Libro IVDelle obbligazioni
874 articoli · 13 abrogati · pagina 3 di 9
- Art. 1381 Indennizzo per promessa del terzo Se prometti l'obbligazione o il fatto di un terzo e questi rifiuta, devi indennizzare l'altra parte. Art. 1381 del codice civile.
- Art. 1382 Effetti della clausola penale Art. 1382 del Codice Civile: la clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa e la penale è dovuta senza prova del danno.
- Art. 1383 Divieto di cumulo Il creditore non può chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo che la penale sia stata pattuita per il semplice ritardo. Art. 1383.
- Art. 1384 Riduzione giudiziale della penale Il giudice può ridurre equamente la penale contrattuale se l'obbligazione è stata eseguita in parte o se l'importo è manifestamente eccessivo.
- Art. 1385 Art. 1385 Codice Civile — Caparra confirmatoria e restituzione del doppio Art. 1385 c.c.: chi dà la caparra e non adempie la perde, chi la riceve e non adempie ne restituisce il doppio. Testo ufficiale e spiegazione.
- Art. 1386 Caparra penitenziale: diritto di recesso Art. 1386: caparra penitenziale. Il recedente perde la caparra data o restituisce il doppio. La caparra è corrispettivo del recesso.
- Art. 1387 Fonti della rappresentanza: legge o volontà Art. 1387 Codice Civile stabilisce che il potere di rappresentanza può essere conferito dalla legge o dall'interessato (procura).
- Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante: effetti Art. 1388 c.c.: il contratto del rappresentante vincola direttamente il rappresentato se concluso in suo nome e interesse e nei limiti dei poteri conferiti.
- Art. 1389 Capacità di rappresentante e rappresentato Per la validità del contratto basta che il rappresentante sia capace di intendere e di volere, purché il rappresentato sia legalmente capace.
- Art. 1390 Vizi della volontà del rappresentante Il contratto è annullabile se la volontà del rappresentante è viziata. Se il vizio riguarda elementi predeterminati, serve il vizio del rappresentato.
- Art. 1391 Stati soggettivi nella rappresentanza Valuta la buona fede e la conoscenza del rappresentante, salvo elementi predeterminati dal rappresentato; il rappresentato in mala fede non può avvantaggiarsi.
- Art. 1392 Forma della delega per un contratto La procura non ha alcun effetto se non viene conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.
- Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante Art. 1393 c.c. permette al terzo di chiedere al rappresentante la giustificazione dei poteri e, se scritta, una copia firmata.
- Art. 1394 Annullamento contratto in conflitto d'interessi Il contratto firmato dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato è annullabile se il terzo conosceva o poteva conoscere il conflitto.
- Art. 1395 Annullabilità contratto con se stesso Il contratto del rappresentante con se stesso è annullabile, salvo autorizzazione specifica o esclusione del conflitto. L'azione spetta solo al rappresentato.
- Art. 1396 Effetti della revoca della procura La revoca o modifica della procura non vale contro i terzi se non diffusa con mezzi idonei o se non si prova che il terzo la conosceva.
- Art. 1397 Restituzione del documento di rappresentanza Art. 1397 c.c. impone al rappresentante di restituire il documento della procura quando i suoi poteri sono cessati, ad esempio per scadenza o revoca.
- Art. 1398 Responsabilità del falso rappresentante L'art. 1398 rende responsabile il rappresentante senza poteri per il danno subito dal terzo che ha confidato senza colpa nella validità del contratto.
- Art. 1399 Ratifica dell'interessato L'Art. 1399 Codice Civile disciplina la ratifica di un contratto stipulato senza poteri: forma, effetto retroattivo e tutela dei terzi.
- Art. 1400 Forme speciali di rappresentanza L'articolo 1400 del Codice Civile stabilisce che le forme speciali di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono disciplinate dal libro V.
- Art. 1401 Riserva di nomina del contraente L'art. 1401 c.c. consente a una parte di riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquista diritti e assume obblighi del contratto.
- Art. 1402 Termine per la dichiarazione di nomina Art. 1402: termine di tre giorni per comunicare la dichiarazione di nomina, che deve essere accompagnata dall'accettazione o da procura anteriore.
- Art. 1403 Forme e pubblicità per la nomina La dichiarazione di nomina e la procura o accettazione hanno la stessa forma del contratto; se serve pubblicità, anche la nomina va resa pubblica.
- Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina Con dichiarazione valida di nomina, la persona nominata acquista diritti e assume obblighi dal contratto con effetto retroattivo dal momento della stipula.
- Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina Art. 1405 c.c.: se la dichiarazione di nomina non è valida nel termine, il contratto resta tra i contraenti originari. Spiega effetti mancata dichiarazione.
- Art. 1406 Sostituzione del contraente Art. 1406: consente di sostituire un terzo in un contratto a prestazioni corrispettive non eseguite, previo consenso dell'altra parte.
- Art. 1407 Sostituzione con consenso preventivo Sostituzione del contraente: efficace dalla notifica o accettazione del consenso preventivo; per contratti all'ordine, la girata sostituisce. Art. 1407 c.c.
- Art. 1408 Liberazione del cedente e garanzie Il cedente è libero dalle sue obbligazioni, salvo diversa dichiarazione del ceduto. In tal caso, l'inadempimento va comunicato entro quindici giorni.
- Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario Il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni derivanti dal contratto ceduto, non quelle personali col cedente, salvo riserva espressa.
- Art. 1410 Garanzia di validità e adempimento Il cedente garantisce la validità del contratto. Se assume la garanzia dell'adempimento, risponde come fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
- Art. 1411 Effetti del contratto a favore di terzi Il contratto a favore di terzo è valido se c'è un interesse dello stipulante. Il terzo acquista il diritto subito, salvo revoca prima della sua dichiarazione.
- Art. 1412 Revoca del beneficio al terzo dopo la morte Nel contratto con prestazione al terzo dopo la morte, lo stipulante può revocare il beneficio anche per testamento, salvo rinuncia scritta alla revoca.
- Art. 1413 Eccezioni del promittente verso il terzo Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni basate sul contratto a suo favore, non quelle derivanti da altri rapporti con lo stipulante.
- Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti Art. 1414 c.c.: il contratto simulato è inefficace; se le parti hanno voluto un contratto diverso, vale quello dissimulato se ha i requisiti.
- Art. 1415 Effetti della simulazione verso i terzi Art. 1415 c.c.: simulazione non opponibile ai terzi acquirenti in buona fede dal titolare apparente, salva trascrizione domanda. I terzi possono farla valere.
- Art. 1416 Conflitto tra creditori e simulazione L'art. 1416 disciplina i diritti dei creditori di chi finge di vendere o comprare un bene, stabilendo chi prevale nei pignoramenti.
- Art. 1417 Prova della simulazione contrattuale I creditori e i terzi possono provare la simulazione per testimoni senza limiti. Le parti del contratto possono usarla solo per far valere l'illiceità.
- Art. 1418 Cause di nullità del contratto Art.1418: nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, mancanza requisiti art.1325, causa o motivi illeciti (art.1345), oggetto viziato (art.1346).
- Art. 1419 Quando la nullità parziale annulla tutto La nullità di una singola clausola travolge l'intero contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza di essa, salvo sostituzioni di legge.
- Art. 1420 Nullita' nel contratto plurilaterale Nei contratti plurilaterali con scopo comune, la nullità del vincolo di una parte non invalida il contratto a meno che la sua partecipazione sia essenziale.
- Art. 1421 Chi può far valere la nullità La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o rilevata d'ufficio dal giudice, salvo diverse disposizioni di legge.
- Art. 1422 Azione di nullità non soggetta a prescrizione L'azione di nullità contrattuale è imprescrittibile, salvi usucapione e prescrizione delle azioni di ripetizione. Art. 1422 c.c.
- Art. 1423 Il contratto nullo non può essere convalidato Art. 1423: il contratto nullo non può essere convalidato, salvo che la legge disponga diversamente. Principio di inammissibilità della convalida.
- Art. 1424 Conversione del contratto nullo L'art. 1424 c.c. converte un contratto nullo in un valido se ne ha i requisiti di sostanza e forma e le parti lo avrebbero voluto sapendo la nullità.
- Art. 1425 Annullabilità per incapacità delle parti Il contratto è annullabile se una parte era legalmente incapace o, ai sensi dell'art. 428, incapace d'intendere o di volere. Art. 1425.
- Art. 1426 Raggiri del minore e annullabilità Il contratto concluso dal minore non è annullabile se ha nascosto la minore età con raggiri, ma la sola dichiarazione di essere maggiorenne non basta.
- Art. 1427 Annullamento per errore, violenza o dolo Il contraente può chiedere l'annullamento del contratto se il consenso è viziato da errore, violenza o dolo. Art. 1427 Codice Civile.
- Art. 1428 Errore essenziale e riconoscibile L'art. 1428 c.c. stabilisce che l'errore è causa di annullamento del contratto se essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. Spiega i due requisiti.
- Art. 1429 Definizione di errore essenziale Art. 1429 elenca i quattro casi di errore essenziale: natura/oggetto, qualità dell'oggetto, qualità della persona, errore di diritto determinante.
- Art. 1430 Rettifica degli errori di calcolo L'errore di calcolo nei contratti non comporta l'annullamento ma la semplice rettifica, a meno che non incida sulla quantità e sia stato determinante.
- Art. 1431 Quando l'errore e' riconoscibile Un errore e' riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo tenendo conto del contratto e delle qualita' dei contraenti.
- Art. 1432 Bloccare l'annullamento con la rettifica L'offerta di eseguire il contratto secondo le intenzioni originali della parte in errore ne impedisce l'annullamento, se fatta prima di un danno.
- Art. 1433 Errore nella dichiarazione o trasmissione L'articolo 1433 del codice civile estende le regole sull'errore ai casi in cui l'errore è nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
- Art. 1434 Annullamento contratto per violenza La violenza, anche se posta in essere da un terzo, rende annullabile il contratto (art. 1434 c.c.). Spiegazione, esempi e articoli correlati.
- Art. 1435 Caratteri della violenza Art. 1435: la violenza deve impressionare una persona sensata e farle temere un male ingiusto e notevole a sé o ai beni, con riguardo a età, sesso e condizione.
- Art. 1436 Annullamento per minaccia a coniuge o parenti L'art. 1436 c.c. prevede annullamento del contratto per minaccia contro coniuge, discendenti o ascendenti del contraente; per altri terzi decide il giudice.
- Art. 1437 Timore riverenziale non annulla il contratto L'art. 1437 c.c. dispone che il solo timore riverenziale (rispetto o deferenza) non è causa di annullamento del contratto.
- Art. 1438 Annullamento per minaccia di un diritto Minacciare di esercitare un proprio diritto annulla il contratto solo se lo scopo e' ottenere vantaggi ingiusti ed estranei al diritto stesso (Art. 1438).
- Art. 1439 Annullamento del contratto per dolo Il dolo del contraente annulla il contratto se determinante. Il dolo del terzo annulla solo se il contraente che ne trae vantaggio lo conosceva.
- Art. 1440 Dolo incidente: contratto valido, danni Art. 1440 disciplina il dolo incidente: contratto valido, ma il contraente in mala fede risarcisce i danni. Non si annulla come per il dolo determinante.
- Art. 1441 Legittimazione all'annullamento del contratto Il contratto può essere annullato solo dalla parte legittimata; l'incapacità del condannato in interdizione legale può essere fatta valere da chiunque.
- Art. 1442 Prescrizione annullamento del contratto L'azione di annullamento del contratto si prescrive in cinque anni. Il termine parte dalla scoperta del vizio o fine dell'incapacità; l'eccezione è perpetua.
- Art. 1443 Limiti alla restituzione per l'incapace Se il contratto è annullato per incapacità, l'incapace deve restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui ne ha tratto effettivo vantaggio.
- Art. 1444 Sanatoria del contratto annullabile Un contratto annullabile è convalidato mediante un atto recante il motivo di annullabilità, o con la sua volontaria esecuzione conoscendone il motivo.
- Art. 1445 Diritti dei terzi di buona fede L'articolo 1445 del Codice Civile: l'annullamento non per incapacità legale non pregiudica i terzi di buona fede a titolo oneroso, salvo trascrizione domanda.
- Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale L'annullabilità del vincolo di una sola parte in un contratto plurilaterale non annulla l'intero contratto, a meno che la partecipazione sia essenziale.
- Art. 1447 Rescissione contratto per stato di pericolo Un contratto concluso a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona è rescindibile.
- Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione Rescissione per lesione (Art. 1448): sproporzione supera metà valore, stato di bisogno sfruttato lesione perdura fino a domanda. Esclusi contratti aleatori.
- Art. 1449 Prescrizione dell'azione di rescissione L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Se il fatto e' reato vale l'art. 2947; vietata l'eccezione oltre il termine.
- Art. 1450 Offerta di modifica contratto Il contraente contro cui è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modifica del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità. Art. 1450 c.c.
- Art. 1452 Protezione dei terzi dalla rescissione Art. 1452 c.c. stabilisce che la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi, a meno che la domanda di rescissione sia stata trascritta.
- Art. 1453 Scegli tra adempimento o risoluzione L'art. 1453 c.c. concede la scelta tra adempimento e risoluzione, con risarcimento. Dopo la domanda di risoluzione, non si può più adempiere.
- Art. 1454 Art. 1454 Codice Civile: diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto Art. 1454 c.c.: la diffida scritta con termine non inferiore a quindici giorni; scaduto inutilmente, il contratto è risoluto di diritto. Testo ufficiale.
- Art. 1455 Risoluzione impedita se inadempimento minore L'Art. 1455 c.c. vieta la risoluzione del contratto per inadempimento di scarsa importanza, valutato in base all'interesse dell'altra parte.
- Art. 1456 Clausola risolutiva espressa Art. 1456 c.c.: clausola risolutiva espressa. Se pattuita, il contratto si risolve di diritto quando la parte dichiara di usarne per specifico inadempimento.
- Art. 1457 Termine essenziale: notifica 3 giorni Se il termine è essenziale, per pretendere l'adempimento dopo la scadenza occorre notificare l'altra parte entro 3 giorni; altrimenti il contratto si risolve.
- Art. 1458 Effetti della risoluzione del contratto La risoluzione per inadempimento cancella il contratto dal principio tra le parti, salvo per contratti periodici, e tutela i terzi acquirenti.
- Art. 1459 Risoluzione contratto plurilaterale Art. 1459 c.c.: nei contratti plurilaterali l'inadempimento di una parte non risolve il contratto per le altre, salvo essenzialità della prestazione.
- Art. 1460 Art. 1460 Codice Civile — Eccezione di inadempimento: quando si può sospendere la propria prestazione L'art. 1460 c.c. consente di sospendere la propria prestazione se l'altro non adempie, salvo termini diversi e salvo che il rifiuto violi la buona fede.
- Art. 1461 Sospensione per pericolo patrimoniale Art. 1461 c.c. sospensione per peggioramento patrimoniale dell'altra parte che mette in pericolo la controprestazione, salvo garanzia.
- Art. 1462 Inefficacia clausola eccezioni per nullità Art. 1462: la clausola che limita le eccezioni è inefficace per nullità, annullabilità e rescissione. Il giudice può sospendere la condanna con cauzione.
- Art. 1463 Impossibilità totale della prestazione La parte che non può più adempiere per impossibilità sopravvenuta non ha diritto alla controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto.
- Art. 1464 Riduzione della prestazione e recesso In caso di impossibilità parziale della prestazione, l'altra parte può ottenere la riduzione di quanto dovuto o recedere se manca un interesse apprezzabile.
- Art. 1465 Perimento della cosa e rischio del prezzo Nei contratti con effetti traslativi, la perdita fortuita del bene non libera l'acquirente dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo condizione sospensiva.
- Art. 1466 Impossibilità in contratti plurilaterali L'impossibilità della prestazione di una parte in un contratto plurilaterale non scioglie il contratto per le altre, salvo che sia essenziale.
- Art. 1467 Risoluzione per eccessiva onerosità Nei contratti a prestazione continuata, periodica o differita, l'Art. 1467 permette la risoluzione se sopravviene un'eccessiva onerosità imprevedibile.
- Art. 1468 Riduzione ad equità nei contratti unilaterali Se eventi straordinari rendono troppo onerosa la prestazione in un contratto con obbligazioni per una sola parte, si può chiedere la riduzione ad equità.
- Art. 1469 Contratti aleatori: esclusione dalle norme Art. 1469: le norme sugli artt. 1458-1468 non si applicano ai contratti aleatori (per natura o per volontà delle parti).
- Art. 1469-bis Applicazione norme generali ai consumatori L'articolo 1469-bis stabilisce che le norme generali sul contratto si applicano anche ai consumatori, salvo deroghe più favorevoli del codice del consumo.
- Art. 1469-ter Sostituito dall'art. 1469-bis Art. 1469-ter è stato sostituito dall'art. 1469-bis (D.Lgs. 206/2005). Non contiene norme autonome. Vedi art. 1469-bis per i contratti del consumatore.
- Art. 1469-quater Articolo sostituito dal D.Lgs. 206/2005 L'Art. 1469-quater è stato sostituito dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. La disciplina sui contratti del consumatore è ora nell'art. 1469-bis.
- Art. 1469-quinquies Sostituito dall'art. 1469-bis L'art. 1469-quinquies del Codice Civile è stato sostituito dall'art. 1469-bis a seguito del D.Lgs. 206/2005. Non ha più effetto.
- Art. 1469-sexies Sostituito dall'art. 1469-bis L'articolo 1469-sexies del Codice Civile è stato sostituito dall'art. 1469-bis a seguito del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Non è più in vigore.
- Art. 1470 Definizione di vendita L'Art. 1470 cod. civ. definisce la vendita: trasferimento di proprietà o altro diritto verso un prezzo. Stabilisce gli elementi essenziali del contratto.
- Art. 1471 Divieti speciali di comprare Art. 1471 elenca i divieti speciali di comprare per amministratori pubblici, ufficiali, amministratori di beni altrui e mandatari, con nullità o annullabilità.
- Art. 1472 Vendita di cosa futura: acquisto al momento Acquisto proprietà per cosa futura quando viene ad esistenza. Alberi/frutti: al taglio o separazione. Se non aleatorio e cosa non esiste, vendita nulla.
- Art. 1473 Prezzo deciso da un terzo nella vendita Art. 1473 Codice Civile: le parti possono affidare il prezzo della vendita a un terzo. Se manca l'accordo o il terzo rifiuta, lo nomina il tribunale.
- Art. 1474 Mancanza di prezzo: presunzione Se le parti non hanno stabilito il prezzo, si presume quello usuale del venditore; se borsa o mercato, dai listini; altrimenti da un terzo.
- Art. 1475 Spese della vendita a carico del compratore Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, salvo patto contrario: lo dice l'art. 1475 c.c.
- Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore L'Art. 1476 elenca i tre obblighi principali del venditore: consegnare la cosa, far acquistare la proprietà (se non immediata) e garantire da evizione e vizi.