisibilità dell'obbligazione agli eredi del debitore e del creditore, rendendola indivisibile anche nei loro confronti.
- Art. 1319 Diritto di esigere l'intero Art. 1319 Codice Civile: in obbligazione indivisibile, ogni creditore può esigere l'intera prestazione; l'erede deve cauzione ai coeredi.
- Art. 1320 Prestazione indivisibile e rinuncia parziale Se un concreditore rinuncia alla prestazione indivisibile, gli altri possono chiederla intera solo rimborsando il valore della quota estinta.
- Art. 1321 Nozione del contratto Art. 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
- Art. 1322 Liberta contrattuale e contratti atipici L'articolo 1322 permette alle parti di decidere liberamente il contenuto del contratto e di inventare nuovi tipi di accordo, purché meritevoli di tutela.
- Art. 1323 Norme generali applicabili a tutti i contratti L'articolo 1323 stabilisce che tutti i contratti, anche quelli atipici, sono soggetti alle norme generali del titolo II del libro IV del Codice Civile.
- Art. 1324 Regole del contratto per gli atti unilaterali L'art. 1324 Codice Civile estende le norme sui contratti agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, se compatibili e salvo diversa legge.
- Art. 1326 Conclusione del contratto e accettazione Il contratto è concluso quando chi propone viene a conoscenza dell'accettazione. Un'accettazione difforme o tardiva equivale a una nuova proposta.
- Art. 1327 Esecuzione prima della risposta Il contratto si conclude con l'inizio dell'esecuzione se non serve risposta preventiva. L'accettante deve avvisare l'altra parte, pena risarcimento danni.
- Art. 1328 Revoca di proposta e accettazione La proposta contrattuale si può revocare prima della conclusione. L'accettazione si può revocare se la revoca giunge prima dell'accettazione stessa.
- Art. 1329 Effetti della proposta irrevocabile Se il proponente si impegna a tenere ferma l'offerta per un determinato periodo, la revoca è priva di effetto e l'offerta sopravvive a morte o incapacità.
- Art. 1330 Proposta/accettazione dopo morte imprenditore Art. 1330: proposta/accettazione imprenditore resta efficace dopo sua morte/incapacità, salvo piccoli imprenditori o se natura affare lo esclude.
- Art. 1331 Opzione: proposta irrevocabile e termine L'opzione (art. 1331 c.c.) rende irrevocabile la proposta e permette al giudice di fissare il termine per l'accettazione.
- Art. 1332 Adesione di nuove parti a un contratto Se il contratto aperto non specifica come aderire, la richiesta va inviata all'organo creato per l'attuazione o a tutti i contraenti originari.
- Art. 1333 Contratto con obbligo di una sola parte Quando la proposta comporta obblighi solo per chi la fa, il contratto si chiude se il destinatario non rifiuta in tempo. La proposta non si può revocare.
- Art. 1334 Quando un atto unilaterale è efficace Art. 1334: gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. Non basta la spedizione. Vedi art. 1335.
- Art. 1335 Presunzione di conoscenza delle dichiarazioni Le dichiarazioni dirette a persona determinata si reputano conosciute all'arrivo all'indirizzo del destinatario, salvo prova di impossibilità senza colpa.
- Art. 1337 Obbligo di buona fede nelle trattative Art. 1337 impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nelle trattative precontrattuali, con conseguente responsabilità per chi viola tale obbligo.
- Art. 1338 Obbligo di informare sull'invalidità Chi conosceva o doveva conoscere una causa d'invalidità e non informa l'altro contraente, risarcisce il danno per l'affidamento senza colpa.
- Art. 1339 Art. 1339 – Inserzione automatica di clausole Clausole e prezzi imposti per legge o norme corporative si inseriscono automaticamente nel contratto, sostituendo clausole difformi. Art. 1339.
- Art. 1340 Presunzione di inserimento clausole d'uso Art. 1340 c.c. stabilisce che le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto, salvo che risulti che le parti non le hanno volute.
- Art. 1341 Clausole vessatorie: serve la doppia firma. Le condizioni generali valgono se conosciute con l'ordinaria diligenza. Senza specifica approvazione per iscritto le clausole vessatorie non hanno effetto.
- Art. 1342 Le clausole aggiunte prevalgono sul modulo Nei contratti su moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle a stampa incompatibili, anche se non cancellate. Art. 1342 CC.
- Art. 1343 Definizione di causa illecita L'articolo 1343 del Codice Civile definisce quando la causa del contratto è illecita: contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
- Art. 1344 Contratto che aggira norme imperative L'articolo 1344 equipara alla causa illecita il contratto usato per eludere una norma imperativa, rendendo nullo l'accordo che aggira un divieto di legge.
- Art. 1345 Contratto nullo per motivo illecito comune Il contratto è illecito quando entrambe le parti lo concludono esclusivamente per un motivo illecito comune. Art. 1345 del Codice Civile.
- Art. 1346 Requisiti dell'oggetto del contratto Art. 1346: l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Requisiti essenziali di validità.
- Art. 1347 Contratto valido se oggetto diventa possibile Contratto con condizione sospensiva o termine: valido se prestazione impossibile diventa possibile prima dell'avveramento o scadenza (Art. 1347).
- Art. 1348 Cose future: contratto ammesso Art. 1348 c.c. ammette prestazioni di cose future in contratto, salvo specifici divieti. Nessun termine o limiti quantitativi.
- Art. 1349 Determinazione dell'oggetto da terzo Art. 1349 c.c. regola determinazione oggetto da terzo: equo apprezzamento, intervento giudice se iniqua, nullità se non decide e parti non accordano.
- Art. 1350 Forma scritta a pena di nullità L'Art. 1350 stabilisce quali atti richiedono l'atto pubblico o la scrittura privata a pena di nullità, tra cui vendite di immobili e locazioni oltre nove anni.
- Art. 1351 Nullità per difetto di forma Il contratto preliminare è nullo se non è nella stessa forma del contratto definitivo. La forma è prescritta a pena di nullità, come previsto dall'art. 1351.
- Art. 1352 Forma convenzionale presunta per validità Se le parti hanno pattuito per iscritto una forma per un futuro contratto, si presume che la forma sia richiesta per la validità. Art. 1352 c.c.
- Art. 1353 Condizione sospensiva o risolutiva La norma consente di subordinare l'efficacia o la risoluzione di un contratto a un evento futuro e incerto: condizione sospensiva o risolutiva.
- Art. 1354 Nullità per condizioni illecite o impossibili Nullità del contratto per condizione illecita o impossibile. Sospensiva impossibile: nullo; risolutiva impossibile: non apposta. Art. 1354.
- Art. 1355 Nullità per condizione meramente potestativa L'art. 1355 c.c. dichiara nulla l'alienazione o l'obbligo subordinato a condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà dell'alienante o del debitore.
- Art. 1356 Atti conservativi in pendenza di condizione In pendenza di condizione sospensiva l'acquirente compie atti conservativi. Se risolutiva, usa il diritto ma l'altro si tutela con atti conservativi.
- Art. 1357 Disposizione in pendenza della condizione Art. 1357 c.c.: chi ha un diritto condizionato può disporne durante la pendenza, ma gli effetti sono subordinati alla stessa condizione.
- Art. 1358 Buona fede in pendenza di condizione L'art. 1358 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione, per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
- Art. 1359 Condizione ostacolata dalla parte contraria Se la parte che ha interesse contrario al verificarsi della condizione ne impedisce l'avveramento, la condizione si considera avverata ai fini del contratto.
- Art. 1360 Retroattività della condizione contrattuale L'avveramento della condizione retroagisce alla conclusione del contratto. Nei contratti a esecuzione continuata restano salve le prestazioni già eseguite.
- Art. 1361 Validità degli atti di amministrazione Art. 1361: l'avveramento non invalida gli atti di amministrazione in pendenza. I frutti dovuti dal giorno dell'avveramento, salvo legge o patto.
- Art. 1362 Ricerca della comune intenzione nel contratto Nell'interpretare un contratto si cerca la comune intenzione delle parti, non solo il senso letterale, si valuta il comportamento complessivo anche posteriore.
- Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole Art. 1363: le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
- Art. 1364 Il contratto vale solo per gli oggetti voluti L'articolo 1364 del Codice Civile: le espressioni generali non estendono il contratto oltre gli oggetti effettivamente voluti dalle parti.
- Art. 1365 Clausole esemplificative: non escludono casi Art. 1365 c.c.: l'indicazione di un caso esemplificativo in un contratto non esclude automaticamente altri casi ragionevolmente estensibili.
- Art. 1367 Conservazione del contratto Quando un contratto o una clausola è ambiguo, va interpretato in modo da conservare un effetto giuridico, anziché renderlo nullo. Art. 1367 Codice Civile.
- Art. 1368 Interpretazione secondo pratiche generali Clausole ambigue interpretate secondo pratiche generali del luogo di conclusione o della sede dell'impresa se imprenditore. Art. 1368.
- Art. 1369 Interpretazione delle espressioni ambigue Per le espressioni contrattuali con più significati, l'art. 1369 impone di scegliere, in dubbio, il senso più adatto alla natura e all'oggetto del contratto.
- Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola Clausola ambigua in contratti standard: interpretata a favore del contraente non predisponente. Art. 1370 c.c. - contro l'autore.
- Art. 1371 Regola finale per contratti oscuri Art. 1371 c.c.: regola finale per contratti oscuri. Se gratuito, interpretazione meno gravosa per l'obbligato; se oneroso, equo contemperamento degli interessi.
- Art. 1372 Forza di legge del contratto tra le parti Il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o cause di legge. Non produce effetti verso terzi, salvo eccezioni.
- Art. 1373 Quando si può recedere dal contratto L'Art. 1373 regola il recesso convenzionale: è ammesso prima dell'esecuzione del contratto, o anche dopo nei contratti continuativi senza effetto retroattivo.
- Art. 1374 Il contratto richiama legge, usi ed equità Il contratto obbliga le parti non solo a quanto espresso ma anche a tutte le conseguenze secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l'equità. Art. 1374.
- Art. 1376 Trasferimento della proprietà col consenso In Italia la proprietà e i diritti reali si trasferiscono immediatamente con il solo consenso legittimamente espresso dalle parti, senza attendere la consegna.
- Art. 1378 Trasferimento di proprietà di cose generiche La proprietà delle cose generiche si trasferisce con l'individuazione, che per le cose da trasportare avviene anche con la consegna al vettore. Art. 1378.
- Art. 1379 Divieto di alienazione per contratto Il divieto contrattuale di alienare vincola solo le parti; è valido se limitato nel tempo e motivato da un interesse apprezzabile.
- Art. 1380 Conflitto tra diritti personali di godimento Art. 1380: conflitto tra più diritti personali di godimento. Prevale chi ha conseguito per primo; altrimenti chi ha titolo con data certa anteriore.