Libro IVDelle obbligazioni
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- Art. 1772 Deposito con più depositanti o depositari Se i depositanti di un bene o gli eredi non si accordano sulla restituzione, decide il giudice. Con più depositari, risponde chi detiene la cosa.
- Art. 1773 Terzo interessato nel deposito Se un terzo aderisce al deposito comunicando la sua adesione, il depositario non può restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
- Art. 1774 Luogo e spese di restituzione La restituzione della cosa depositata deve avvenire nel luogo in cui doveva essere custodita; le spese sono a carico del depositante.
- Art. 1775 Il depositario deve restituire i frutti Il depositario è tenuto a restituire al depositante i frutti, naturali o civili, della cosa depositata che abbia effettivamente percepito durante il deposito.
- Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario Erede depositario aliena in buona fede cosa ignorando essere in deposito: restituisce solo corrispettivo; se non pagato, depositante subentra.
- Art. 1777 Restituzione al depositante o indicato Restituzione al depositante o indicato, senza prova proprietà. Se citato, denuncia al depositante e può depositare la cosa a spese del depositante.
- Art. 1778 Obbligo del depositario per cosa da reato Il depositario che scopre la cosa da reato deve denunziare il deposito al derubato. Dopo dieci giorni senza opposizione, può restituire al depositante.
- Art. 1779 Liberazione del depositario proprietario Il depositario è liberato da ogni obbligo di custodia e restituzione se la cosa gli appartiene e il depositante non vanta alcun diritto su di essa.
- Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione Il depositario è liberato dalla restituzione se perde la detenzione per fatto non imputabile, ma deve denunciare. Il depositante subentra nei diritti.
- Art. 1781 Obblighi del depositante Il depositante deve rimborsare le spese di conservazione, indennizzare le perdite e pagare il compenso pattuito. Art. 1781 c.c.
- Art. 1782 Il depositario acquista la proprietà Deposito irregolare: il depositario diventa proprietario e restituisce altrettanto. Si applicano le norme sul mutuo (art. 1782).
- Art. 1783 Responsabilità albergatore per cose cliente L'albergatore risponde per deterioramento, distruzione o sottrazione di cose portate dal cliente. Limite: cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio.
- Art. 1784 Responsabilità illimitata dell'albergatore L'albergatore ha responsabilità illimitata per cose consegnate in custodia o se rifiuta di ricevere oggetti di valore. Può esigere involucro sigillato.
- Art. 1785 Limiti di responsabilità dell'albergatore L'albergatore non risponde per danni o sottrazione di cose se dovuti a cliente, accompagnatori, forza maggiore o natura della cosa. Art. 1785 c.c.
- Art. 1785-bis Art. 1785-bis: Responsabilità per colpa dell'albergatore L'articolo 1785-bis: se il danno è per colpa dell'albergatore, familiari o ausiliari, il limite di responsabilità (art. 1783) non si applica.
- Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno Il cliente perde il diritto se denuncia con ritardo ingiustificato deterioramento, distruzione o sottrazione, salvo colpa albergatore (art. 1785-bis).
- Art. 1785-quater Divieto di limitare la responsabilità I cartelli o le clausole contrattuali che escludono o limitano in anticipo la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sono nulli.
- Art. 1785-quinquies Esclusioni responsabilità albergo Le norme sulla responsabilità dell'albergatore non si applicano a veicoli, cose lasciate nei veicoli e animali vivi portati in albergo.
- Art. 1786 Estensione norme alberghi ad altri locali L'Art. 1786 estende le norme sugli alberghi a case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie e carrozze letto.
- Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali Art. 1787: i magazzini generali rispondono della conservazione, salvo caso fortuito, natura o vizi delle merci o imballaggio.
- Art. 1788 Ispezione e campioni: diritto del depositante Art. 1788 Codice Civile stabilisce il diritto del depositante di ispezionare le merci depositate e di ritirare campioni d'uso. Non sono fissati limiti.
- Art. 1789 Vendita delle merci depositate I magazzini generali possono vendere le merci non ritirate alla scadenza, dopo un anno se a tempo indeterminato o se deperibili, previo avviso. Art. 1789.
- Art. 1790 Fede di deposito obbligo dei magazzini generali I magazzini generali rilasciano, a richiesta, fede di deposito con: nome depositante, luogo, natura e quantità merci, diritti doganali e assicurazione.
- Art. 1791 Unione tra fede di deposito e nota di pegno Art. 1791: la nota di pegno è sempre unita alla fede di deposito; entrambe provengono da un unico registro a matrice conservato presso i magazzini.
- Art. 1792 Intestazione e trasferibilità di fede e nota La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al depositante o a un terzo e trasferirsi congiuntamente o separatamente mediante girata. Art. 1792.
- Art. 1793 Diritti su fede di deposito e nota pegno L'articolo stabilisce i diritti di chi possiede fede di deposito e nota di pegno nei magazzini generali: riconsegna della merce, divisione e pegno.
- Art. 1794 Prima girata nota di pegno: obblighi Prima girata nota di pegno: indicare ammontare, interessi e scadenza. In difetto, vincola tutto il valore al possessore di buona fede. Salvo rivalsa.
- Art. 1795 Ritiro merci con fede di deposito Ritiro merci con fede di deposito: depositando somma dovuta si può ritirare prima della scadenza. Per fungibili, ritiro parziale con deposito proporzionale.
- Art. 1796 Vendita merci in deposito con nota di pegno Il possessore della nota di pegno non soddisfatto alla scadenza può far vendere i beni custoditi nei magazzini generali decorsi otto giorni e previo protesto.
- Art. 1797 Regresso contro i giranti della nota di pegno Art. 1797 c.c.: la vendita del pegno precede il regresso sui giranti. Termine di quindici giorni dal protesto e prescrizione in tre anni.
- Art. 1798 Definizione del sequestro convenzionale L'Art. 1798 definisce il sequestro convenzionale: contratto con cui due o più parti affidano a un terzo una cosa in controversia per custodia e restituzione.
- Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario L'art. 1799: obblighi, diritti e poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si applicano gli artt. 1800-1802.
- Art. 1800 Conservazione e alienazione del sequestro Il sequestratario custodisce come nel deposito, può alienare se pericolo imminente, amministrare se necessario, e non può locare a tempo indeterminato.
- Art. 1801 Liberazione del sequestratario Il sequestratario può essere liberato prima della definizione della controversia solo per accordo delle parti o per giusti motivi (Art. 1801 c.c.).
- Art. 1802 Compenso e rimborso al sequestratario Il sequestratario ha diritto a compenso (salvo patto contrario) e al rimborso delle spese per conservazione e amministrazione della cosa – Art. 1802
- Art. 1803 Definizione del comodato Art. 1803: definizione del comodato, contratto gratuito di prestito d'uso di cosa mobile o immobile, con obbligo di restituire la stessa cosa.
- Art. 1804 Obblighi di chi riceve un bene in comodato Il comodatario deve custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, usarlo solo per lo scopo concordato e non cederlo a terzi.
- Art. 1805 Responsabilità del comodatario per perdita Art. 1805: il comodatario risponde del perimento per caso fortuito se poteva evitarlo sostituendo la cosa propria o se ha preferito salvare la propria.
- Art. 1806 Perimento della cosa stimata nel comodato Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto di comodato, il perimento è a carico del comodatario anche per causa a lui non imputabile. Art. 1806 c.c.
- Art. 1807 Non responsabilità per deterioramento da uso Il comodatario non è responsabile per il deterioramento della cosa avvenuto per il solo uso cui era destinata, senza sua colpa. Normale usura esclusa.
- Art. 1808 Art. 1808: Rimborso spese straordinarie per conservazione Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa, ma non delle spese d'uso. (Art. 1808 c.c.)
- Art. 1809 Art. 1809 Codice Civile - Comodato: quando si può chiedere la restituzione L'art. 1809 c.c. dice quando il comodatario deve restituire la cosa prestata e quando il comodante può esigerla subito per bisogno urgente.
- Art. 1810 Restituzione del comodato senza termine Se il comodato non ha un termine né esso risulta dall'uso, il comodatario deve restituire la cosa non appena il comodante la richiede. Art. 1810 cod. civ.
- Art. 1811 Morte del comodatario: restituzione immediata Il comodante può esigere dagli eredi la restituzione immediata della cosa anche se era stato pattuito un termine, in caso di morte del comodatario.
- Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa Art. 1812 c.c.: il comodante risarcisce i danni al comodatario per vizi della cosa solo se conosceva i vizi e non lo ha avvertito.
- Art. 1813 Nozione del mutuo Art. 1813 c.c. definisce il contratto di mutuo: consegna di danaro o cose fungibili con obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
- Art. 1816 Presunzione del termine di restituzione La presunzione del termine di restituzione nel mutuo: a favore di entrambi se oneroso, solo del mutuatario se gratuito. Art. 1816.
- Art. 1817 Termine di restituzione fissato dal giudice Quando nel mutuo manca la scadenza o il debitore deve pagare solo quando potrà, la fissazione del termine spetta al giudice secondo le circostanze.
- Art. 1818 Impossibilità di restituzione cose mutuate Se cose diverse dal danaro mutuate non possono essere restituite per causa non imputabile al debitore, questi deve pagare il valore al tempo e luogo previsti.
- Art. 1819 Decadenza dal beneficio del termine Se il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero, secondo le circostanze.
- Art. 1820 Risoluzione per mancato pagamento interessi L'articolo 1820 c.c. consente al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non paga gli interessi.
- Art. 1821 Responsabilità del mutuante per vizi della cosa Il mutuante risponde dei danni per vizi della cosa, salvo prova di ignoranza senza colpa; se gratuito, solo se conosceva i vizi e non ha avvisato.
- Art. 1822 Rifiuto della promessa di mutuo L'art. 1822 c.c. consente al promittente mutuante di rifiutare l'erogazione se il mutuatario ha peggiorato le condizioni patrimoniali e non offre garanzie.
- Art. 1823 Definizione di conto corrente ordinario L'art. 1823 definisce il conto corrente ordinario: i crediti reciproci restano inesigibili fino alla chiusura, quando diventa esigibile il saldo.
- Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente L'art. 1824 c.c. elenca i crediti esclusi dal conto corrente: quelli non compensabili e, tra imprenditori, quelli estranei alle rispettive imprese.
- Art. 1825 Interessi sulle rimesse L'articolo 1825 stabilisce che sulle rimesse nel conto corrente decorrono interessi al tasso contrattuale, d'uso o, in mancanza, legale.
- Art. 1826 Commissioni e spese nel conto corrente L'esistenza del conto corrente non esclude commissioni e rimborso spese per rimesse; sono inclusi nel conto salvo patto contrario.
- Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto L'inclusione di un credito nel conto corrente non preclude azioni sull'atto. Se l'atto è nullo, annullato, rescisso o risoluto, la partita è cancellata.
- Art. 1828 Garanzia per il saldo del conto corrente Art. 1828 c.c.: le garanzie reali o personali su crediti in conto corrente coprono il saldo netto a favore del correntista, fino all'importo garantito.
- Art. 1829 Inclusione di crediti verso terzi Nel conto corrente l'annotazione di un credito verso terzi si presume salvo incasso: se insoluto, il ricevente può agire o stornare la partita. Art. 1829.
- Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo Art. 1830: sequestro o pignoramento del saldo di conto corrente. Vieta nuove rimesse del correntista non debitore. Rimesse per diritti pregressi escluse.
- Art. 1831 Chiusura del conto e liquidazione saldo La chiusura del conto con liquidazione del saldo avviene alle scadenze contrattuali o secondo gli usi; in mancanza, al termine di ogni semestre.
- Art. 1832 Approvazione e contestazione estratti conto L'estratto conto si intende approvato se non contestato nei termini. Resta l'impugnazione per errori entro sei mesi dalla raccomandata di chiusura.
- Art. 1833 Recesso dal conto corrente e preavviso Nel conto corrente indeterminato ciascuna parte recede a ogni chiusura con preavviso di almeno dieci giorni. Morte o insolvenza danno diritto di recesso.
- Art. 1834 Proprietà del denaro in banca e restituzione La banca acquista la proprietà del denaro depositato ed è obbligata a restituirlo a richiesta o alla scadenza, nella stessa specie monetaria.
- Art. 1835 Valore probatorio del libretto Le annotazioni sul libretto di risparmio firmate dall'impiegato bancario fanno piena prova tra banca e depositante. E' nullo ogni patto contrario.
- Art. 1836 Banca liberata pagando possessore Art. 1836 CC: banca liberata se paga possessore libretto al portatore senza dolo o colpa grave, anche se non depositante o intestato.
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1837 Abrogato
- Art. 1838 Amministrazione titoli in banca e doveri L'Art. 1838 obbliga la banca a custodire i titoli, incassare dividendi e tutelare i diritti del cliente, senza poter escludere la normale diligenza.
- Art. 1839 Responsabilità banca per integrità cassetta L'art. 1839 stabilisce la responsabilità della banca per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
- Art. 1840 Apertura di cassetta di sicurezza cointestata Cointestazione della cassetta di sicurezza: l'apertura spetta a ciascun intestatario. In caso di morte, serve l'accordo di tutti gli aventi diritto.
- Art. 1841 Apertura forzata della cassetta La banca può chiedere al giudice di pace l'apertura forzata della cassetta solo dopo sei mesi dall'intimazione all'intestatario del contratto scaduto.
- Art. 1842 Definizione di apertura di credito L'art. 1842 stabilisce che con l'apertura di credito la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma per un periodo dato o indeterminato.
- Art. 1843 Utilizzo del credito in più volte e ripristino Art. 1843: salvo patto contrario, l'accreditato può utilizzare il credito in più volte e ripristinare con versamenti. Prelevamenti e versamenti presso la sede.
- Art. 1844 Garanzia nell'apertura di credito Nell'apertura di credito la garanzia resta valida anche con conto a zero. Se perde valore, la banca può chiedere integrazioni, ridurre il fido o recedere.
- Art. 1845 Recesso dall'apertura di credito bancario Nel fido bancario a tempo determinato la banca recede per giusta causa; per il rientro concede almeno quindici giorni. A tempo indeterminato serve preavviso.
- Art. 1846 Banca non può disporre dei beni in pegno Divieto per la banca di disporre dei beni in pegno nell'anticipazione su pegno se ha rilasciato documento di individuazione; patto contrario per iscritto.
- Art. 1847 Assicurazione delle merci date in pegno Obbligo della banca di assicurare le merci date in pegno quando, per natura, valore o ubicazione, l'assicurazione è conforme alle cautele d'uso. Art. 1847 c.c.
- Art. 1848 Rimborso spese di custodia per merci e titoli La banca ha diritto al rimborso delle spese di custodia di merci e titoli salvo che ne abbia acquistato la disponibilità. Art. 1848 c.c.
- Art. 1849 Ritiro parziale pegno titoli/merci Il contraente può ritirare in parte i titoli o merci in pegno rimborsando proporzionalmente, salvo che il credito residuo sia insufficientemente garantito.
- Art. 1850 Diminuzione della garanzia La banca può chiedere supplemento di garanzia se il valore diminuisce almeno di un decimo, e vendere il pegno se non ottempera. Art. 1850.
- Art. 1851 Rimborso dell'eccedenza nel pegno irregolare La banca restituisce solo l'eccedenza del deposito di denaro, merci o titoli rispetto ai crediti garantiti, calcolata sul valore alla scadenza.
- Art. 1852 Disporre delle somme in conto corrente Il correntista può prelevare in qualsiasi momento le somme disponibili sul conto corrente, salvo diverso termine di preavviso concordato con la banca.
- Art. 1853 Compensazione tra più conti bancari In mancanza di patti contrari, la banca compensa i saldi attivi e passivi dei diversi conti o rapporti del medesimo correntista, anche in monete differenti.
- Art. 1854 Conto corrente cointestato: solidarietà Se il conto è intestato a più persone con facoltà di operare separatamente, ciascuna è responsabile in solido per l'intero saldo. Art. 1854.
- Art. 1855 Recesso da conto corrente a tempo indeterminato In un conto corrente a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso secondo gli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. (Art. 1855)
- Art. 1856 Esecuzione d'incarichi bancari Banca risponde per mandato esecuzione incarichi correntista. Senza filiali in piazza, può incaricare altra banca o corrispondente.
- Art. 1857 Norme applicabili al conto corrente L'articolo 1857 del Codice Civile stabilisce che alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
- Art. 1858 Nozione del contratto di sconto Definizione dello sconto bancario: la banca anticipa al cliente l'importo di un credito non scaduto, dedotto l'interesse, cedendolo salvo buon fine. Art. 1858.
- Art. 1859 Diritto alla restituzione per sconto di cambiali In caso di sconto mediante girata di cambiale o assegno, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata, oltre ai diritti derivanti dal titolo.
- Art. 1860 Privilegio sulla merce per tratte documentate Art. 1860: la banca che sconta tratte documentate ha lo stesso privilegio sulla merce del mandatario, finché possiede il titolo rappresentativo.
- Art. 1861 Definizione del contratto di rendita perpetua Art. 1861 definisce il contratto di rendita perpetua: diritto a prestazioni periodiche perpetue in cambio di immobile o capitale. Può essere onere di donazione.
- Art. 1862 Alienazione immobile: norme applicabili L'art. 1862 stabilisce: l'alienazione onerosa di immobile segue le norme sulla vendita; quella gratuita segue le norme sulla donazione.
- Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice Art. 1863 c.c. definisce la rendita fondiaria come costituita da alienazione di immobile e la rendita semplice come costituita da cessione di capitale.
- Art. 1864 Garanzia della rendita semplice con ipoteca L'Art. 1864 c.c. richiede che la rendita semplice sia garantita con ipoteca su un immobile; in mancanza, il capitale è ripetibile.
- Art. 1865 Riscatto della rendita perpetua La rendita perpetua è sempre redimibile dal debitore: il divieto non può eccedere dieci anni (semplice) o trenta (fondiaria) e un anno di preavviso.
- Art. 1866 Calcolo del riscatto della rendita Il riscatto della rendita semplice e fondiaria si calcola capitalizzando la rendita annua in base all'interesse legale, secondo le leggi speciali.
- Art. 1867 Riscatto forzoso della rendita perpetua Art. 1867 c.c.: tre casi di riscatto forzoso della rendita perpetua: mora su due annualità, mancata garanzia, divisione del fondo in più di tre parti.
- Art. 1868 Riscatto della rendita per insolvenza Riscatto della rendita per insolvenza del debitore: consentito, salvo che il fondo sia stato alienato e l'acquirente si sia assunto il debito.
- Art. 1869 Altre prest. perpetue: rinvio a 1864-1868 L'art. 1869 estende gli artt. 1864-1868 a ogni altra annua prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, anche per testamento.